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SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

L’INPS ha inviato le istruzioni in merito alla modalità di accesso e fruizione del nuovo strumento Supporto per la formazione e il lavoro introdotto dal Governo, che entra in vigore a partire da oggi, 1° settembre 2023.

I soggetti interessati dal Supporto per la formazione e il lavoro sono persone:

  • In condizione di disoccupazione involontaria
  • di età compresa tra i 18 e i 59 anni, soggetti ritenuti occupabili,
  • con attestazione ISEE con valore non superiore a 6000 euro annui.

La misura prevede un sostegno economico di 350 euro mensili, erogata per la durata dell’attività formativa, per un massimo di 12 mesi.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è uno strumento di attivazione al lavoro che prevede la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive al lavoro, nonché mediante la partecipazione ai progetti utili alla collettività o al servizio civile universale

La misura Supporto per la Formazione e il Lavoro è incompatibile con il reddito di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro bisogna presentare domanda telematica all’INPS, per questo è possibile prenotare un appuntamento in una delle sedi UIL della provincia.

Il patronato ITAL UIL attiverà, con l’invio della richiesta all’INPS, il percorso a partire dall’iscrizione alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), la sottoscrizione di un patto di attivazione digitale, la convocazione presso il servizio di lavoro competente per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Nelle misure per accedere al supporto per la formazione e il lavoro rientrano anche servizio civile universale e progetti utili alla collettività

Ultimate le formalità burocratiche, la partecipazione effettiva alle attività sbloccherà l’erogazione del sussidio. 

Lo strumento di supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza

ASSEGNO DI INCLUSIONE

Ricordiamo inoltre che il reddito di cittadinanza, a chi non ha ricevuto comunicazione di sospensione, verrà erogato ancora fino al 31 dicembre 2023 per famiglie con persone minorenni, disabili e persone di età pari o superiore ai 60 anni.

Dal 1° gennaio 2024 questi soggetti percepiranno l’Assegno di inclusione per 18 mesi rinnovabili.

(Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro secondo la nuova misura di supporto per la formazione e il lavoro prevista dall’Art. 12 del D.L. del 4 maggio 2023 num 48 convertito con modifiche dalla legge del 3 luglio 2023, num 85)

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

Il termine per la presentazione delle domande di indennità da parte di titolari di assegno ordinario di invalidità e del reddito di cittadinanza, originariamente previsto per oggi, 3 giugno, è stato prorogato a lunedì 8 giugno.

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge Rilancio Italia del 19 maggio scorso, infatti, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità COVID19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L'eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell'indennità per il mese di aprile.

Analogo termine prorogato dell'8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all'indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell'integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l'indennità COVID19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione

Si precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 82 del citato decreto legge Rilancio Italia, le indennità COVID sono incompatibili con il Reddito di Emergenza (REm).

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

È disponibile il modello per la richiesta del Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, beneficio economico introdotto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

Il beneficio può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese:

presso Poste Italiane;in modalità telematica, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF).

Pubblicati anche il modello RdC/PdC Ridotto, per comunicare i redditi di attività lavorative in corso al momento della presentazione della domanda e non interamente valorizzati su ISEE, e il modello RdC/PdC Esteso, con il quale i beneficiari dovranno comunicare tutte le variazioni intervenute nel corso della percezione della misura.

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Il Decreto sulle pensioni risponde ad una parte delle attese dei lavoratori, mentre lascia senza risposte alcune questioni rilevanti del sistema previdenziale.
Quota 100 è un passo importante verso la reintroduzione di una flessibilità di accesso alla pensione. Essa costituisce una buona opportunità per lavoratori con carriere continue e strutturate, un intervento utile per i lavoratori del nord e del settore pubblico, meno per quelli del centro sud e del tutto insufficiente per le donne, che raramente raggiungono i 38 anni di contribuzione. Inoltre, l'introduzione del meccanismo delle finestre è penalizzante per tutti i lavoratori ed in particolare penalizza i lavoratori del settore pubblico, poiché per loro la finestra di accesso alla pensione è di 6 mesi, il doppio di quella prevista per i lavoratori del settore privato.


Per l'introduzione di una piena flessibilità di accesso alla pensione la UIL valuta come necessario varare misure previdenziali che valorizzino la maternità ed il lavoro di cura, svolto prevalentemente dalle lavoratrici, occorre operare interventi che sostengano il futuro previdenziale dei giovani lavoratori con meccanismi che coprano i buchi di contribuzione e la frammentarietà del lavoro, stabilire criteri che tengano conto delle diverse aspettative di vita dei lavoratori in relazione alla mansione svolta ed alla storia lavorativa.


Importantissimo per una corretta valutazione della previdenza italiana è la nuova istituzione delle due Commissioni tecniche che devono avere il compito di separare la spesa previdenziale da quella assistenziale e di stabilire criteri scientifici per individuare le mansioni gravose ed usuranti.


La Pensione di cittadinanza, si pone come obiettivo quello di rispondere alle esigenze di contrasto alla povertà, ma è bene che sia strutturata in modo lineare, adeguato, per perseguire efficacemente gli scopi prefissati. Per la UIL si deve intervenire per armonizzare tutte le integrazioni e maggiorazioni che oggi spettano ai pensionati, ed è importante, che gli interventi di natura previdenziale non siano ancorati alla valutazione dell'Isee e del reddito familiare, come nel caso della pensione di cittadinanza, poiché le misure pensionistiche hanno e devono avere carattere soggettivo basandosi sulla storia contributiva dei lavoratori e premiando chi ha versato per più tempo, in questo modo si evita di incentivare il lavoro nero ed il rischio che in passato era definito come "imprevidenza". Parallelamente bisogna riprendere il processo di rivalutazione delle pensione attraverso l'estensione della 14° fino a 1.500 euro, misura che valorizza gli anni di contributi versati.

Al contempo, bisogna ridurre la pressione fiscale sulle pensioni che attualmente nel nostro Paese grava sui pensionati quasi il doppio rispetto alla media europea, operando una modifica delle detrazioni specifiche e dando, così, anche un concreto impulso alla domanda interna.
Per ciò che concerne l'anticipo pensionistico dei lavoratori precoci, come UIL vogliamo ribadire con forza l'idea secondo cui 41 anni di contribuzione sono
sufficienti per l'uscita dal mondo del Lavoro e che "quota 41" deve essere estesa a tutti i lavoratori. In tal senso l'abrogazione degli incrementi automatici dell'età
pensionabile per le pensioni anticipate è un piccolo passo nella giusta direzione, ma, al contempo, viene introdotta una finestra mobile di 3 mesi che pospone la
decorrenza della pensione. Un artificio atto solo ad aggirare la norma senza la vera e necessaria revisione, che per la UIL è centrale e va valutata nel suo complesso,
superando gli attuali automatismi, la doppia penalizzazione rappresentata dal contemporaneo aumento dell'età e la reversione dei coefficienti di trasformazione e
prevedendo adeguamenti che siano parametrati in relazione alla mansione svolta dai lavoratori.


Valutiamo favorevolmente la proroga dell'Ape sociale e quella di Opzione donna.
Manca, invece, un intervento risolutivo al tema degli esodati.
Positiva l'introduzione di un meccanismo che consenta il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione prevedendo che, tramite un accordo con il datore di lavoro,
l'onere possa essere preso in carico da quest'ultimo, tuttavia, è necessario riparametrare i criteri con cui si stabilisce il costo di tale riscatto, rendendoli più
accessibili. Appare superfluo, inoltre, porre un limite temporale di 5 anni, poiché nel sistema contributivo i lavoratori percepiranno pensioni proporzionali a quanto
versato, quindi in coerenza con il nostro sistema si dovrebbe concedere a tutti i lavoratori massima liberta nella scelta della durata e dell'ammontare dei versamenti
aggiuntivi che intendono eseguire. Riteniamo, poi, che prevedere un nuovo criterio di calcolo dell'onere dovuto per il riscatto degli anni di laurea possa essere opportuno, ma per la UIL sarebbe necessario dare più flessibilità al sistema concedendo al lavoratore di scegliere quanto versare in relazione alla propria disponibilità .


Come UIL, crediamo sia profondamente sbagliata la previsione di pagare il TFS ed il TFR ai lavoratori del settore pubblico con un ritardo che può arrivare a 7 anni.
L'introduzione di sconti fiscali atti a compensare eventuali anticipi richiesti tramite istituti di credito è un artificio che non cancella la grave discriminazione operata,
segnaliamo inoltre che l'attuale stesura del decreto escluderebbe da questa possibilità i lavoratori che percepiranno il TFR e non il TFS.
Il decreto Legge, prevede che i fondi di solidarietà bilaterali potranno versare un assegno straordinario per sostenere il reddito dei lavoratori che raggiungeranno i
requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2021. Creare una flessibilità in uscita tramite l'utilizzo di tali fondi è positivo, ma l'elevato costo potrebbe rendere lo
strumento poco fruibile.


La UIL valuta positivamente che, attraverso le richieste unitarie ad opera dei Sindacati, si sia giunti a una soluzione normativa in grado di regolamentare l'avvio
della prescrizione dei contributi nel settore pubblico, ma è necessario che in questi tre anni sia avviata una campagna informativa a carico delle amministrazioni che
solleciti i lavoratori a controllare le proprie posizioni previdenziali, segnalando ogni eventuale errore.


Infine, per quanto riguarda la riforma dell'INPS e dell'INAIL, il decreto affronta in modo parziale la riforma della governance, rispetto alla quale è giusto rafforzare il
ruolo e la funzione dei Civ, dove siedono le Parti Sociali, rappresentanti dei lavoratori dipendenti e delle imprese, gli azionisti di maggioranza di questi enti,
dotandoli di reali ed esigibili poteri d'indirizzo e di controllo al fine di creare degli enti efficienti, efficaci e partecipati.


ANALISI MISURE
Pensione di cittadinanza


Il Reddito di cittadinanza (RdC), se erogato a nuclei familiari composti esclusivamente da componenti con età superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi
della speranza di vita, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza. In questo caso i requisisti richiesti sono essenzialmente gli stessi del RdC salvo alcune
differenze inerenti in particolare il reddito:
a) Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea, residente in Italia
da almeno 10 anni;
b) Un Isee familiare inferiore a 9.360 € e comunque:
- un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore a
30.000€;
- un patrimonio mobiliare (es. conti correnti, azioni) non superiore a 6.000 €,
aumentato di 2.000 € per ogni componente del nucleo familiare successivo al
1°, fino ad un massimo di 10.000 €;
- un valore del solo reddito familiare inferiore a 7.560 € incrementata in
relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, o 9.360 € se il nucleo
familiare risiede in un immobile in affitto.


c) Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, a qualsiasi titolo, o avere la piena disponibilità di autoveicoli immatricolati sei mesi prima
della richiesta, o comunque un auto di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolata per la prima volta
nei 2 anni precedenti;
d) Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di imbarcazioni da diporto.
e) Non si ha diritto alla Pensione di Cittadinanza se nel nucleo familiare è presente un soggetto disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12
mesi successivi alle dimissioni;
Ai soli fini della pensione di Cittadinanza, il reddito Isee è considerato al netto di eventuali prestazioni assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del
nucleo familiare.
Il beneficio economico corrisposto, che sarà esente ai fini Irpef e la Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti del nucleo familiare qualora
questi ne abbiano tutti diritto.


L'importo sarà pari a:


 Un'integrazione corrispondente alla differenza tra il reddito percepito fino alla soglia di 7.560 moltiplicata per il coefficiente relativo ai componenti il nucleo
familiare e comunque fino ad un massimo di ulteriori 1.800 € annui.
 Un contributo per il canone di affitto fino ad un massimo di 3.360 € annui, in alternativa è corrisposto una somma non superiore a 1.800 € per coloro che
stanno rimborsando le rate di un mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa.
Il beneficio economico sarà erogato dal mese successivo a quello della domanda di richieste.
La somma viene erogata tramite una carta apposita per gli acquisti consentiti da norma e per il prelievo massimo di 100 € al mese e deve essere obbligatoriamente
utilizzato entro il mese di successivo a quello di erogazione. L'ammontare della prestazione non spesa viene sottratta nei limiti del 20% dalla mensilità successiva.
I componenti dei nuclei familiari con disabilità grave o non autosufficienza o comunque con un'età superiore a 65 anni, sono esonerati dagli obblighi previsti per il
Rdc e la pensione di cittadinanza e per loro non opera la sospensione, dopo 18 mesi, invece prevista per il Rdc.

Quota 100


Per il triennio 2019-2021, in via del tutto sperimentale, è introdotta la possibilità di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori che abbiano almeno raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di 38 anni.
Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi della speranza di vita, ma nulla è determinato per il requisito contributivo, ricordiamo che il prossimo adeguamento scatterà a gennaio 2021.
Per il conseguimento del diritto a pensione, è consentito il cumulo gratuito delle anzianità contributive che siano state maturate in due o più differenti gestioni
previdenziali.
La pensione anticipata "quota 100" non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo e dipendente, fatta eccezione di quei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale non oltre il limite di 5.000 € sulla base di quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Per ciò che concerne i lavoratori del settore privato, chi ha maturato i requisiti previsti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018, potrà accedere al pensionamento
anticipato entro il 1° aprile 2019. È introdotta una finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione, per conseguire la decorrenza della prestazione.


Invece, i lavoratori del settore pubblico che abbiano maturato i requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018, potranno andare in pensione anticipatamente dal 1° agosto 2019. È introdotta una finestra mobile di 6 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione per conseguire la decorrenza della prestazione. Inoltre, è necessario, per i lavoratori del settore, un preavviso minimo di 6 mesi per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.
Nel settore pubblico "Quota 100" deroga dalla possibilità del collocamento in riposo d'ufficio come previsto dalla normativa vigente.
Per il personale scolastico, (del comparto scuola) ovvero gli insegnanti che abbiano raggiunto suddetti requisiti ed il personale AFAM, potranno accedere alla pensione a partire dal primo settembre 2019. Il DL stabilisce che in sede di prima applicazione la il termine di presentazione della domanda di collocamento a riposo è fissato al 28 febbraio.


Quota 100, non potrà essere utilizzata per la sottoscrizioni di accordi di pensione o di accompagnamento al pensionamento tramite l'utilizzo di fondi bilaterali. È, però ammessa una deroga, al ricorso ai fondi bilaterali, per le esigenze di innovazione e per i percorsi di ricambio generazionale.
Non potranno accedere al pensionamento con quota 100 il personale delle forze armate, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, e della guardia di finanza.

Blocco aspettativa di vita per pensione anticipata e quota 41


Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita- viene sospeso l'incremento automatico del requisito contributivo per l'accesso alla
pensione anticipata ed anticipata per i lavoratori precoci, fino al 31 dicembre 2026, che quindi dal 2019 sarà pari a:
 42 anni e 10 mesi, per gli uomini;
 41 anni e 10 mesi, per le donne;
 41 anni, per precoci uomini e donne.
Tuttavia, viene introdotta una finestra mobile di 3 mesi che pospone la decorrenza della pensione.
La prima decorrenza prevista per chi avesse maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 è fissata al 1° aprile 2019.
Anche in questo caso per il settore scolastico viene prevista la possibilità di presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio, ma solamente per
il 2019.

Opzione donna


È stata prorogata di un anno, in via sperimentale, "opzione donna" che consente alle lavoratrici il pensionamento anticipato con il totale ricalcolo contributivo della
posizione maturata. Potranno accedere alla pensione con questa "opzione" le lavoratrici:
Con almeno 58 anni di età se si tratta di lavoratrici dipendenti o almeno 59 anni di età se si tratta di lavoratrici autonome al 31 dicembre 2018;
Con un anzianità contributiva pari a 35 anni al 31 dicembre 2018.


Per la decorrenza della prestazione si applicano le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Al requisito anagrafico non si applica l'incremento automatico in relazione all'aspettativa di vita.


L'ape sociale


La sperimentazione dell'Anticipo pensionistico sociale "APE Sociale" è prorogato al 31 dicembre 2019.
Prescrizione contributi settore pubblico
Il termine di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori per i lavoratori del settore pubblico, riferiti ad omessi versamenti per periodi fino al 31 dicembre 2014, non si applica fino al 31 dicembre 2021.

Riscatto periodi non coperti da contribuzione
In via sperimentale, per il triennio 2019 – 2021, gli iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi ed alla gestione separata, che siano privi di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 1995, ovvero che abbiano versato il primo contributo successivamente al 1° gennaio 1996, interamente appratenti al regime contributivo, hanno la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e dell'ultimo contributo, che non siano già coperti da contribuzione obbligatoria.


La facoltà di riscatto è prevista solo per un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi.
Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione oppure in massimo 60 rate mensili, ciascuna con un importo non inferiore a 30 euro, senza interessi per la rateizzazione.


Tale onere può essere sostenuto dal beneficiario o dai parenti entro il secondo grado.
Su tale costo potrà essere detratto dall'imposta lorda dovuta nella misura del 50%.
Inoltre, per il settore privato, questo onere può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, in questo caso l'intero importo è deducibile dal reddito d'impresa.


Riscatto anni di laurea
Il Decreto Legge introduce un ulteriore possibilità nel calcolo dell'onere dovuto per il riscatto della laurea riservato ai soli lavoratori con meno di 45 anni di età, che darà l'opportunità di riscattare periodi che saranno imputati al regime contributivo della pensione.
L'onere dei periodi di riscatto dei periodi di riscatto è rappresentato dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo del contratto collettivo nazionale di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della Legge n. 233 del 1990.
Esclusione dal massimale contributivo
Esclusione di carattere opzionale del massimale contributivo per quei lavoratori che esercitano attività lavorativa in quei settori in cui non vi sono forme di previdenza complementare per le quali sia prevista una compartecipazione del datore di lavoro.


Fondi bilaterali
I fondi bilaterali potranno erogare un assegno straordinario di sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungeranno i requisiti per "quota 100", senza riscatti o
ricongiunzioni, nei tre anni successivi l'accordo.

L'assegno può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali.
TFS TFR settore pubblico
Per chi accede alla pensione con quota 100 le procedure per il pagamento del TFS sono differite fino al raggiungimento dell'età prevista dalla legge per il
pensionamento di vecchiaia che oggi coincide con 67 anni,
A seguito del raggiungimento di un accordo tra istituti di credito, Ministero dell'Economia e Ministero della Pubblica Amministrazione con apposita
documentazione rilasciata dall'Inps i lavoratori del settore pubblico potranno richiedere un finanziamento del valore massimo di 30.000 € con un tasso d'interesse
fisso e dei costi di gestione della pratica stabiliti dall'accordo stesso.
Detassazione TSF TFR
Si prevede una agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio, corrisposte ai dipendenti pubblici:
 L'Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola,
dell'AFAM e dell'Università);
 L'Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti
Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
 L'Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non
Economici e delle Camere di Commercio.
Più nel dettaglio, viene introdotta una detassazione per i TFS liquidati per cessazioni
dal servizio successive al 31 dicembre 2019 con aliquote pari a:
 - 1,5% per 12 mesi;
 - 3% per 24 mesi;
 - 4,5% per 36 mesi;
 - 6% per 48 mesi;
 - 7,5% per 60 mesi.
La detrazione si applica solo sulla parte di importo fino a 50.000 €.
Per le indennità di servizio corrisposte dal 1° gennaio 2020, l'imposta è ridotta dell'1,66%.
CDA INPS – INAIL
Il decreto reintroduce il CDA negli organi di gestione dell'Inps e dell'Inail limitandosi ridisegnare i compiti e le funzioni, prima in capo alla sola presidenza, dei vertici degli enti adattandoli alla nuova struttura ed a normare le modalità di nomina dei componenti.

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A partire dal 6 marzo è possibile presentare la richiesta per accedere al Reddito di Cittadinanza, un aiuto destinato a chi è momentaneamente in difficoltà per formarsi, trovare lavoro e tornare attivo nella società.

Chi ne ha diritto?
Possono richiederlo:
cittadini italiani, europei, lungo soggiornanti, residenti in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Per accedere al Reddito di Cittadinanza è necessario avere alcuni requisiti.


Per esempio:
Il tuo ISEE aggiornato deve essere inferiore a 9.360 euro annui,
Il tuo patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa, non deve superare i 30.000 euro
E il tuo patrimonio finanziario deve essere inferiore ai 6.000 euro.
Il limite cambia se il tuo nucleo familiare è numeroso o se conta persone con disabilità.
Nessuno dei componenti familiari deve aver lasciato il lavoro a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti.
Sul sito del Reddito di Cittadinanza trovi tutti i requisiti di accesso.
Se accedi al Reddito di Cittadinanza, il beneficio economico varierà in base al reddito, alle spese per affitto o mutuo e alla composizione della tua famiglia.

Vediamo alcuni esempi.
Se vivi da solo potrai ricevere fino a 780 euro al mese.
Se la tua famiglia è composta da due adulti e due figli ancora minorenni, potrai ricevere fino a 1.180 euro, o fino a 1.280 se uno dei due figli è maggiorenne.

Come si richiede
Puoi presentare la domanda a partire dal 6 marzo direttamente on line sul sito Redditodicittadinanza, presso tutti gli Uffici Postali
oppure in un qualunque CAF. Ricorda che per richiedere il Reddito di Cittadinanza dovrai avere un ISEE aggiornato da richiedere ai CAF oppure on line sul sito dell'INPS.
Inoltre, se vuoi presentare la domanda online dovrai possedere l'Identità Digitale attivando il Sistema Pubblico di Identità Digitale presso uno degli Identity Provider accreditati. Richiedi subito le tue credenziali SPID:


Vai sul sito dell'AGID e informati su come ottenerle.
Ti consigliamo, pertanto, di preparare tutta la documentazione per essere pronto a cogliere questa opportunità.
Per tutte le richieste presentate l'INPS verificherà l'esistenza dei requisiti necessari.
Se la domanda sarà accettata, ti sarà comunicato, a fine aprile, quando e  in quale ufficio postale potrai ritirare la carta del Reddito di Cittadinanza sulla quale saranno via via caricate le varie mensilità. Dopo l'accettazione, sarai contattato dai Centri per l'Impiego o dal Comune per avviare la tua formazione e l'inserimento lavorativo o un programma di inclusione attiva.

Ricorda che hai tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda per maturare il contributo già dal mese di aprile.

Reddito di cittadinanza.
Una rivoluzione per il mondo del lavoro.

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Si è svolta lo scorso sabato mattina 9 febbraio  la grande e partecipatissima manifestazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl e UIL per far sentire le esigenze di cittadini, lavoratori e pensionati al Governo che sembra aver escluso moltissime persone con la manovra finanziaria. Anche la UIL di Alessandria non ha fatto mancare la sua partecipazione e si è unita alla folla di manifestanti. Le pizze e le vie romane che hanno ospitato il corteo dsi sono riempite di persone convinte di avere cose da dire al Governo, di meritare attenzione per il loro presente e futuro. Un'onda blu ha animato la città, colorata di striscioni, palloncini, pettorine, loghi delle varie categorie . Blu, rosso e verde erano i colori sbandierati con orgoglio per chiedere attenzione. I sindacati, con il motto diventato #FuturoalLavoro, devono essere ascoltati quando si decidono misure che riguardano lavoro, pensione, sussidi, futuro, denaro ed economia del Paese, specie in un momento così delicato. Ad aderire con uno striscione ben visibile anche i disabili che chiedono l'aumento delle pensioni di invalidità. Ricordiamo che tutte le eprsone interessate ad essere seguite possono rivolgersi all'Ufficio H presente anche all'interno della sede UIL di Alessandria. Servono rinnovo dei contratti, tournover, attenzione a creare nuovi posti di lavoro specie per i più giovani che hanno davanti un futuro privato e lavortivo da costruirsi.

"A Piazza San Giovanni, una folla così immensa non la si vedeva da molti anni. Il Governo ne tenga conto". Il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, non ha nascoto la sua enorme soddisfazione per la perfetta riuscita della manifestazione organizzata da Cgil, Cisl, Uil. Superate di gran lunga anche le più rosee aspettative: lavoratori, pensionati e giovani hanno riempito le strade di Roma.

"Sono così tanti - ha chiosato Barbagallo - che non siamo riusciti a contarli! C'è tanta voglia di partecipare alla rinascita del Paese. Il Governo non sia autoreferenziale, ascolti questa gente e cerchi di trovare le soluzioni insieme alle parti sociali. Non siamo contro il Governo, ma gli chiediamo di convocarci, altrimenti la mobilitazione proseguirà.

"Quota 100" va bene - ha precisato il leader della Uil - ma si deve trovare una soluzione anche per tanti altri lavoratori che avrebbero diritto di andare in pensione e non ci possono andare. Il reddito di cittadinanza è un utile strumento contro la povertà, ma vorremmo anche che si creasse lavoro per i giovani. Inoltre, servono investimenti pubblici e privati in infrastrutture materiali e immateriali per puntare allo sviluppo.
Il Paese è in recessione - ha proseguito Barbagallo - noi siamo contro l'austerità e vogliamo batterci perché si riprenda il cammino economico e produttivo".

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SERVIZIO POLITICHE CONTRATTUALI DEL PUBBLICO IMPIEGO OSSERVAZIONI in merito al Decreto 4/19,
"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", relative ai Pubblici dipendenti
Il decreto, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purtroppo lascia alcune perplessità più volte da noi attenzionate e per la cui soluzione da tempo chiedevamo un incontro al Ministero della Funzione Pubblica per esprimere le nostre preoccupazioni e quindi le nostre proposte.


Con la presente nota vogliamo concentrarci su cosa cambierà o meno per i dipendenti pubblici.
È ovvio che fin dall'annuncio della c.d. quota 100 l'attenzione si sia rivolta all'annosa questione dell'erogazione del TFS/TFR del pubblico impiego. A situazione data, i pubblici scontano e continuano a scontare, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'aver avuto un datore di lavoro pubblico perché, a differenza degli altri settori, si trovano a dover aspettare anni per vedersi accreditare la propria liquidazione.
Ci troviamo quindi, ormai da tempo, di fronte a una chiara ed evidente discriminazione tra lavoratori, che lede pesantemente il diritto del dipendente a vedersi riconosciuta al termine della propria carriera quella quota di retribuzione accantonata nel tempo e maturata in tutti gli anni di servizio.


Ricordiamo sempre, infatti, che il TFR null'altro è che un importo economico accantonato mensilmente dal datore per essere corrisposto in modo differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La logica sottesa a quest'istituto è quella di garantire al lavoratore una somma di denaro al momento della perdita dell'occupazione, per qualsivoglia motivo. Ricopre, pertanto, una funzione sociale, o meglio previdenziale, che ha un senso solo se operante al termine dell'esperienza lavorativa.
Cosa che ovviamente viene meno allorquando questa viene erogata anni dopo. Ebbene, in questi anni abbiamo assistito alla sistematica violazione, nel pubblico impiego, di questo principio radicato da decenni nel diritto del lavoro. Oggi con la c.d. quota 100, come temevamo e come avremmo voluto evitare, non ci troviamo di fronte a una soluzione definitiva del problema.
Difatti, salvo richiedere un'anticipazione di una quota parte del trattamento (fino a trentamila euro lordi), i cui costi sono proporzionalmente legati, per l'appunto, ai tempi di anticipo, i lavoratori pubblici che accederanno a quota 100, a differenza dei privati, avranno diritto a percepire la propria buona uscita solo al raggiungimento del diritto a pensione. Con ciò, il rischio concreto sarà quello di ottenere il proprio TFS, tenendo anche conto delle tempistiche di differimento come stabilite in finanziaria, fino a otto anni dopo la data di prepensionamento.


Se è pur vero che quota 100 permette, nei fatti, un'agevolazione nell'anticipazione della stessa rispetto ad oggi, si tratta pur sempre di farsi carico del pagamento di un emolumento a cui si ha pieno diritto e che viene invece normalmente e correttamente riconosciuto a tutti gli atri lavoratori, ovviamente senza costo alcuno.
Quota 100, come dichiarato dalla Ministra Bongiorno, ben potrebbe rappresentare uno strumento per incentivare il necessario ricambio generazionale ma solo a parità di condizioni tra tutti i
lavoratori e non di certo onerando ulteriormente un pubblico impiego su cui già tanto è pesato il quasi decennale blocco della contrattazione e delle carriere.
Andando oltre nell'analisi del decreto, si introduce un'altra differenziazione anche per quel che riguarda le finestre d'accesso all'istituto, ossia sei mesi per i dipendenti delle PP.AA. e tre per gli altri. Ciò non può giustificarsi con l'esigenza di garantire la continuità di servizi a cittadini e imprese e di programmare un ricambio generazionale che, dopo l'ennesimo rinvio dello sblocco del turn over, potrà avvenire solo a partire dal prossimo 15 novembre 2019.


In questo contesto, altro aspetto che suscita forti perplessità, e che riguarda solo i dipendenti pubblici, è quello della necessaria domanda di collocamento a riposo da presentarsi all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi per poter accedere al prepensionamento. Quello che ci domandiamo è se con questa disposizione di legge si sia superato quanto disposto dai contratti collettivi che prevedono tempi più ristretti per le dimissioni.
Questo è quello che ci verrebbe da pensare data la gerarchia delle fonti ma ciò, se così fosse, rappresenterebbe un netto superamento della contrattazione che mal si concilia con i principi del
Testo Unico del Pubblico Impiego come modificato a seguito dell'accordo del 30 novembre 2016.


Tra l'altro, l'ampia estensione temporale di questo preavviso dovrebbe, di conseguenza, permettere al lavoratore di poter revocare liberamente la sua domanda di quiescenza, possibilità, invece, che
non viene precisata nel testo. E ancora! Si segnala che per quel che riguarda la "riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica" che ha comportato così la
soppressione dell'indicatore dell'aspettativa di vita (pari a cinque mesi per il 2019) attraverso l'introduzione, invece, di una finestra mobile pari a tre mesi dalla maturazione del requisito, si potrebbero presentare delle mancate coperture per questi tre mesi nel caso in cui gli enti decidessero di collocare in quiescenza il personale per via unilaterale al momento del raggiungimento del requisito ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08 oppure ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 19.02.2015. Talché il lavoratore si troverebbe senza né retribuzione né trattamento previdenziale.
Insomma persistono, da parte nostra, ancora delle preoccupazioni che rappresenteremo nella prossima fase di conversione per tentare di migliorare i contenuti del provvedimento.
Roma, 01.02.2019

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