SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
L’INPS ha inviato le istruzioni in merito alla modalità di accesso e fruizione del nuovo strumento Supporto per la formazione e il lavoro introdotto dal Governo, che entra in vigore a partire da oggi, 1° settembre 2023.
I soggetti interessati dal Supporto per la formazione e il lavoro sono persone:
La misura prevede un sostegno economico di 350 euro mensili, erogata per la durata dell’attività formativa, per un massimo di 12 mesi.
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è uno strumento di attivazione al lavoro che prevede la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive al lavoro, nonché mediante la partecipazione ai progetti utili alla collettività o al servizio civile universale
La misura Supporto per la Formazione e il Lavoro è incompatibile con il reddito di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione di sostegno al reddito per la disoccupazione.
Per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro bisogna presentare domanda telematica all’INPS, per questo è possibile prenotare un appuntamento in una delle sedi UIL della provincia.
Il patronato ITAL UIL attiverà, con l’invio della richiesta all’INPS, il percorso a partire dall’iscrizione alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), la sottoscrizione di un patto di attivazione digitale, la convocazione presso il servizio di lavoro competente per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Nelle misure per accedere al supporto per la formazione e il lavoro rientrano anche servizio civile universale e progetti utili alla collettività
Ultimate le formalità burocratiche, la partecipazione effettiva alle attività sbloccherà l’erogazione del sussidio.
Lo strumento di supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza
ASSEGNO DI INCLUSIONE
Ricordiamo inoltre che il reddito di cittadinanza, a chi non ha ricevuto comunicazione di sospensione, verrà erogato ancora fino al 31 dicembre 2023 per famiglie con persone minorenni, disabili e persone di età pari o superiore ai 60 anni.
Dal 1° gennaio 2024 questi soggetti percepiranno l’Assegno di inclusione per 18 mesi rinnovabili.
(Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro secondo la nuova misura di supporto per la formazione e il lavoro prevista dall’Art. 12 del D.L. del 4 maggio 2023 num 48 convertito con modifiche dalla legge del 3 luglio 2023, num 85)
È una particolare modalità di pensionamento anticipato (cd. opzione donna) che consente alle lavoratrici di accedere al pensionamento con requisi più bassi risptto alle regole ordinarie, ma con un calcolo della pensione effettuato interamente con il metodo contributivo.
COME CAMBIA NEL 2021
La Legge di Bilancio ha esteso la platea delle donne che possono beneficiarne. L'estensione riguarda le lavoratrici nate nell'anno 1962, se dipendenti, e nell'anno 1961, se autonome, a condizione, per entrambe, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 2020 anche il requisito contributivo di 35 anni utili per il diritto.
Requisito contributivo al 31/12/2020 dipendenti 35 anni lavoratrici autonome 35 anni
Requisito anagrafico al 31/12/2020 58 anni 59 anni
Finestra mobile 12 mesi 18 mesi
Possiedi i requisi necessari? Vuoi saperne di più?
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QUOTA 100, PENSIONE ANTICIPATA, LAVORATORI PRECOCI, USURANTI, APE SOCIALE, NONA SALVAGUARDIA
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CONGEDO PARENTALE
Il Decreto Rilancio ha esteso di ulteriori 15 giorni il congedo parentale COVID, retribuito al 50%, introdotto con il decreto "Cura Italia" in favore dei genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni.
I lavoratori che hanno già fruito dei primi 15 giorni di congedo, o di parte di essi, ovvero i nuovi fruitori possono chiedere fino al 31 luglio 2020 lo specifico congedo fino a un massimo di 30
giorni complessivi. I giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.
I genitori con figli minori di anni 16 hanno diritto ad astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro. I limiti di età non sono previsti per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Il genitore lavoratore dipendente del settore privato e del settore pubblico; il genitore iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS; il genitore autonomo iscritto alle Gestioni speciali
dell'INPS.
CONDIZIONI
Il congedo parentale COVID è riconosciuto, alternativamente, a entrambi i genitori lavoratori a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa al congedo straordinario è prevista per i medesimi beneficiari la possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi baby-sitting ovvero per la frequenza a centri estivi
o servizi integrativi per l'infanzia. L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS
BONUS BABY SITTER
In alternativa al congedo parentale COVID, i genitori lavoratori possono scegliere di utilizzare "uno o più bonus" per l'acquisto di servizi di baby-sitting. L'importo a disposizione, da utilizzare per il pagamento delle relative prestazioni lavorative, mediante libretto di famiglia, è fino a un massimo di 1.200 euro.
Il Bonus aumenta fino a 2.000 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e per i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impegnati per
le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19.
Il bonus viene pagato dall'INPS, previa domanda ed è soggetto a monitoraggio ed è erogato entro il limite di spesa stabilito.
L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS
BONUS CENTRI ESTIVI E SERVIZI PER L'INFAZIA
Il decreto Rilancio introduce una ulteriore possibilità di scelta di utilizzo del bonus a sostegno delle famiglie. Il contributo – sempre di importo fino ad un massimo di 1200 euro - può essere
utilizzato, direttamente dal richiedente, anche per pagare l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. È alternativo al "Bonus baby-sitting" e al "Congedo parentale COVID".
Il Bonus viene pagato dall'INPS, previa domanda ed è soggetto a monitoraggio ed è erogato entro il limite di spesa stabilito.
Aumenta l'importo della prestazione in favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per le annualità 2015-2020. Una circolare INAIL dello scorso 13 maggio riporta le istruzioni per l'applicazione della disposizione.
Questa norma ha previsto un miglioramento del valore del beneficio economico, per l'anno 2020, attraverso l'erogazione di una prestazione assistenziale valida per tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015 con un importo fisso che passa da euro 5.600, già precedentemente previsti, a 10.000 euro. Questa prestazione economica una tantum è riconosciuta a favore dei malati di mesotelioma non professionale, cioè contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. La norma prevede che possano beneficiarne anche gli eredi.
La disposizione consente, anche ai soggetti che hanno già beneficiato della prestazione una tantum (o ai loro eredi) nel periodo 2015-2019, di poter presentare domanda per ottenere l'integrazione dell'importo già ricevuto di 5.600 euro, arrivando così a 10.000 euro.
Per avere maggiori informazioni potete recarvi al patronato UIL, prendendo appuntamento telefonicamente chiamando il centralino di una delle sedi.
Per accedere alla prestazione il malato deve inoltrare, entro 120 giorni dalla data di accertamento della malattia, tramite raccomandata A/R o tramite pec, alla sede territoriale competente per domicilio l'apposita istanza, avvalendosi del modulo Mod. 190 e della documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l'indicazione dell'epoca della prima diagnosi.
Gli eredi, sempre per eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono presentare l'istanza, corredata di idonea documentazione, a pena di decadenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), utilizzando lo stesso modulo Mod.
Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte.
A seguito della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione dell'istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.
Il Decreto n.18/2020 del 17 marzo scorso, contenente misure connesse all'emergenza COVID – 19, ha prorogato al 15 giugno 2020 la validità di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Il Ministero dell'Interno, con una circolare del 21 marzo, ha fornito le indicazioni operative riguardo l'applicazione dell'articolo 103 del DL/2020 (cosiddetto Decreto "Cura Italia") e stabilito che i titolari di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 avranno validità fino al 15 giugno; i cittadini stranieri potranno presentare l'istanza dopo tale data.
L'assegno di natalità (cd. Bonus bebè), introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, è stato rinnovato anche quest'anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia (D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018).
Nella proroga è prevista la maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2019.
L'INPS, con la circolare n. 85/2019, ha fornito chiarimenti riguardo i requisiti, gli importi, la maggiorazione e la presentazione delle domande.
L'importo dell'assegno, erogato per 12 mensilità, varia da 80 euro al mese (960 euro annui) a 160 euro mensili (1.920 euro annui), a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE non superiore, rispettivamente, alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui. Salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%, prevista dalla legge n. 136/2018.
La domanda deve essere inoltrata solo in via telematica entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se è presentata oltre i termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
La maggiorazione del 20%
La maggiorazione si applica per ogni figlio successivo al primo, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra genitore e figlio.
Nel caso di parto gemellare o di adozione plurima di minorenni (eventi verificatisi nello stesso giorno), se non ci sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio nato o adottato successivamente al primo in ordine di tempo; se il genitore ha già figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per ogni gemello o per ogni adottato.
Se si tratta di adozione plurima di gemelli, e non vi sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente. Se non si tratta di primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni gemello adottato.
L'INPS chiarisce, inoltre, la modalità di compilazione e di presentazione della domanda on line in presenza delle varie casistiche.
Il Patronato ITAL UIL fornisce assistenza per la trasmissione in via telematica delle domande all'INPS.
L'INPS ha finalmente chiarito i rapporti tra la prestazione di disoccupazione Naspi e il diritto alla pensione "Quota 100".
Con circolare n. 88/2019, condiviso il parere del Ministero del Lavoro, l'Istituto previdenziale illustra i rapporti tra alcuni trattamenti pensionistici anticipati (pensione Quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e la prestazione di disoccupazione NASpI.
Ricordiamo che il decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021, per i soggetti che perfezionano un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione "Quota 100".
Altresì, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prevede tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI, il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".
L'INPS è intervenuto, nel coordinare queste due disposizioni di legge, chiarendo che la maturazione del diritto a pensione "Quota 100" non determina la revoca della NASpI e che, per i soggetti ammessi al trattamento di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.
A seguito di questo importante chiarimento, è facoltà dei lavoratori scegliere di non accedere alla pensione "Quota 100" per continuare a fruire dell'indennità di disoccupazione. Per coloro che, invece, hanno già presentato domanda di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI avviene dalla prima decorrenza utile.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11709 del 3 maggio 2019, afferma un importante principio ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, per il quale occorre verificare se la riduzione della capacità lavorativa si riferisca anche ad altre attività lavorative proficue, e non esclusivamente a quella svolta dall'assicurato.
La vicenda riguarda un operaio di una azienda tessile al quale la Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto all'assegno ordinario d'invalidità solo in riferimento all'attività espletata, senza valutare anche altre occupazioni proficue che l'assistito avrebbe potuto svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo, come invece sostenuto dall'INPS.
La Cassazione accoglie il ricorso dell'Istituto assicuratore, affermando che per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito riguardante la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale...
Pertanto, come eccepito dall'INPS nel caso in esame e confermato dalla Cassazione, la valutazione dell'invalidità pensionabile operata dalla Corte d'Appello incorre nella denunciata violazione di legge, avendo omesso di precisare le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l'attività svolta di operaio tessile ma anche altre occupazioni che l'assistito, per condizioni personali e soggettive, sarebbe stato in grado di svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo.
Dal 1° aprile sono in pagamento le pensioni ricalcolate con un nuovo meccanismo di rivalutazione annuale previsto dalla Legge di bilancio 2019, per il triennio 2019-2021.
Lo comunica l'INPS, con la circolare n. 44 del 22 marzo 2019, illustrando i nuovi criteri sulla base dei quali ha effettuato il ricalcolo dei trattamenti pensionistici a decorrere da gennaio 2019.
L'operazione di ricalcolo ha riguardato i trattamenti di importo complessivo lordo superiore a tre volte il trattamento minimo, ovvero la somma di tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti, assoggettabili al regime della perequazione cumulata.
Dal ricalcolo l'importo lordo complessivo dei trattamenti pensionistici, dovuto da gennaio 2019, risulta inferiore a quello già calcolato sulla base dei criteri previgenti alla riforma.
Nei prossimi mesi l'Istituto comunicherà le modalità di recupero delle somme relative al periodo gennaio-marzo 2019.
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