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Lunedì, 02 Agosto 2021 10:03

Veronese sugli ultimi dati INAIL

Preoccupano non poco gli ultimi dati Inail sulle denunce di infortunio sul lavoro. Il primo semestre 2021 ha visto quasi 22mila casi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E se nel settore della sanità i numeri sembrano finalmente calare, grazie, soprattutto, all'efficacia della campagna vaccinale, non accade lo stesso in altri settori: nel commercio e nei trasporti ad esempio.
Nelle costruzioni, poi, i dati sugli infortuni mortali sono allarmanti: 51 dall'inizio di quest'anno. Una strage.
Occorre agire e agire in fretta in vista della ripartenza a settembre prossimo.
Lo diciamo da tempo e lo abbiamo ribadito anche nella piattaforma unitaria, sottoscritta qualche mese fa. Dobbiamo dare avvio a un coordinamento permanente tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e le Aziende Sanitarie Locali (ASL), dobbiamo migliorare le verifiche ispettive in qualità, quantità e frequenza, anche attraverso finanziamenti e assunzioni. Deve essere garantito un confronto strutturato e continuo sugli assi di programmazione e intervento con le Parti sociali. Perché non possiamo più attendere oltre.
Chiediamo quindi al nostro Ministro del Lavoro che dia seguito velocemente alla promessa fatta e che sia indetto in temi rapidi il bando per l'assunzione dei 2100 ispettori e che si prevedano ulteriori assunzioni.
Noi, come Organizzazioni sindacali, attraverso i nostri Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, continueremo a vigilare sull'osservanza degli obblighi in materia di salute e sicurezza e sul rispetto - non dimentichiamolo - dei protocolli anti-contagio, che devono continuare ad essere applicati in tutti i luoghi di lavoro.


(dal sito www.uil.it) 

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Aumenta l'importo della prestazione in favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per le annualità 2015-2020. Una circolare INAIL dello scorso 13 maggio riporta le istruzioni per l'applicazione della disposizione.

Questa norma ha previsto un miglioramento del valore del beneficio economico, per l'anno 2020, attraverso l'erogazione di una prestazione assistenziale valida per tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015 con un importo fisso che passa da euro 5.600, già precedentemente previsti, a 10.000 euro. Questa prestazione economica una tantum è riconosciuta a favore dei malati di mesotelioma non professionale, cioè contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. La norma prevede che possano beneficiarne anche gli eredi.

La disposizione consente, anche ai soggetti che hanno già beneficiato della prestazione una tantum (o ai loro eredi) nel periodo 2015-2019, di poter presentare domanda per ottenere l'integrazione dell'importo già ricevuto di 5.600 euro, arrivando così a 10.000 euro.

Per avere maggiori informazioni potete recarvi al patronato UIL, prendendo appuntamento telefonicamente chiamando il centralino di una delle sedi.

Per accedere alla prestazione il malato deve inoltrare, entro 120 giorni dalla data di accertamento della malattia, tramite raccomandata A/R o tramite pec, alla sede territoriale competente per domicilio l'apposita istanza, avvalendosi del modulo Mod. 190 e della documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l'indicazione dell'epoca della prima diagnosi.

Gli eredi, sempre per eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono presentare l'istanza, corredata di idonea documentazione, a pena di decadenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), utilizzando lo stesso modulo Mod.

Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte.

A seguito della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione dell'istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.

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Mercoledì, 25 Settembre 2019 09:44

Assicurazione casalinghe: integrazione del premio annuale

Entro il prossimo 15 ottobre gli assicurati INAIL contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell'integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro l'importo annuale della polizza fissati dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018).

Lo comunica l'INAIL, con la nota dello scorso 9 settembre, illustrando le novità introdotte e gli adempimenti cui sono tenuti gli assicurati per il pagamento della polizza.

La Legge di bilancio ha apportato, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, notevoli modifiche a questa assicurazione che è obbligatoria per tutte le persone che svolgono gratuitamente un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Premio e beneficiari
Dal primo gennaio il premio è raddoppiato da euro 12,91 a 24 euro annui, con un'estensione dei beneficiari che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.

Prestazioni
Le novità, sempre dall'inizio di quest'anno, riguardano: l'abbassamento del grado di invalidità per la costituzione della rendita INAIL dal 27% al 16%; l'introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l'inabilità permanente sia compresa tra il 6% e il 15%; il riconoscimento dell'assegno integrativo per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative e che hanno necessità di assistenza quotidiana.
Si ricorda che l'assegno una tantum per infortunio mortale è corrisposto per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006, il cui importo da luglio 2018 è pari a 2.160,00 euro. Ora l'assegno è stato elevato a 10.000,00 euro dalla legge di Bilancio 2019.

Bollettino precompilato e il sistema pagoPA
L'INAIL precisa che alla lettera inviata agli assicurati, che nei mesi scorsi hanno versato 12,91 euro per il rinnovo dell'iscrizione, è stato allegato il bollettino PA precompilato di 11,09 euro, il cui versamento può essere effettuato in via telematica, accedendo al sistema pagoPA tramite il sito dell'Istituto, o presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai che aderiscono a pagoPA, presentando l'avviso di pagamento e il bollettino PA precompilato.
Chi non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti, è tenuto a pagare il premio annuale di 24 euro, in un'unica soluzione, nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento. Per ottenere le prestazioni dall'INAIL è necessario essere assicurati!

Ricordiamo che l'Istituto, con la circolare n. 2 del 22 gennaio 2019 (tenuto conto che il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019, e che il 31 gennaio 2019 scadeva il termine per l'iscrizione per l'anno in corso) chiariva che ancora per quest'anno l'importo annuale da pagare restava di 12,91 euro, sia per il rinnovo, sia in caso di prima iscrizione qualora fossero raggiunti i requisiti richiesti, sino alla prevista integrazione del premio per il 2019 all'ammontare di euro 24,00, fissata dalla nuova normativa, comunicata ora dall'INAIL.

Restiamo in attesa dell'emanazione del previsto decreto interministeriale che disciplinerà le modalità e i termini per assolvere all'obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, per fornire ulteriori indicazioni.

Tutti coloro che sono soggetti a questa assicurazione possono rivolgersi agli uffici del Patronato ITAL UIL che offrono consulenza e assistenza.

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Le assenze dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ma è necessario che sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sent. n. 5749/2019, dichiarando la inammissibilità del ricorso di un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comporto, inteso al risarcimento dei danni subiti per effetto di comportamenti mobbizzanti adottati nei suoi confronti dalla società datrice di lavoro.

Ad avviso del ricorrente, l'imprenditore lo aveva adibito ad attività nocive per la sua salute e non rientranti nel suo livello di appartenenza, che gli avevano procurato una sindrome depressiva e una dermatite allergica da contatto, senza avere posto in atto i necessari correttivi organizzativi e strumentali imposti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Cassazione, nel confermare la decisione della Corte di Appello, afferma che, in tema di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., incombe al lavoratore che ritenga di avere subito un danno alla salute, a causa dell'attività lavorativa, l'onere di provare, oltre all'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra.

La prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.

Inoltre, la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" non implica necessariamente che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, in quanto essi possono dipendere dalla qualità intrinsecamente usurante della prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto a un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.

In sostanza, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.. Ciò che nel caso di specie è stato escluso.

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L'INAIL, con la circolare n. 6/2019, illustra le modifiche apportate al "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", fornendo anche indicazioni operative sulla nuova misura di sostegno, prevista dalla legge di Bilancio 2019, per il disabile destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro.

Secondo l'innovazione introdotta al Regolamento dalla determinazione presidenziale n. 527/2018, confermata nella Legge di bilancio, il datore di lavoro potrà proporre progetti personalizzati, condivisi con i lavoratori, che saranno valutati da parte dell'équipe multidisciplinare della Sede INAIL competente, anche supportata dalle Consulenze tecniche dell'Istituto.

Viene valorizzato il ruolo propositivo dei datori di lavoro per i quali è prevista una semplificazione degli adempimenti a loro carico, dell'iter procedimentale di attivazione dei progetti e una flessibilità nell'erogazione dei finanziamenti o di eventuali rimborsi.

Istruzioni operative riguardano anche la disposizione della Legge di bilancio che prevede il rimborso da parte dell'INAIL al datore di lavoro del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nel progetto.

Importante è infine quanto evidenziato nella circolare circa il ruolo di informazione, di assistenza e di tutela svolto dai Patronati (oltre a tutti gli altri soggetti coinvolti) che, godendo di un punto di osservazione privilegiato e più vicino alle realtà produttive nelle quali operano i propri assistiti, possono veicolare in modo mirato ed efficace le opportunità di sostegno o

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Inail e i Patronati d'Italia (Acli, Inas, Inca e Ital) proseguono le giornate seminariali territoriali per giungere alla condivisione di un documento con il fine di migliorare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro le malattie professionali.

Dopo l'incontro interregionale, che si è svolto a Milano il 9 luglio scorso, è stato fissato il secondo seminario dei 4 previsti, che si svolgerà l'8 novembre prossimo a Bologna, presso il Palazzo della Regione Emilia Romagna, in Via della Fiera 8, c/o Sala "20 Maggio 2012", con il coinvolgimento delle strutture territoriali di Inail e dei Patronati Ce.Pa.

A questo secondo appuntamento interverranno Agatino Cariola, Direttore Centrale Rapporto Assicurativo Inail e Morena Piccinini, Presidente Inca Cgil nazionale, che introdurranno i lavori, cui seguiranno gli interventi di Benedetta Spiga, consulente medico legale del Patronato Acli, e una tavola rotonda con la partecipazione di Paolo Fiumana (Acli), Gabriele Paolucci (Inca), Marcello Barni (Inas), Ester Ciccarelli (Ital) e 4 direttori regionali Inail.

Scopo di questo percorso seminariale, che proseguirà a Palermo con il terzo appuntamento di dicembre e si concluderà alla fine di gennaio 2019, è quello di rendere omogenei su tutto il territorio nazionale i criteri che sono alla base del riconoscimento delle malattie professionali, favorendo l'emersione del fenomeno; valorizzare le buone pratiche esistenti; migliorare le tutele in favore dei lavoratori colpiti da patologie causate dal lavoro, superando le diversità nel trattamento delle denunce per il giusto riconoscimento degli indennizzi.

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L'infortunio occorso al lavoratore, durante il tragitto in bicicletta per raggiungere il posto di lavoro, deve essere indennizzato dall'INAIL quando il suo uso è da ritenersi necessitato, come quello del mezzo privato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21516/2018, riguardo il ricorso di un lavoratore contro la decisione dell'INAIL che gli aveva negato il riconoscimento dell'indennizzo.

La Corte di Appello, nel respingere la domanda,  aveva ritenuto che l'uso del mezzo privato  non fosse "necessitato", pur a fronte della mancanza di mezzi pubblici e delle condizioni fisiche che rendevano la deambulazione faticosa, disagevole e scarsamente tollerata. Da tenere presente che le vicende oggetto di causa sono precedenti alla legge n. 221/2015 che ha ritenuto l'uso della bici sempre necessitato.

La Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore ritenendolo fondato: la sentenza impugnata infatti aveva dato una inadeguata interpretazione della nozione di "utilizzo necessitato" del mezzo privato di cui all'art. 210 del T.U. 1124/1965, in quanto premesso che era pacifica l'insussistenza di mezzi pubblici (abitazione/ luogo di lavoro), riteneva che l'uso del mezzo privato (la bicicletta) non fosse necessitato in presenza di problemi di deambulazione.

È proprio su questo requisito che la Cassazione ribadisce che per "necessità" non si devono intendere soltanto le situazioni in cui l'impossibilità sia assoluta, ma, alla luce dei principi di tutela della dignità della persona e della salute, anche quelle in cui la deambulazione sia "motivo di pena ed eccesso di fatica, oltre che di rischio per l'integrità psicofisica".

Si legge nella sentenza che l'uso della bicicletta per il tragitto luogo di lavoro abitazione può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l'esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività svolta.

Ricorda la Cassazione che l'art. 5, comma 5, L. 221/2015, norma integrativa dell'art. 210 del T.U. n. 1124/65, entrata in vigore successivamente alla causa in esame, stabilisce che "l'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".

In sostanza, dal 2/2/2016 data di entrata in vigore della legge n. 221, l'infortunio verificatosi durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, se avvenuto in bicicletta, è indennizzabile dall'INAIL, proprio perché è da considerarsi mezzo pubblico e non mezzo privato il cui uso è "sempre necessitato".

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Lunedì, 15 Gennaio 2018 11:03

INAIL: Assicurazione casalinghe 2018

Il 31 gennaio scade il termine per l'iscrizione all'assicurazione casalinghe. Anche per quest'anno l'importo annuale, da pagare all'INAIL, è di 12,91 euro, sia per il rinnovo, sia in caso di prima iscrizione qualora siano raggiunti i requisiti richiesti.

L'assicurazione è obbligatoria per le donne e per gli uomini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui vivono, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Per ambito domestico si considera l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).

Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano.

Coloro che raggiungono i requisiti per l'assicurazione dopo il 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione (nel caso siano esonerati), al momento in cui maturano i requisiti stessi.
Il premio non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

La legge prevede l'applicazione delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di omissione, per le persone che sono in possesso dei requisiti previsti e non osservano l'obbligo di versare il premio.
Non devono pagare il premio coloro che hanno un reddito individuale lordo per l'anno precedente non superiore a € 4.648,11 e appartengono a nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a € 9.296,22. Per questi il premio è a carico dello Stato e l'iscrizione avviene con "autocertificazione" che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero.

Sono tutelati gli infortuni per causa violenta avvenuti in ambito domestico che determinano una inabilità permanente pari o superiore al 27% e gli infortuni mortali.

Per ottenere le prestazioni dall'INAIL è necessario essere assicurati!

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil che offrono consulenza e assistenza a tutti coloro che sono soggetti a questo obbligo assicurativo: iscrizione, richiesta di prestazioni all'INAIL in caso di infortunio avvenuto in ambito domestico e altro.

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Martedì, 12 Dicembre 2017 16:06

Lavoro agile: le prime indicazioni dell'INAIL

L'INAIL fornisce alcune indicazioni operative sul "lavoro agile", in particolare riguardo la tutela assicurativa dei lavoratori, gli obblighi del datore di lavoro anche in tema di salute e sicurezza, tenuto conto dei rischi connessi con questa particolare attività lavorativa.
Il lavoro agile è stato introdotto dalla legge n. 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, al fine di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Sono interessati a questo tipo di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato non solo i datori di lavoro privati ma anche le amministrazioni pubbliche.

La prestazione lavorativa potrà essere svolta, senza vincoli di orario o di luogo di lavoro, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. I lavoratori "agili" godono del medesimo trattamento normativo e retributivo dei loro colleghi in azienda.

Lo svolgimento del lavoro agile comporta comunque l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non venendo meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (persone assicurate) previsti ai fini assicurativi. Pertanto, precisa l'INAIL, i lavoratori "agili" devono essere assicurati se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall'art. 1 del DPR n. 1124/65, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l'uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer).

I premi sono gli stessi sia che la prestazione venga svolta in azienda sia fuori, in quanto la modalità di lavoro agile non differisce da quella compiuta in ambito aziendale, essendo gli strumenti tecnologici comunque forniti dal datore di lavoro.

Sono anche tutelati gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando il fatto di affrontare tale percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

La norma prevede che, a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore agile, il datore di lavoro consegni al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione.
Già dallo scorso 15 novembre 2017 è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro un apposito modello e la procedura per l'invio telematico degli accordi di "lavoro agile" tra lavoratore e datore di lavoro.

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Anche l'unito civilmente ha diritto alle prestazioni economiche INAIL, precedentemente riservate solo al coniuge, stante l'equiparazione operata dalla legge n. 76/2016 dell'unione civile al matrimonio e applicandosi le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge.
Lo rende noto l'INAIL, con la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, nel fornire indicazioni operative sull'applicazione della legge n. 76/2016 (legge Cirinnà) recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
Le prestazioni economiche di cui trattasi, riconosciute alla parte dell'unione civile a far data dall'entrata in vigore della legge (5 giugno 2016), sono le seguenti:
- la rendita ai superstiti di cui all'articolo 85 del D.P.R. n. 1124/1965;
- la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto;
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto di cui alla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008);
- lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge n. 248/1976;
- l'assegno una tantum (cd assegno funerario) ex art. 85 del sopracitato decreto;
- la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge n. 296/2006;
- la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.

Diversamente – precisa l'Istituto - per quanto riguarda le convivenze (tra due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile) non essendovi equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest'ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL.

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