Il termine per la presentazione delle domande di indennità da parte di titolari di assegno ordinario di invalidità e del reddito di cittadinanza, originariamente previsto per oggi, 3 giugno, è stato prorogato a lunedì 8 giugno.
A seguito delle novità introdotte dal decreto legge Rilancio Italia del 19 maggio scorso, infatti, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità COVID19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L'eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell'indennità per il mese di aprile.
Analogo termine prorogato dell'8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all'indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell'integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l'indennità COVID19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione
Si precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 82 del citato decreto legge Rilancio Italia, le indennità COVID sono incompatibili con il Reddito di Emergenza (REm).
Entro il prossimo 15 ottobre gli assicurati INAIL contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell'integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro l'importo annuale della polizza fissati dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018).
Lo comunica l'INAIL, con la nota dello scorso 9 settembre, illustrando le novità introdotte e gli adempimenti cui sono tenuti gli assicurati per il pagamento della polizza.
La Legge di bilancio ha apportato, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, notevoli modifiche a questa assicurazione che è obbligatoria per tutte le persone che svolgono gratuitamente un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Premio e beneficiari
Dal primo gennaio il premio è raddoppiato da euro 12,91 a 24 euro annui, con un'estensione dei beneficiari che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.
Prestazioni
Le novità, sempre dall'inizio di quest'anno, riguardano: l'abbassamento del grado di invalidità per la costituzione della rendita INAIL dal 27% al 16%; l'introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l'inabilità permanente sia compresa tra il 6% e il 15%; il riconoscimento dell'assegno integrativo per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative e che hanno necessità di assistenza quotidiana.
Si ricorda che l'assegno una tantum per infortunio mortale è corrisposto per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006, il cui importo da luglio 2018 è pari a 2.160,00 euro. Ora l'assegno è stato elevato a 10.000,00 euro dalla legge di Bilancio 2019.
Bollettino precompilato e il sistema pagoPA
L'INAIL precisa che alla lettera inviata agli assicurati, che nei mesi scorsi hanno versato 12,91 euro per il rinnovo dell'iscrizione, è stato allegato il bollettino PA precompilato di 11,09 euro, il cui versamento può essere effettuato in via telematica, accedendo al sistema pagoPA tramite il sito dell'Istituto, o presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai che aderiscono a pagoPA, presentando l'avviso di pagamento e il bollettino PA precompilato.
Chi non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti, è tenuto a pagare il premio annuale di 24 euro, in un'unica soluzione, nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento. Per ottenere le prestazioni dall'INAIL è necessario essere assicurati!
Ricordiamo che l'Istituto, con la circolare n. 2 del 22 gennaio 2019 (tenuto conto che il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019, e che il 31 gennaio 2019 scadeva il termine per l'iscrizione per l'anno in corso) chiariva che ancora per quest'anno l'importo annuale da pagare restava di 12,91 euro, sia per il rinnovo, sia in caso di prima iscrizione qualora fossero raggiunti i requisiti richiesti, sino alla prevista integrazione del premio per il 2019 all'ammontare di euro 24,00, fissata dalla nuova normativa, comunicata ora dall'INAIL.
Restiamo in attesa dell'emanazione del previsto decreto interministeriale che disciplinerà le modalità e i termini per assolvere all'obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, per fornire ulteriori indicazioni.
Tutti coloro che sono soggetti a questa assicurazione possono rivolgersi agli uffici del Patronato ITAL UIL che offrono consulenza e assistenza.
La Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, in due delle giornate concesse per fruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, non era mai entrato o uscito dalla propria abitazione tra le ore 6.30 e le 21, non recandosi dunque presso la (diversa) residenza della zia per fornire assistenza.
In sostanza la Suprema Corte condivide la sentenza della Corte di Appello per avere affrontato la questione relativa all'abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104, con motivazione congrua, che contrastava con le giustificazioni del lavoratore di aver prestato regolare assistenza alla zia come era abitudine, a eccezione di alcune ore della giornata, considerato inoltre che lo stesso non aveva mai dedotto di averla assistita in orario precedente le 6.30 o posteriore alle 21.00.
Tale comportamento giustifica il provvedimento espulsivo per il disvalore sociale ed etico della condotta e la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.
Se siete genitori lavoratori dipendenti, naturali, adottivi o affidatari, di figli disabili gravi e non ricoverati a tempo pieno (legge n. 104/92 e D.Lgs. n. 151/01), con alcune eccezioni, avete diritto a fruire, alternativamente tra di voi, a diverse agevolazioni lavorative a seconda dell'età del figlio:
fino ai tre anni, al prolungamento del congedo parentale, o a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o di un'ora da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche frazionabili;tra i tre e i dodici anni, ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, o al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio;oltre i dodici anni, esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile.
Queste agevolazioni lavorative sono "alternative" e non cumulative nell'arco del mese e possono essere fruite anche se uno dei due genitori non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, è casalinga, ecc.).
Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito, in misura continuativa o frazionata, per ogni figlio disabile grave entro il compimento del dodicesimo anno di vita, ed entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (qualunque sia l'età del minore ma non oltre il raggiungimento della maggiore età), per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche di periodi di congedo ordinario).
Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.
I permessi orari retribuiti sono di 2 ore per un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore, o di un'ora se l'orario è inferiore a 6 ore.
I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti, in maniera continuativa o frazionabili in ore, da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave e senza limiti di età. Riguardo la frazionabilità in ore, anche nel caso di contratto part time, consigliamo ai lavoratori interessati di rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil per il conteggio delle ore da usufruire.
Si ricorda che le agevolazioni sono concesse purché il genitore abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e il figlio da assistere sia in situazione di grave disabilità grave (art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) accertata dall'apposita Commissione medica e non sia ricoverato a tempo pieno, con alcune eccezioni.
Per l'assistenza a ogni figlio disabile grave è previsto anche il congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni e durante l'arco della vita lavorativa del genitore. Il congedo infatti raddoppia quando i figli disabili gravi sono due (Corte di Cassazione sent. n. 11031/2017).
Il prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri, i permessi mensili sono compatibili con la fruizione del congedo straordinario retribuito nell'arco del mese ma non negli stessi giorni.
Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per l'inoltro telematico delle domande per il riconoscimento di disabilità e delle richieste dei permessi e congedi biennali.
Dal 12 ottobre 2017, i datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare all'INAIL, ai fini statistici e informativi, anche gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Permane l'obbligo, ai fini assicurativi, di denunciare gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni (art. 53 del DPR n. 1124/1965).
In sostanza, per i primi (infortuni di breve durata) si tratta di una comunicazione a fini statistici e informativi, mentre per i secondi l'obbligo di denuncia è necessario ai fini assicurativi.
La comunicazione va fatta in ogni caso entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico.
Si ricorda che questa disposizione prende il via a seguito della pubblicazione del DM n. 183/2016, con cui entra in funzione, il 12 ottobre 2016, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008, al fine di orientare, programmare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Sempre il DM 183 dispone che a 6 mesi dalla data istitutiva del SINP, e quindi dal 12 aprile 2017, scatta l'obbligo di comunicare in via telematica all'Istituto assicuratore, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, l'infortunio con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni oltre quello dell'evento (art. 18 c. 1 lett. r, D. Lgs. n. 81/2008).
Tale adempimento è stato poi rinviato, per effetto del "Milleproroghe", dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017.
La mancata ottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa da 548 a 1972,80 euro, come previsto dall'art. 55, comm 5, lettera h, del decreto legislativo n. 81/2008.
L'INPS, con la circolare n. 139 del 12 settembre 2017, ricorda che tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata, tenuti a versare un'aliquota contributiva piena (non iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni), godono di un'apposita tutela previdenziale in caso di malattia che prevede due distinte prestazioni: indennità di degenza ospedaliera e indennità di malattia.
In particolare, nella circolare si evidenzia che a seguito della legge sul lavoro autonomo (articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Tale equiparazione dell'evento malattia a un evento di degenza ospedaliera comporta una disciplina diversa riguardo la certificazione sanitaria, la maggiore durata della tutela riconosciuta (da 61 giorni annui a 180 giorni annui) e l'ammontare più favorevole del trattamento economico rispetto alla semplice indennità di malattia.
Ad avviso dell'INPS, il legislatore con questa disposizione ha voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l'indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di "degenza domiciliata".
In allegato alla circolare viene fornito un elenco di patologie che rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa (ad es. insufficienza respiratoria o renale, trapianti di organi vitali, Aids, intossicazioni, le malattie psichiatriche).
Per il riconoscimento del diritto alla prestazione, il lavoratore è tenuto a presentare, oltre al certificato di malattia, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l'effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza di grave patologia cronica.
Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia ai sensi della nuova disciplina (come degenza ospedaliera), l'INPS procederà, comunque, ove sussistano i requisiti previsti, d'ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all'erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia.
Il lavoratore, il cui rapporto di lavoro si trasformi in part time verticale, ha diritto a fruire integralmente dei tre giorni di permesso mensile di cui alla legge n. 104/92, solo quando l'orario settimanale comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22925 del 29 settembre 2017, riguardo il caso di un dipendente al quale l'azienda, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time verticale (con una prestazione lavorativa articolata su quattro giorni a settimana in luogo di sei) aveva illegittimamente riproporzionato i tre giorni di permesso ex art. 33 della legge n. 104 goduti in precedenza, nella misura di due mensili.
La Suprema Corte rigetta il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la sentenza della Corte di Appello che l'aveva condannata al risarcimento del danno non patrimoniale.
Si legge nella sentenza che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, i permessi di cui alla L. 104/1992 e il congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001 sono strumenti di politica socio-assistenziale basati sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992, richiede anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie "il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap".
Riguardo la necessità, ben evidenziata dall'azienda ricorrente, di evitare che le particolari modalità di articolazione della prestazione lavorativa nel caso di part time verticale si traducano, quanto alla fruizione dei permessi, in un irragionevole sacrificio per il datore di lavoro, la Cassazione ritiene che tale questione possa essere risolta tenendo conto della necessità di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche alla luce del principio di flessibilità concorrente con quello di non discriminazione (tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale), e della esigenza di promozione, su base volontaria, del lavoro a tempo parziale.
Pertanto, appare ragionevole – continua la Suprema Corte - distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto.
In applicazione di tale criterio, rilevato che la prestazione del lavoratore è stata articolata sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei, corrispondente a un part time verticale al 67%, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Forniamo ulteriori informazioni riguardo i benefici lavorativi concessi ai lavoratori che prestano assistenza ai parenti con accertata grave disabilità.
Ci occupiamo del congedo retribuito biennale previsto dall'art. 42, comma 5 e ss. del T.U. 151/01 (Tutela della maternità e paternità) per l'assistenza ai figli o ai parenti con handicap grave, della durata massima di due anni per ogni persona disabile e durante l'arco della vita lavorativa di colui che lo richiede, frazionabile in mesi, settimane o giorni.
Hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta:
il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità, nonché la parte dell'unione civile (equiparata al coniuge) convivente che presti assistenza all'altra parte dell'unione, disabile grave;
il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (Corte Costituzionale sent. n. 203/2013).
Tale ordine di priorità è derogabile solo in presenza di determinate situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).
Il congedo straordinario e i permessi (art. 33 legge 104/92) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, ad esclusione dei genitori.
Il congedo raddoppia quando i figli disabili sono due. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11031/2017, prevede che in presenza di due figli disabili gravi, il genitore lavoratore potrà fruire del congedo straordinario nel limite di due anni per ciascun figlio e nell'arco della propria vita lavorativa. Il periodo di congedo per il genitore in tali casi raddoppia.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, (sono prese in considerazione solo le voci retributive che non sono legate alla presenza), nonché all'accredito della contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo annuo rivalutato annualmente secondo gli indici Istat che, per il 2017, è pari a € 47.445,82.
Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso.
Il lavoratore che, durante il periodo di malattia svolge attività lavorativa, non compie un illecito disciplinare da giustificare il licenziamento, a meno che tale attività non pregiudichi o ritardi la guarigione e il suo rientro in servizio.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, dichiarando illegittimo il licenziamento di un lavoratore il quale, durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia (a seguito di un infortunio sul lavoro), aveva lavorato presso l'esercizio commerciale del figlio, dove si recava con la propria autovettura, spostando qualche piccola pianta e movimentando la saracinesca con un dispositivo elettronico, in apertura e chiusura del negozio.
Ad avviso della Corte tali comportamenti non potevano ritenersi espressione di simulazione di malattia, né erano incompatibili con la infermità dichiarata dall'INAIL (contusione a spalla e polso sinistro), non costituendo una condotta idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi di diligenza e fedeltà, non risultando l'attività lavorativa svolta idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
È stato infatti pubblicato sulla G.U. dello scorso 12 settembre il decreto attuativo che disciplina il "Fondo di sostegno alla natalità", istituito dalla legge di bilancio 2017, per favorire l'accesso al credito in favore delle famiglie con uno o più figli nati o adottati dal 1° gennaio 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o entro tre anni dall'adozione, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
Possono accedere a questa agevolazione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che abbiano presentato la certificazione attestante la nascita o l'adozione del proprio figlio, nei termini e secondo le modalità che verranno stabilite dal Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro della UE oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia.
I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a sette anni e sono di ammontare non superiore a diecimila euro e a tasso fisso.
La dotazione del Fondo è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
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