Dal 12 ottobre 2017, i datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare all'INAIL, ai fini statistici e informativi, anche gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Permane l'obbligo, ai fini assicurativi, di denunciare gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni (art. 53 del DPR n. 1124/1965).
In sostanza, per i primi (infortuni di breve durata) si tratta di una comunicazione a fini statistici e informativi, mentre per i secondi l'obbligo di denuncia è necessario ai fini assicurativi.
La comunicazione va fatta in ogni caso entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico.
Si ricorda che questa disposizione prende il via a seguito della pubblicazione del DM n. 183/2016, con cui entra in funzione, il 12 ottobre 2016, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008, al fine di orientare, programmare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Sempre il DM 183 dispone che a 6 mesi dalla data istitutiva del SINP, e quindi dal 12 aprile 2017, scatta l'obbligo di comunicare in via telematica all'Istituto assicuratore, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, l'infortunio con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni oltre quello dell'evento (art. 18 c. 1 lett. r, D. Lgs. n. 81/2008).
Tale adempimento è stato poi rinviato, per effetto del "Milleproroghe", dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017.
La mancata ottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa da 548 a 1972,80 euro, come previsto dall'art. 55, comm 5, lettera h, del decreto legislativo n. 81/2008.