Se siete genitori lavoratori dipendenti, naturali, adottivi o affidatari, di figli disabili gravi e non ricoverati a tempo pieno (legge n. 104/92 e D.Lgs. n. 151/01), con alcune eccezioni, avete diritto a fruire, alternativamente tra di voi, a diverse agevolazioni lavorative a seconda dell'età del figlio:
fino ai tre anni, al prolungamento del congedo parentale, o a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o di un'ora da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche frazionabili;tra i tre e i dodici anni, ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, o al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio;oltre i dodici anni, esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile.
Queste agevolazioni lavorative sono "alternative" e non cumulative nell'arco del mese e possono essere fruite anche se uno dei due genitori non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, è casalinga, ecc.).
Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito, in misura continuativa o frazionata, per ogni figlio disabile grave entro il compimento del dodicesimo anno di vita, ed entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (qualunque sia l'età del minore ma non oltre il raggiungimento della maggiore età), per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche di periodi di congedo ordinario).
Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.
I permessi orari retribuiti sono di 2 ore per un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore, o di un'ora se l'orario è inferiore a 6 ore.
I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti, in maniera continuativa o frazionabili in ore, da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave e senza limiti di età. Riguardo la frazionabilità in ore, anche nel caso di contratto part time, consigliamo ai lavoratori interessati di rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil per il conteggio delle ore da usufruire.
Si ricorda che le agevolazioni sono concesse purché il genitore abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e il figlio da assistere sia in situazione di grave disabilità grave (art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) accertata dall'apposita Commissione medica e non sia ricoverato a tempo pieno, con alcune eccezioni.
Per l'assistenza a ogni figlio disabile grave è previsto anche il congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni e durante l'arco della vita lavorativa del genitore. Il congedo infatti raddoppia quando i figli disabili gravi sono due (Corte di Cassazione sent. n. 11031/2017).
Il prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri, i permessi mensili sono compatibili con la fruizione del congedo straordinario retribuito nell'arco del mese ma non negli stessi giorni.
Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per l'inoltro telematico delle domande per il riconoscimento di disabilità e delle richieste dei permessi e congedi biennali.
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