La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11709 del 3 maggio 2019, afferma un importante principio ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, per il quale occorre verificare se la riduzione della capacità lavorativa si riferisca anche ad altre attività lavorative proficue, e non esclusivamente a quella svolta dall'assicurato.
La vicenda riguarda un operaio di una azienda tessile al quale la Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto all'assegno ordinario d'invalidità solo in riferimento all'attività espletata, senza valutare anche altre occupazioni proficue che l'assistito avrebbe potuto svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo, come invece sostenuto dall'INPS.
La Cassazione accoglie il ricorso dell'Istituto assicuratore, affermando che per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito riguardante la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale...
Pertanto, come eccepito dall'INPS nel caso in esame e confermato dalla Cassazione, la valutazione dell'invalidità pensionabile operata dalla Corte d'Appello incorre nella denunciata violazione di legge, avendo omesso di precisare le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l'attività svolta di operaio tessile ma anche altre occupazioni che l'assistito, per condizioni personali e soggettive, sarebbe stato in grado di svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo.