Notizie

Notizie

Visualizza articoli per tag: ital uil

Informiamo che in data 20/12/2021 l’ITAL ha sottoscritto con il Ministero del  Lavoro l’atto di modifica della Convenzione del 29 settembre 2017 di cui all’art. 10 comma 3 della Legge  152 del 30 marzo 2001.

In forza di tale atto, a decorrere dal 1 gennaio 2022, le prestazioni oggetto di Convenzione ex  art. 10 della Legge n. 152/2001 divengono complessivamente n. 28 (n. 20 prestazioni in aggiunta alle  n. 8 già indicate nella Convenzione del 29 settembre 2017): restano invece ferme tutte le altre  disposizioni convenzionali non oggetto di modifica.

In forza sempre di tale atto di modifica del 20 dicembre 2021, per tutte le n. 28 prestazioni in  Convenzione, l’importo della contribuzione -sempre a decorrere dal 1 gennaio 2022- sarà pari ad €.  16,00 per ciascuna prestazione, ferma restando l’esenzione per tutti gli iscritti all’Organizzazione  Promotrice UIL.

Ecco la Tabella di cui all’art. 1 della Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e  delle Politiche Sociali ed il Patronato ITAL in data 29 settembre 2017 è così sostituita.

Restano ferme tutte le altre disposizioni convenzionali non oggetto di modifica.

 

Tabella 

Cod.  

Min. 

Voce Ministeriale

Importo 

Non ISCRITTI 

All’organizzazione promotrice

Importo 

ISCRITTI 

All’organizzazione promotrice

12

Costituzione posizione  

assicurativa (ex Indennità una  tantum)

€. 16,00 

€. 0,00

15 

Ricostituzioni pensioni per  motivi reddituali 

€. 16,00 

€. 0,00

16 

Ricostituzioni pensioni per altri  motivi 

€. 16,00 

€. 0,00

18

Assegni al nucleo familiare ai  lavoratori dipendenti  

(esclusivamente a pagamento  diretto INPS)

€. 16,00 

€. 0,00

25 

Prestazioni economiche per tbc 

€. 16,00 

€. 0,00

26 

Indennità per maternità 

€. 16,00 

€. 0,00

29 

Ricongiunzione posizione  assicurativa 

€. 16,00 

€. 0,00

33 

Cure balneo-termali 

€. 16,00 

€. 0,00

34 

Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali 

€. 16,00 

€. 0,00

35 

Doppia annualità di pensione  SO 

€. 16,00 

€. 0,00

36 

Verifica e rettifica sulle  

posizioni assicurative 

€. 16,00 

€. 0,00

37 

Autorizzazione versamenti  volontari 

€. 16,00 

€. 0,00

39 

Riscatto periodi assicurativi 

€. 16,00 

€. 0,00

15 

Quota integrativa rendita con  decorrenza successiva 

€. 16,00 

€. 0,00

16 

Ricaduta stato di inabilità  assoluta temporanea 

€. 16,00 

€. 0,00

c             17      Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero      €. 16,00                                       €. 0,00

18 

Domanda riscatto rendita  agricola (art. 220 T.U.) 

€. 16,00 

€. 0,00

19

Reintegrazione rendita a  

superstiti (art. 85, 2° comma  T.U.)

€. 16,00 

€. 0,00

20 

Richiesta integrazione rendita 

€. 16,00 

€. 0,00

22 

Richiesta accertamenti  

diagnostici specifici 

€. 16,00 

€. 0,00

23 

Richiesta di cure termali 

€. 16,00 

€. 0,00

24 

Richiesta di protesi 

€. 16,00 

€. 0,00

25 

Richiesta assegno funerario 

€. 16,00 

€. 0,00

26 

Richiesta tripla annualità a  superstiti (art. 85, p 1 T.U.) 

€. 16,00 

€. 0,00

27 

Richiesta assegno assistenza  personale continuativa 

€. 16,00 

€. 0,00

28 

Richiesta assegno  

incollocabilità grandi invalidi 

€. 16,00 

€. 0,00

29 

Richiesta rimborso medicinali 

€. 16,00 

€. 0,00

30

Richiesta spese di  

viaggio/diaria/indennità  

sostitutiva salario

€. 16,00 

€. 0,00

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato
Mercoledì, 13 Gennaio 2021 08:42

Ape sociale: cosa prevede la legge di bilancio 2021

L'ape sociale è una misura di flessibilità in uscita che consente di anticipare il pensionamento. L'indennità ha natura sperimentale ed è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.


REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO: COME CAMBIA NEL 2021
La Legge di bilancio 2021 prevede la proroga dell'APE Sociale che viene quindi estesa anche ai soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2021 nelle condizioni previste dalla legge. Restano immutati i requisiti, le condizioni e le prassi per l'ottenimento del beneficio.


CATEGORIE INTERESSATE, ETA', REQUISITI CONTRIBUTIVI E NOTE:

- Disoccupati che hanno terminato l'ammortizzatore sociale da almeno 3 mesi.  ETA' 63 ANNI   30 ANNI DI CONTRIBUTI
PS: per le donne con figli "sconto" fino a due di contribuzione

- Soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente convivente con "handicap in situazione di gravità".   
ETA' 63 ANNI     
30 ANNI  DI CONTRIBUTI
PS: Il lavoro gravoso deve essere stato svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni. 


- Invalidi con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile
ETA' 63 ANNI   
30 ANNI DI CONTRIBUTI

- Lavoratori appartenenti ad una della 15 categorie di lavoratori addetti a mansioni cosiddette gravose
ETA' 63 ANNI 
36 ANNI DI CONTRIBUTI


REQUISITI:

• Almeno 63 anni di età.
• Almeno 30 o 36 anni di contributi, in base alla categoria di appartenenza.
• Non tilarità di pensione diretta in Italia e all'estero.
• Cessazione dell'attività lavorativa.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione nel limite massimo di 1.500 euro lordi.
Possiedi i requisiti necessari? Vuoi saperne di più?
Vieni nei nostri uffici per avere tutte le risposte e l'aiuto che ti occorre.

Pubblicato in Notizie

Dal 1° gennaio sono rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, dei piccoli coltivatori diretti e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

L'INPS ha indicato i nuovi limiti di reddito familiare e precisato che gli importi relativi agli assegni familiari sono i seguenti:

8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;

10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;

1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Fonte: http://www.italuil.it/ 

Pubblicato in Notizie

La scadenza del termine per la presentazione delle domande del Reddito di Emergenza viene prorogato al 31 luglio 2020.

Lo rende noto l'INPS, precisando che il recente decreto-legge n. 52/2020, in deroga a quanto stabilito dal Decreto "Rilancio" che aveva fissato il termine al 30 giugno 2020, prevede che dette domande possano essere presentate entro il prossimo 31 luglio.

DECRETO LEGGE "RILANCIO" REDDITO DI EMERGENZA - (REM)

È una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari non coperti da altri sussidi che si trovano in situazione di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.

REQUISITI

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

• residenza in Italia verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

• reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'importo di REM spettante;

• valore patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE;

• valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

CONDIZIONI

Il REM spetta se all'interno del nucleo familiare non vi siano componenti che al momento della domanda risultino in una delle seguenti condizioni:

• titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

• titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di importo previste per il REM;

• percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza ovvero altre analoghe misure di contrasto alla povertà.

QUANTO SPETTA?

A seconda della composizione del nucleo familiare, l'importo mensile del REM oscilla tra 400 euro fino ad un massimo di 800 euro. Il beneficio verrà erogato in due quote. Il suo valore si determina moltiplicando l'importo minimo di 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un componente in situazione di disabilità grave o non autosucienza come definite a fini ISEE. INCOMPATIBILITÀ Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto "Cura Italia" o dal decreto "Rilancio". COME OTTENERLO La domanda va presentata all'INPS in via telematica. Le domande dovranno essere presentate entro il mese di giugno 2020.

L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato
Venerdì, 22 Maggio 2020 10:50

Congedo parentale: come funziona e come chiederlo

CONGEDO PARENTALE

Il Decreto Rilancio ha esteso di ulteriori 15 giorni il congedo parentale COVID, retribuito al 50%, introdotto con il decreto "Cura Italia" in favore dei genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni.
I lavoratori che hanno già fruito dei primi 15 giorni di congedo, o di parte di essi, ovvero i nuovi fruitori possono chiedere fino al 31 luglio 2020 lo specifico congedo fino a un massimo di 30
giorni complessivi. I giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.
I genitori con figli minori di anni 16 hanno diritto ad astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro. I limiti di età non sono previsti per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.


CHI PUO' RICHIEDERLO

Il genitore lavoratore dipendente del settore privato e del settore pubblico; il genitore iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS; il genitore autonomo iscritto alle Gestioni speciali
dell'INPS.

CONDIZIONI

Il congedo parentale COVID è riconosciuto, alternativamente, a entrambi i genitori lavoratori a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa al congedo straordinario è prevista per i medesimi beneficiari la possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi baby-sitting ovvero per la frequenza a centri estivi
o servizi integrativi per l'infanzia. L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

BONUS BABY SITTER

In alternativa al congedo parentale COVID, i genitori lavoratori possono scegliere di utilizzare "uno o più bonus" per l'acquisto di servizi di baby-sitting. L'importo a disposizione, da utilizzare per il pagamento delle relative prestazioni lavorative, mediante libretto di famiglia, è fino a un massimo di 1.200 euro.
Il Bonus aumenta fino a 2.000 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e per i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impegnati per
le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19.
Il bonus viene pagato dall'INPS, previa domanda ed è soggetto a monitoraggio ed è erogato entro il limite di spesa stabilito.
L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS


BONUS CENTRI ESTIVI E SERVIZI PER L'INFAZIA


Il decreto Rilancio introduce una ulteriore possibilità di scelta di utilizzo del bonus a sostegno delle famiglie. Il contributo – sempre di importo fino ad un massimo di 1200 euro - può essere
utilizzato, direttamente dal richiedente, anche per pagare l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. È alternativo al "Bonus baby-sitting" e al "Congedo parentale COVID".
Il Bonus viene pagato dall'INPS, previa domanda ed è soggetto a monitoraggio ed è erogato entro il limite di spesa stabilito.

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato
Lunedì, 30 Marzo 2020 10:28

Permessi di soggiorno: proroga della scadenza

Il Decreto n.18/2020 del 17 marzo scorso, contenente misure connesse all'emergenza COVID – 19, ha prorogato al 15 giugno 2020 la validità di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Il Ministero dell'Interno, con una circolare del 21 marzo, ha fornito le indicazioni operative riguardo l'applicazione dell'articolo 103 del DL/2020 (cosiddetto Decreto "Cura Italia") e stabilito che i titolari di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 avranno validità fino al 15 giugno; i cittadini stranieri potranno presentare l'istanza dopo tale data.

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

L'accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie Locali o direttamente presso l'INPS nelle Province dove la Regione ha delegato l'accertamento all'Istituto.

In caso di non trasportabilità il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l'ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l'interessato può scegliere tra una delle date possibili indicate dal sistema. Se l'interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione copia di un valido documento di riconoscimento e la documentazione sanitaria in proprio possesso.

Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige in formato elettronico il verbale di visita, che viene inviato all'interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l'altra con il solo giudizio finale.

Nel caso in cui la percentuale di invalidità riconosciuta sia superiore al 74%, l'interessato potrebbe avere diritto a una prestazione economica, se è in possesso anche dei requisiti amministrativi previsti dalla legge. Deve perciò compilare e inviare all'INPS il modello AP70, contenente i "dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile". Il modello va compilato direttamente online oppure recandosi presso un ente di patronato.

Oltre alle prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità), la legge prevede anche alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).

IVA RIDOTTA PER SPESE RELATIVE AD AUTOVEICOLI

Le agevolazioni sull'IVA per l'acquisto di autoveicoli spettano alle seguenti tipologie di soggetti.

1.       Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con riconoscimento di handicap grave e - salvo il caso di invalido minorenne - a condizione che il veicolo sia "adattato" (legge 449/1997);
2.       Soggetto con handicap psichico o mentale grave, titolare di indennità di accompagnamento (DPR 388/2000);
3.       Soggetto con handicap grave e invalidità con gravi limitazioni della capacità di deambulazione (DPR 388/2000);
4.       Soggetto con pluriamputazione accertata dalla commissione medica ex art. 4 legge 104/1992 (DPR 388/2000);
5.       Soggetto affetto da cecità o sordità (legge 449/1997 – DPR 633/1972).

A partire dal 1° gennaio 2019, ai soggetti ultrasessantasettenni che presentano una domanda di indennità di accompagnamento viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche del modello direttamente in fase di domanda.

In questo modo, una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, sarà possibile disporre immediatamente il pagamento della prestazione e ridurre così notevolmente i tempi di attesa.

(Dal sito inps: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50004 )

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri (art.40 del D.lgs n. 151/2001) dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma.

Lo precisa l'INPS con la circolare n. 140 del 18 novembre 2019, adeguandosi opportunamente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 22177/2018, secondo la quale potendo entrambi i genitori lavorare subito dopo l'evento della maternità, risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi la facoltà di organizzarsi, decidendo le modalità di fruizione dei permessi giornalieri, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa. Sono pertanto superate le indicazioni fornite dalla circolare n. 8/2003.

L'utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri non è pertanto alternativo alla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

I chiarimenti si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell'interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

L'Istituto ritiene, invece, che la fruizione dei riposi giornalieri non sia possibile quando la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale e neanche delle ore, in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" rispetto a quelle fruibili dalla madre, per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri (circ. n. 8/2003).

Riguardo le ultime indicazioni, in particolare quelle sulle ore "aggiuntive", si ricorda che lo stesso Istituto, con circolare n. 95 bis/2006 (a rettifica delle istruzioni precedenti) e il Ministero del lavoro, con interpello n. 23/2007, affermavano il diritto del padre, lavoratore dipendente, al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero nel caso di parto plurimo, quando la madre fosse una lavoratrice non dipendente ma autonoma.

Pubblicato in Notizie
Etichettato sotto
Mercoledì, 25 Settembre 2019 09:44

Assicurazione casalinghe: integrazione del premio annuale

Entro il prossimo 15 ottobre gli assicurati INAIL contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell'integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro l'importo annuale della polizza fissati dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018).

Lo comunica l'INAIL, con la nota dello scorso 9 settembre, illustrando le novità introdotte e gli adempimenti cui sono tenuti gli assicurati per il pagamento della polizza.

La Legge di bilancio ha apportato, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, notevoli modifiche a questa assicurazione che è obbligatoria per tutte le persone che svolgono gratuitamente un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Premio e beneficiari
Dal primo gennaio il premio è raddoppiato da euro 12,91 a 24 euro annui, con un'estensione dei beneficiari che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.

Prestazioni
Le novità, sempre dall'inizio di quest'anno, riguardano: l'abbassamento del grado di invalidità per la costituzione della rendita INAIL dal 27% al 16%; l'introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l'inabilità permanente sia compresa tra il 6% e il 15%; il riconoscimento dell'assegno integrativo per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative e che hanno necessità di assistenza quotidiana.
Si ricorda che l'assegno una tantum per infortunio mortale è corrisposto per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006, il cui importo da luglio 2018 è pari a 2.160,00 euro. Ora l'assegno è stato elevato a 10.000,00 euro dalla legge di Bilancio 2019.

Bollettino precompilato e il sistema pagoPA
L'INAIL precisa che alla lettera inviata agli assicurati, che nei mesi scorsi hanno versato 12,91 euro per il rinnovo dell'iscrizione, è stato allegato il bollettino PA precompilato di 11,09 euro, il cui versamento può essere effettuato in via telematica, accedendo al sistema pagoPA tramite il sito dell'Istituto, o presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai che aderiscono a pagoPA, presentando l'avviso di pagamento e il bollettino PA precompilato.
Chi non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti, è tenuto a pagare il premio annuale di 24 euro, in un'unica soluzione, nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento. Per ottenere le prestazioni dall'INAIL è necessario essere assicurati!

Ricordiamo che l'Istituto, con la circolare n. 2 del 22 gennaio 2019 (tenuto conto che il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019, e che il 31 gennaio 2019 scadeva il termine per l'iscrizione per l'anno in corso) chiariva che ancora per quest'anno l'importo annuale da pagare restava di 12,91 euro, sia per il rinnovo, sia in caso di prima iscrizione qualora fossero raggiunti i requisiti richiesti, sino alla prevista integrazione del premio per il 2019 all'ammontare di euro 24,00, fissata dalla nuova normativa, comunicata ora dall'INAIL.

Restiamo in attesa dell'emanazione del previsto decreto interministeriale che disciplinerà le modalità e i termini per assolvere all'obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, per fornire ulteriori indicazioni.

Tutti coloro che sono soggetti a questa assicurazione possono rivolgersi agli uffici del Patronato ITAL UIL che offrono consulenza e assistenza.

Pubblicato in Notizie
Pagina 1 di 9

Sempre con voi

UIL Alessandria

© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi

Search

No Internet Connection