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Venerdì, 31 Gennaio 2020 11:20

Riconoscimento dell'invalidità civile: come si fa la domanda?

L'accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie Locali o direttamente presso l'INPS nelle Province dove la Regione ha delegato l'accertamento all'Istituto.

In caso di non trasportabilità il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l'ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l'interessato può scegliere tra una delle date possibili indicate dal sistema. Se l'interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione copia di un valido documento di riconoscimento e la documentazione sanitaria in proprio possesso.

Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige in formato elettronico il verbale di visita, che viene inviato all'interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l'altra con il solo giudizio finale.

Nel caso in cui la percentuale di invalidità riconosciuta sia superiore al 74%, l'interessato potrebbe avere diritto a una prestazione economica, se è in possesso anche dei requisiti amministrativi previsti dalla legge. Deve perciò compilare e inviare all'INPS il modello AP70, contenente i "dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile". Il modello va compilato direttamente online oppure recandosi presso un ente di patronato.

Oltre alle prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità), la legge prevede anche alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).

IVA RIDOTTA PER SPESE RELATIVE AD AUTOVEICOLI

Le agevolazioni sull'IVA per l'acquisto di autoveicoli spettano alle seguenti tipologie di soggetti.

1.       Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con riconoscimento di handicap grave e - salvo il caso di invalido minorenne - a condizione che il veicolo sia "adattato" (legge 449/1997);
2.       Soggetto con handicap psichico o mentale grave, titolare di indennità di accompagnamento (DPR 388/2000);
3.       Soggetto con handicap grave e invalidità con gravi limitazioni della capacità di deambulazione (DPR 388/2000);
4.       Soggetto con pluriamputazione accertata dalla commissione medica ex art. 4 legge 104/1992 (DPR 388/2000);
5.       Soggetto affetto da cecità o sordità (legge 449/1997 – DPR 633/1972).

A partire dal 1° gennaio 2019, ai soggetti ultrasessantasettenni che presentano una domanda di indennità di accompagnamento viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche del modello direttamente in fase di domanda.

In questo modo, una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, sarà possibile disporre immediatamente il pagamento della prestazione e ridurre così notevolmente i tempi di attesa.

(Dal sito inps: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50004 )

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