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Martedì, 10 Dicembre 2019 09:41

Pensioni scuola 2020 la circolare Miur slitta

Dovevano pubblicare ieri, lunedì 9 dicembre, l'attesa circolare sui pensionamenti scuola 2020. Non sarà così, purtroppo, perché il provvedimento slitta a martedì o mercoledì, comunque entro la settimana in corso.

Sono sorti problemi di natura burocratica che hanno posticipato l'emanazione della circolare.

L'istanza di pensione dovrà essere presentata tra il 20 e il 30 dicembre 2019.

Si ricorda, a tal fine, che per il personale scolastico, sia come docenti che come personale ATA, la trasmissione della domanda di cessazione dal servizio dovrà essere presentata per via telematica tramite il portale Istanze online (SIDI).

Oltre a ciò sarà necessario presentare contestualmente domanda di pensione all'Inps via web autenticandosi mediante PIN.

Pensioni scuola 2020, i requisiti

Per i requisiti per l'accesso alla pensione scuola si confermano quelli dello scorso anno, compresa la cosiddetta "pensione quota 100".

Sono confermati fino al 2026, per effetto del decreto-legge 4/2019 convertito nella legge 28 marzo 2019 n. 26, i requisiti contributivi e di età anagrafica attualmente previsti, senza ulteriori incrementi legati all'aumento della c.d. "speranza di vita".

Può presentare domanda di pensione il personale con 65 anni e 20 anni di anzianità contributiva in aggiunta al perfezionamento di un diritto a pensione (pensione di vecchiaia), con 42 anni e 10 mesi se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna (pensione anticipata); con 38 anni di età e 62 anni di età anagrafica (quota 100), con 35 anni di contributi e 58 anni di età solo per le donne (opzione donna).

Il trattenimento in servizio può essere richiesto dal personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020 non abbia maturato a quella data l'anzianità pensionistica di 20 anni.

L'Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2020.

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CHIESTO INCONTRO AI GRUPPI PARLAMENTARI
L'amministrazione si occupa della gestione ordinaria e dell'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato ma i problemi del personale meritano ben altro impegno,  dichiara Pino Turi, Segretario generale della UIL scuola Rua.
La UIL scuola, prende atto dell'operato del Miur ma ritiene che vada tenuto separato l'aspetto tecnico da quello politico.


Per Turi il problema va risolto con immediatezza. Vanno trovate le soluzioni politiche in tempi brevi.
I tempi della politica non coincidono con quelli della scuola che da settembre deve poter funzionare.
C'è un Parlamento rinnovato, ci sono le Commissioni, c'è la Commissione speciale, affrontino e risolvano il problema, serve una risposta veloce che trovi soluzioni per il personale interessato e consenta un corretto avvio dell'anno scolastico.


Non serve un provvedimento uguale per tutti, il problema, sempre secondo Turi, dovrà essere affrontato in modo articolato perché le situazioni sono diverse sul territorio: dove non ci sono contro interessati si può infatti intervenire subito, mantenendo in servizio i docenti interessati senza adottare nessun provvedimento di licenziamento.
La UIL scuola, conclude Turi, al fine di salvaguardare i diritti di questo personale e di poter individuare possibili soluzioni, ha insieme con gli altri sindacati firmatari del contratto, chiesto un incontro urgente ai gruppi parlamentari di Camera e Senato.
La politica è chiamata al senso di responsabilità a cui è deputatata.

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Lunedì, 23 Aprile 2018 10:15

Rinnovato il contratto nazionale della scuola

Flc Cgil -Cisl Scuola Fsur - Uil Scuola Rua  --- Finalmente, dopo 8 anni, il contratto nazionale ritorna ad essere centrale nella regolamentazione delle relazioni sindacali e dei rapporti di lavoro. Vengono superati gli aspetti più invasivi e deleteri della "legge Brunetta" e della legge 107. Attraverso la contrattazione nei luoghi di lavoro sarà stabilito l'utilizzo di tutte le risorse del salario accessorio, ivi comprese le risorse destinate alla valorizzazione professionale come ad esempio il bonus, riconoscendo così pienamente la disciplina per via negoziale del rapporto di lavoro nei suoi aspetti retributivi.Questo contratto riporta alla normalità modi e tempi delle relazioni sindacali; ora si dovrà dar seguito, in tempi brevi, alle sequenze contrattuali sui problemi rimasti aperti riguardanti l'ordinamento professionale, i sistemi di classificazione professionale, le carriere, i profili Ata, le sanzioni disciplinari dei docenti.

Ma soprattutto andrà avviata a breve la trattativa del nuovo Contratto 2019-21 per il quale la FLC CGIL, Cisl FSUR e Uil Scuola Rua chiederanno da subito al futuro governo di stanziare le risorse necessarie a partire dalla prossima legge di bilancio.

Questo contratto rappresenta un passo importante, fondamentale, per ridare certezze e dignità a più di un milione di lavoratrici e lavoratori che operano nelle scuole, nelle università, negli enti di ricerca e nell'AFAM che, al pari degli altri lavoratori pubblici, sono stati ingiustamente penalizzati in questi anni.

Si consegna alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le cui elezioni si stanno svolgendo proprio in queste ore, l'opportunità di un forte protagonismo nella contrattazione.

Adesso le amministrazioni procedano subito alla liquidazione degli arretrati e all'adeguamento degli stipendi attesi da oltre 1,2 milione di lavoratori.

Noi proseguiremo la nostra azione puntando sul protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori e sulle RSU che coinvolgeremo in ogni passaggio dell'attuazione delle sequenze contrattuali e sulla piattaforma del CCNL 2019-2021.

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Giovedì, 22 Marzo 2018 09:27

Mobilità scuola: firmato il contratto

Alla firma del Ministro l'ordinanza: nessun blocco triennale
Il termine  per la presentazione delle domande:

Personale docente: dal 3 al  26 aprile Personale educativo: dal 3  al 28 maggio Personale ATA: dal 23 aprile al 14 maggio

Dopo la sigla dell'ipotesi di contratto integrativo di fine dicembre, questa mattina i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e, per il Miur, il Direttore generale M. Novelli, hanno stipulato, rendendolo definitivo, il contratto sulla mobilità per l'anno scolastico 2018/19.

Si tratta di una proroga del contratto dello scorso anno per cui le regole sono le stesse ed avranno validità per l'anno scolastico 2018/19.

L'Ordinanza Ministeriale è, alla firma del Ministro e dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.

Il contratto stipulato oggi, essendo identico a quello precedente non prevede alcun blocco.

Questa mattina su alcuni siti specializzati è apparsa la notizia (chiaramente falsa) che con questa domanda di mobilità, nel caso si ottenga la titolarità di scuola sulla base di domanda volontaria, il personale docente correrebbe il rischio di restare bloccato per tre anni. Nulla di più sbagliato.

Le eventuali nuove regole saranno oggetto di apposito contratto decentrato per regolamentare la mobilità per il prossimo triennio 2019-2022 e la validità dei singoli movimenti annuali a partire dall'anno scolastico 1019/2020.

Infatti,  il Contratto Collettivo Nazionale  di Lavoro sottoscritto il 9 febbraio 2018, dispiegherà le sue potenzialità dal momento della stipula e comunque per la mobilità ci vorrà un apposito nuovo Contratto Integrativo nazionale che definirà regole in funzione e in coerenza  con il CCNL che garantisce continuità didattica per gli alunni, nel caso il docente a domanda è assegnato su una scuola da lui scelta  e la possibilità di movimenti annuali per  docenti ed ATA che vorranno fare scelte di natura territoriale e non di singola scuola. Comunque,  se ne parlerà il prossimo anno .

Pertanto, il personale docente che nella mobilità verrà soddisfatto in una delle 5 preferenze di scuola esprimibili potrà presentare domanda e muoversi liberamente anche nella procedura di mobilità del prossimo anno scolastico.

Rimane quindi confermata la scelta delle scuole il cui ottenimento non pregiudica il trasferimento per l'anno scolastico 2019/20.

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Il MIUR ha  dato notizia con la circolare  n.2748 del 23 gennaio, in cui vengono comunicate le modalità con cui si svolgeranno le attività di chiusura delle scuole seggio elettorale per le elezioni del 2018 in calendario per il prossimo 4 marzo.

La circolare rende noto che le scuole si dovranno mettere a disposizione degli uffici comunali dal pomeriggio del 2 marzo fino a tutta l'intera giornata del 6 marzo 2018

Elezioni 2018: assenza dal lavoro dei dipendenti che si recano a votare in comuni diversi da quelli dove prestano attività lavorativa

In allegato una guida sui permessi , in un documento informativo molto utile, non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere – ed ottenere – permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

Elezioni 2018: permesso retribuito per esercitare il diritto al voto

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato n. 23 del 10.3.1992.

La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell' art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le
isole.

Elezioni 2018: agevolazioni per le spese di viaggio

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia

– Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che
per la 2^ classe;

– Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.

Elezioni 2018: permessi per lo svolgimento della campagna elettorale

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno).

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007.

Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti dal contratto, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti. Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

Elezioni 2018: quali sono i diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali

Al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato, impegnato nei seggi elettorali in occasione delle elezioni 2018, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

In particolare, al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).

Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

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Nel corso dell'incontro di oggi al MIUR sulla questione dei docenti diplomati l'amministrazione in apertura ha reso nota una prima serie di dati desunti da un monitoraggio tuttora in corso e che si concluderà nei prossimi giorni, quando gli uffici regionali avranno risposto a un'ulteriore serie di quesiti contenuti in una circolare in corso di invio. Queste al momento le risultanze dell'indagine:

i docenti assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva sono 6.669 a livello nazionale gli iscritti in GAE con riserva a seguito di una sentenza cautelare 43.534 gli iscritti in GAE a pieno titolo 26.252

Le supplenze che coinvolgono docenti inseriti in GAE con riserva sono:

23.356 incarichi al 30/6 o 31/8

20.110 supplenze brevi

Ultimato il monitoraggio, il MIUR ne trasmetterà gli esiti, per avere opportune indicazioni operative, all'Avvocatura dello Stato, che difficilmente potrà pronunciarsi prima della metà di marzo, periodo previsto in linea di massima per una nuova convocazione dei sindacati sulla questione. Fino ad allora, quindi, non è ipotizzata da parte del MIUR alcuna iniziativa volta a dare applicazione alla sentenza, i cui effetti peraltro non riguardano assolutamente coloro che sono interessati alle 7 sentenze passate in giudicato (5.000 persone, la cui posizione di inserimento nelle GAE deve pertanto ritenersi definitiva)

né tanto meno chi è stato assunto in passato, per concorso o dalle graduatorie per soli titoli, essendo in possesso del solo diploma magistrale. Dovrebbe essere superfluo, ma è il caso di precisare che quel diploma conserva in via permanente il suo valore legale come titolo abilitante (requisito confermato anche dalla recente sentenza del CdS) il cui possesso dà diritto di partecipare ai concorsi per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia.

"Occorre fare il possibile per trovare una soluzione politica, lo abbiamo ribadito oggi al MIUR segnalando l'urgenza di interventi che consentano di ricomporre con giustizia ed equilibrio gli interessi e i diritti in gioco in questa vicenda, sulla quale va fatta una vera e propria operazione verità". Così Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola, che prosegue: "Tante volte le informazioni diffuse sui media sono state date in modo approssimativo, lacunoso, inesatto. Peggio ancora, c'è chi strumentalizza vicende così drammatiche e pesanti prendendole per fare campagna acquisti di candidature per le imminenti elezioni RSU. E questo sarebbe il nuovo modo di fare sindacato? Riceviamo ogni giorno appelli e comunicati di chi, su fronti opposti, rivendica il diritto a mantenere il posto su cui è stato assunto con riserva, o quello di riaverlo perché a suo tempo indebitamente negato. Chi ha interesse a lasciar andare avanti una così triste guerra tra poveri? Noi certamente no. Per noi l'assistenza legale è un servizio agli associati, non uno strumento di propaganda o di proselitismo. Siamo e facciamo sindacato, l'obiettivo è una soluzione politica che rispetti i diritti di tutti e non lasci a casa nessuno"

La FLC CGIL ha sollevato fra l'altro il problema della tempistica. "L'alto numero delle persone coinvolte – afferma il segretario generale Francesco Sinopoli - pone con forza l'esigenza di individuare una soluzione in tempi brevi e, nonostante la fase di transizione che si vive a livello politico è necessario cominciare da subito a lavorare a una soluzione che dia risposta ai tanti lavoratori interessati, in modo da non escludere nessuno. Il parere dell'Avvocatura – prosegue Sinopoli - dovrà servire a dare rassicurazioni sulle situazioni pendenti, al fine di garantire la conclusione dell'anno scolastico ed evitare che i tanti docenti destinatari di una sentenza cautelare possano esser preda di operazioni speculative e strumentali. I numeri che oggi l'amministrazione ci ha consegnato sono la base da cui partire per definire un piano programmatico di assunzioni nella scuola primaria e dell'infanzia, che risponda alle esigenze diversificate dei docenti e dei territori, evitando le contraddizioni che ha generato la Legge 107".

"I dati ricevuti dal Miur – dichiara Pino Turi segretario generale Uil Scuola - non risolvono di per sé il problema, ma aiutano a definirne i contorni. Bisogna mandare messaggi di chiarezza alle persone attraverso un'informativa trasparente e oggettiva; chi responsabilità di gestione della scuola pubblica ha il dovere di prendere in mano la situazione e governarla. Solo un intervento legislativo può dare le risposte alle diverse situazioni determinate dalla sentenza. La fase è molto delicata, occorrono parole e idee chiare da parte dell'amministrazione. Soprattutto, indipendentemente dal colore del Governo, bisogna iniziare a lavorare a soluzioni politiche che siano risolutive del problema. E' acclarato – conclude Turi - che la via giudiziaria è ormai preclusa e comunque non può dare risultati di natura collettiva: occorre un provvedimento specifico che solo la politica può ed ha l'onere di fare con soluzioni che debbano tenere conto delle diverse posizioni giuridiche e geografiche senza lasciare i lavoratori in balia degli eventi".

"È apprezzabile l'impegno dell'amministrazione per aver fornito, su richiesta delle OO.SS.,   gli esiti di un monitoraggio complessivo sulla situazione numerica riguardante tutte le regioni coinvolte in tale problematica – afferma Elvira Serafini segretaria generale dello Snals-Confsal – Ma non può essere l'Avvocatura dello Stato, con il proprio parere, a risolvere una situazione così complessa e con risvolti conflittuali all'interno della stessa categoria. Non possiamo assolutamente trascurare nessuna parte interessata che riguardi il personale della scuola dell'infanzia e della scuola primaria: occorre, pertanto, una soluzione politica condivisa con le parti sociali".

Rino Di Meglio, Coordinatore Nazionale della GILDA-UNAMS, esprime preoccupazione per "la latitanza della politica rispetto ad una situazione che rischia di danneggiare la conclusione dell'anno scolastico, coinvolgendo migliaia di docenti. E fra non molti mesi – aggiunge - scatterà anche quanto previsto dalla legge 107/15, cioè coloro che avranno lavorato per un periodo di 36 mesi, anche non continuativi, rischieranno il licenziamento definitivo, in assenza di un rimedio legislativo. Da parte nostra esprimiamo serie perplessità nei confronti di chi tenta di perseguire vie giudiziarie lunghe ed improbabili. Chiediamo al Governo di predisporre con urgenza una soluzione politico-legislativa (anche se dovesse cambiare l'Esecutivo, almeno si abbrevieranno i tempi) che affronti la situazione, salvaguardando i diritti di tutti, compresi quelli non trascurabili degli alunni, tenendo anche presente che le graduatorie della Scuola Primaria sono esaurite in molte province. Una situazione grave che non deve essere sottovalutata".

Nel corso dell'incontro i sindacati hanno posto all'attenzione del MIUR la necessità di individuare soluzioni atte a rimuovere analoghe ragioni di contenzioso che potrebbero riproporsi anche sul versante degli insegnanti tecnico pratici. Hanno infine ribadito come la situazione che si sta determinando per i possibili effetti della sentenza del Consiglio di Stato, unita al compiersi del terzo anno di vigenza della legge 107, renda ancor più evidente la pericolosità delle disposizioni contenute nel comma 131 della legge stessa, che prevede la non reiterazione dei contratti a termine per oltre un triennio. Disposizioni al limite del paradosso, con le quali un giusto obiettivo – contrastare l'abuso di lavoro precario – viene perseguito ponendo a carico dei lavoratori, e non del datore di lavoro, le sanzioni che da tale abuso derivano. Un'assurdità, ma prima ancora una palese ingiustizia che va assolutamente impedita, rimuovendone alla radice la causa prima che i suoi effetti abbiano a verificarsi.

Roma, 16 gennaio 2018

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Il  Miur ha diramato il decreto n. 919 del 23 novembre 2017, avente per oggetto i pensionamenti del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2018, e la relativa circolare n. 50436 recante indicazioni e istruzioni operative.

TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Termini di presentazione

Le domande del personale docente, educativo e ATA, relative alla cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, a dimissioni volontarie, a trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, vanno presentate entro il 20 dicembre 2017.

Entro il 20 dicembre vanno inoltre presentate:

§  le eventuali domande di revoca delle istanze presentate.

§  le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da parte del personale che non ha raggiunto il limite di età ma quello di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

I dirigenti scolastici presentano la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio.

Modalità di presentazione

Gli interessati presentano due domande: una di cessazione dal servizio e un'altra di pensione.

Le domande di cessazione si presentano online, tramite il servizio "istanze on line". Al personale in servizio all'estero è consentito presentare la domanda in modalità cartacea.

Le domande trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge n. 208/2015, o per raggiungere il minimo contributivo, vanno presentate in modalità cartacea.

Le domande di pensione vanno presentate direttamente all'Inps attraverso una delle seguenti modalità:

1) on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;

2) tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTI

Pensione di vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia sono necessari, sia per gli uomini che per le donne, i seguenti requisiti:

§  66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d'ufficio) o  entro il 31 dicembre 2018 (a domanda);

§  almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Pensione anticipata

Per la pensione anticipata sono necessari i seguenti requisiti:

§  41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;

§  42 anni e 10 mesi per gli uomini.

I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.

Anzianità contributiva non inferiore a 40 anni

La pensione di anzianità, leggiamo nella Circolare, si consegue anche in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011, indipendentemente dall'età.

Limite ordinamentale per collocamento a riposo d'ufficio

Il limite per il collocamento a riposo d'ufficio – 65 anni ai sensi del DPR n. 1092/1973, per i dipendenti dello Stato – non è modificato dall'innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia. Tale limite è superabile solo per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire i requisiti per il diritto a pensione ossia la prima decorrenza utile per accedere alla medesima.

Opzione donna

Possono accedere alla pensione le lavoratrici che entro il 31 dicembre
2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni  e un'età anagrafica pari a 57 anni e 7 mesi per le dipendenti.

Il trattamento pensionistico avverrà sulla base del calcolo contributivo.

APE sociale

Riguardo alla all'Ape sociale, verranno fornite successive indicazioni, anche alla luce di eventuali interventi normativi sulle cessazioni dal servizio di chi ha avuto il riconoscimento di accesso al medesimo anticipo pensionistico.

Accertamento dei requisiti pensionistici

L'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti è di competenza dell'Inps e avviene sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo.

L'accertamento avverrà entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota MIUR/INPS.

Gli Uffici Scolastici Territoriali, da parte loro, devono provvedere alla ricognizione delle domande di prestazione "Ricongiunzione, Riscatti, Computo" e dei relativi allegati, presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite.

L'attività di ricognizione è propedeutica agli scambi di informazioni INPS-MIUR. Un'apposita circolare Miur/Inps fornirà indicazioni operative e tempistica riguardante la lavorazione delle suddette domande di prestazione (Ricongiunzione, Riscatti...).

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Adempimenti finali

Per l'accoglimento delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, non è necessario alcun atto formale.

Un atto formale è previsto invece  per il rifiuto o il ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare: l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande (20 dicembre), comunica agli interessati l'eventuale rifiuto o ritardo. In tal caso, l'accoglimento dell'istanza è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

 

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C'è tempo fino al 31 dicembre per segnalate all'INPS eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.

rivolgersi ai nostri patronati ITAL UIL

Lo indica la circolare INPS n. 94 del 31 maggio 2017 .

"A proposito della circolare INPS sulla prescrizione dei contributi omessi dal datore di lavoro.

Per i dipendenti pubblici c'è tempo sino al 31 dicembre per segnalare contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
Sta per scadere il tempo a disposizione dei dipendenti pubblici ai quali risultano contributi previdenziali mancanti o retribuzioni errate precedenti al 2012, nell'estratto conto Inps- Inpdap: secondo l'Istituto, difatti, non sarà più possibile effettuare modifiche e integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della PA dopo il 31 dicembre 2017. Pertanto, i versamenti effettuati ma non risultanti nell'estratto conto, se riferiti a periodi anteriori al 2012, rischiano di essere persi per sempre: conseguentemente, i lavoratori rischiano di pensionarsi più tardi o di percepire una pensione più bassa di quella a cui avrebbero diritto.

Come segnalare i contributi mancanti o errati

Se il dipendente, dopo aver controllato il proprio estratto conto, rileva contributi mancanti, retribuzioni errate o periodi assicurativi inesatti, deve attivare la richiesta di variazione e di integrazione della posizione assicurativa.
Per inoltrare la richiesta, è necessario utilizzare la funzionalità "Richieste di variazione alla posizione assicurativa –RVPA": il modulo online è accessibile dal sito web dell'Inps, servizi ex Inpdap, all'interno della pagina in cui si trova l'estratto conto contributivo.

Per compilare e inviare la domanda di variazione, è possibile:

§  utilizzare il sito web dell'Inps, se si possiede il codice Pin o l'Identità unica digitale Spid; il modulo di domanda è reperibile al seguente percorso: "Servizi online", "Servizi per il cittadino", "Servizi ex-Inpdap", "Estratto Conto Informativo", "Estratto Conto e Richieste di Variazione";

§  telefonare al numero 803.164, ossia al contact center multicanale Inps:è necessario, anche in questo caso, il possesso del Pin;

§  rivolgersi ai nostri patronati ITAL UIL.

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Chi non è in elenco ma in gae con riserva e non ha il modello B del 2014 è convocato alle ore 7,45 con la stampa del modello B attuale 2017, in quanto noi consideriamo titolati in prima fascia anche i riservisti gae senza modello B 2014, ne discuteremo ancora il giorno 15 settembre prima delle convocazioni.

Quindi verrete inseriti manualmente in elenco.

NB: è possibile che dopo lo scorrimento della prima fascia non rimangano più posti disponibili come già ho comunicato a molte di Voi ( anche per via delle mancate assegnazioni fuori provincia su sostegno senza titolo ) , non si faranno convocazioni da 2 fascia, nel caso avanzino dei posti si deciderà al momento o appena dopo se fare altre convocazioni da 2 fascia oppure ogni istituto convocherà in autonomia.

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Nomine per medie e superiori comuni e sostegno 1 2 e 3 fascia d'istituto si faranno a Novi Ligure il 19/20  settembre, al Centro Fieristico dei Campionissimi. Si è individuata scuola polo nell'IC NOVI1, coadiuvato da Ciampini, Marconi e Pascoli Valenza. Tutti i presidi saranno tenuti a collaborare con i colleghi che coordinano da decreto USP che esce domani mattina, preceduto da nota informale di stasera sempre da USP. Ufficio incrocerà le graduatorie formando grad unica, differenziata x ordine di scuola, ovvero una x la media e una x la superiore. Chi ha titolo sostegno, anche eventualmente da Mad conseguita dopo 25 giugno e non inserito in nessuna graduatoria potrà scegliere prima di chi non ha titolo. Gli inseriti con riserva giudiziaria in prima fascia con modello B cartaceo verranno "pettinati" la mattina stessa del 19 arrivando mezz'ora prima con il modello B. Si partirà con la scuola superiore, con graduatoria e posti proiettati su schermo, in modo da p la max scelta, su comune sostegno e anche di chiedere scorrimento altra graduatoria. Se non si riesce a completare operazioni il 19 resta ancora il 20 per riconoscere gli eventuali avanzi.

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Mancano pochi giorni per la partenza delle istanze online di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Al riguardo siamo in attesa di una nota Miur.

Dal 10 luglio al 20 luglio si parte con le domande di assegnazione provvisoria per la scuola primaria e dell'infanzia e dal 24 luglio al 2 agosto per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per quali motivi il docente potrà presentare istanza di assegnazione provvisoria provinciale? L'art. 7 dell'ipotesi contrattuale sulla mobilità annuale ridetermina i casi per i quali è prevista la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria per il personale docente.

Per la precisione i 4 motivi per richiedere l'assegnazione provvisoria provinciale sono:

1) il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

2) il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

3) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

4) il ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) o 2).

Per quest'ultima ipotesi la convivenza con il genitore sembrerebbe confermata dal Miur che non ha intenzione di recedere da questa volontà.

Invece pare chiarito definitivamente il fatto che il termine "convivente" è esteso a qualsiasi tipo di convivenza, purché sia certificata anagraficamente.

Superato l'ostacolo del blocco triennale per le assegnazioni provvisorie interprovinciali,

potranno presentare istanza, i docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non l'hanno ottenuta;

i docenti che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;

i docenti che hanno ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art 13 del Ccni dell'11 aprile 2017;

i docenti beneficiari delle precedenze previste dell'articolo 13 del CCNI dell' 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi.

Infine l'assegnazione provvisoria interprovinciale potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.

Attendiamo nei prossimi giorni una nota del Miur su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018, anche perché da lunedì 10 luglio si parte per infanzia e primaria.

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