Sono molti i docenti che stanno pensando seriamente di andare in pensione. Esiste ancora la possibilità, per l'ultima volta, di andare in pensione con quota 100, ovvero 62 anni di età e 38 di contributi.
Quota 100 ultima occasione per dire addio alla scuola
Andare in pensione dalla scuola con la famosa quota 100 sarà ancora possibile per questo ultimo anno scolastico 2020/2021. In buona sostanza i lavoratori del comparto scuola potranno accedere alla pensione con quota 100, a partire dal 1° settembre 2021, se compiranno 62 anni di età entro il 31 dicembre 2021 e contemporaneamente avranno computati almeno 38 anni di contributi. Nella legge di bilancio 2021 sono previsti i fondi per consentire il pensionamento con quota 100, ma è giusto sottolineare che questa modalità non sarà più attuata in futuro e, se non si interviene con una riforma pensionistica alternativa, si torna alla formula imposta con la legge Fornero.
Pensione di vecchiaia applicata d'ufficio
Un docente che compie 67 entro il 31 agosto 2021 ed ha almeno 20 anni di contributi maturati, andrà in pensione di vecchiaia imposta d'ufficio. Se invece il docente, ma questo vale per tutti i lavoratori del comparto scuola che abbiano almeno 20 anni di contributi maturati, dovesse compiere i 67 entro il 31 dicembre 2021, allora potrà andare in pensione di vecchiaia ma a con espressa domanda dell'interessato, altrimenti resta in servizio un altro anno scolastico. Per i docenti o il personale Ata che pur avendo compiuto i 67 anni, non avessero raggiunto i 20 anni di contributi, è consentito restare in servizio fino al raggiungimento dei 20 anni di contributi ma al massimo fino a 71 anni di età.
Pensione anticipata a domanda o d'ufficio
Il docente che dovesse raggiungere i 42 anni di servizio e 10 mesi se è mascio oppure i 41 anni e 10 mesi se è donna, con età inferiore ai 65 snni di età, potrebbe richiedere il pensionamento anticipato a domanda, mentre, con la stessa anzianità di servizio, se ha compiuto i 65 anni di età entro il 31 agosto 2021, allora scaterebbe la pensione anticipata d'ufficio.
Lavoratori precoci con quota 41 e opzione donna
Esiste anche la possibilità, introdotta dalla legge Fornero per andare in pensione come lavoratore precoce con 41 anni di contributi a prescindere dall'età.
I lavoratori precoci che potrebbero andare in pensione dal 1° settembre 2021, sono coloro che nel 1979 avevano almeno 18 anni di età e avevano già 12 mesi di contributi versati e al 31 agosto 2021 hanno maturato 41 anni di contributi.
C'è anche la poco conveniente modalità di pensionamento, che vale solo per il genere femminile, "opzione donna" che dovrebbe essere confermata dalla legge di bilancio anche per l'anno 2021. Le donne con almeno 58 anni di età e 35 di contributi calcolati al 31 dicembre 2020, potranno andare in pensione con il meccanismo esclusivamente contributivo rinunciano ai periodi calcolati con il più conveniente retributivo.
C'è tempo fino al 31 dicembre per segnalate all'INPS eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
rivolgersi ai nostri patronati ITAL UIL
Lo indica la circolare INPS n. 94 del 31 maggio 2017 .
"A proposito della circolare INPS sulla prescrizione dei contributi omessi dal datore di lavoro.
Per i dipendenti pubblici c'è tempo sino al 31 dicembre per segnalare contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
Sta per scadere il tempo a disposizione dei dipendenti pubblici ai quali risultano contributi previdenziali mancanti o retribuzioni errate precedenti al 2012, nell'estratto conto Inps- Inpdap: secondo l'Istituto, difatti, non sarà più possibile effettuare modifiche e integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della PA dopo il 31 dicembre 2017. Pertanto, i versamenti effettuati ma non risultanti nell'estratto conto, se riferiti a periodi anteriori al 2012, rischiano di essere persi per sempre: conseguentemente, i lavoratori rischiano di pensionarsi più tardi o di percepire una pensione più bassa di quella a cui avrebbero diritto.
Come segnalare i contributi mancanti o errati
Se il dipendente, dopo aver controllato il proprio estratto conto, rileva contributi mancanti, retribuzioni errate o periodi assicurativi inesatti, deve attivare la richiesta di variazione e di integrazione della posizione assicurativa.
Per inoltrare la richiesta, è necessario utilizzare la funzionalità "Richieste di variazione alla posizione assicurativa –RVPA": il modulo online è accessibile dal sito web dell'Inps, servizi ex Inpdap, all'interno della pagina in cui si trova l'estratto conto contributivo.
Per compilare e inviare la domanda di variazione, è possibile:
§ utilizzare il sito web dell'Inps, se si possiede il codice Pin o l'Identità unica digitale Spid; il modulo di domanda è reperibile al seguente percorso: "Servizi online", "Servizi per il cittadino", "Servizi ex-Inpdap", "Estratto Conto Informativo", "Estratto Conto e Richieste di Variazione";
§ telefonare al numero 803.164, ossia al contact center multicanale Inps:è necessario, anche in questo caso, il possesso del Pin;
§ rivolgersi ai nostri patronati ITAL UIL.
Il personale della scuola che intende cessare dal servizio e accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre prossimo, è tenuto a presentare le dimissioni volontarie, attraverso il canale telematico del sistema "Polis" del MIUR, entro la data del 22 gennaio 2016, salvo eventuali proroghe che potrebbero sopraggiungere.
Per i Dirigenti scolastici la data ultima di presentazione delle dimissioni è fissata per il prossimo 28 febbraio.
Come ogni anno il MIUR ha fornito le indicazioni operative in merito ai requisiti richiesti per il diritto alla pensione e alle procedure da intraprendere. La circolare ministeriale individua tre casistiche distinte: requisiti posseduti al 31 dicembre 2011; nuovi requisiti dal 1 gennaio 2012; pensione in regime sperimentale "Opzione donne".
Gli uffici di Patronato Ital sono a disposizione degli interessati per la verifica della posizione contributiva e per seguire l'iter di presentazione della domanda di pensione all'Inps – Gestione ex Inpdap.
I lavoratori precoci in pensione anticipata con il requisito contributivo pieno non subiscono il taglio dell'assegno previsto dalla Riforma Pensioni Fornero: ecco l'emendamento Legge Stabilità.
I lavoratori precoci che hanno diritto alla pensione anticipata senza il requisito anagrafico ma con 42 anni e sei mesi di contributi riceveranno un assegno pieno, senza la decurtazione prevista dalla Riforma Fornero. Lo prevede un emendamento alla Legge di Stabilità 2015 approvato in Commissione alla Camera, che sospende temporaneamente la penalizzazione. L'emendamento Gnecchi – Damiano recita:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Pensione piena
La modifica all'ultima riforma delle Pensioni attualmente in vigore, riguarda quei lavoratori che maturano il diritto per accedere alla pensione anticipata entro fine 2017. Se si ritirano con il contributivo pieno (42 anni e sei mesi per gli uomini, 41 anni e sei mesi per le donne) nel 2015, prenderanno una pensione senza penalizzazioni economiche, anche senza 62 anni di età. Dal 2016, per effetto dell'applicazione della speranza di vita, i requisiti contributivi passeranno a 42 anni e 10 mesi e a 41 anni e 10 mesi, rispettivamente.
Prepensionamento
In base all'attuale normativa, la scelta del prepensionamento comporta un taglio dell'assegno previdenziale pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto all'età minima (62 anni), che sale al 2% per ogni anno prima dei 60 anni. Si può scampare alla decurtazione soltanto se i 42 anni e 6 mesi di contributi derivano da prestazione effettiva di lavoro, escludendo quindi permessi o sospensioni (articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).
L'emendamento
Grazie all'emendamento alla Legge di Stabilità approvato, invece, per raggiungere l'anzianità contributiva, il lavoratore precoce può far valere qualsiasi tipologia di contributi accreditati sul proprio conto assicurativo (anche da riscatto e figurativi): se si ritira a 59 anni non riceverà un assegno tagliato del 4%, ma la pensione piena (sempre se rispetta il requisito dell'anzianità contributiva). Tale agevolazione interesserà soltanto i trattamenti pensionistici erogati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Altre misure sulle pensioni
Ricordiamo che la Legge di Stabilità prevede anche un'altra modifica alla riforma previdenziale di fine 2011 che riguarda le cosiddette pensioni d'oro, reintroducendo il principio in base al quale chi usufruisce della possibilità di restare nel mondo del lavoro più a lungo rispetto al compimento dei 70 o 75 anni – e di conseguenza (come prevede la legge) ha la quota di pensione maturata dopo il 2012 calcolata interamente con il contributivo - non può comunque percepire un assegno più alto di quello che gli spetterebbe con il calcolo retributivo, quindi in pratica non può avere una pensione che superi l'80% dell'ultimo stipendio.
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