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Lunedì, 01 Dicembre 2014 10:10

Scuola: pensione anticipata piena per i lavoratori precoci

I lavoratori precoci in pensione anticipata con il requisito contributivo pieno non subiscono il taglio dell'assegno previsto dalla Riforma Pensioni Fornero: ecco l'emendamento Legge Stabilità.

I lavoratori  precoci che hanno diritto alla pensione anticipata senza il requisito anagrafico ma con 42 anni e sei mesi di  contributi riceveranno un assegno pieno, senza la decurtazione  prevista dalla Riforma Fornero. Lo prevede un emendamento alla Legge di Stabilità 2015 approvato in Commissione alla Camera, che  sospende temporaneamente la penalizzazione. L'emendamento Gnecchi – Damiano  recita:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo   periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29   dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio   2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo   24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,   n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,   in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano   applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di   anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

 

Pensione piena

La modifica all'ultima riforma delle  Pensioni attualmente in vigore, riguarda quei lavoratori che maturano il diritto  per accedere alla pensione anticipata entro  fine 2017. Se si ritirano con il contributivo pieno (42 anni e sei mesi per gli uomini, 41 anni e sei mesi  per le donne) nel 2015, prenderanno una pensione senza penalizzazioni  economiche, anche senza 62 anni di età. Dal 2016, per  effetto dell'applicazione della speranza di vita, i requisiti  contributivi passeranno a 42 anni e 10 mesi e a 41 anni e 10  mesi, rispettivamente.

Prepensionamento

In base all'attuale normativa, la scelta del  prepensionamento comporta un  taglio dell'assegno previdenziale pari all'1% per ogni anno di  anticipo rispetto all'età minima (62 anni), che sale al 2% per ogni anno prima  dei 60 anni. Si può scampare alla decurtazione soltanto se i 42 anni e 6  mesi di contributi derivano da prestazione effettiva di lavoro,  escludendo  quindi permessi o sospensioni  (articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).

L'emendamento

Grazie all'emendamento alla Legge di Stabilità approvato, invece, per raggiungere  l'anzianità contributiva, il lavoratore precoce può far valere qualsiasi  tipologia di contributi accreditati sul proprio conto assicurativo (anche da  riscatto e figurativi): se si ritira a 59 anni non riceverà un assegno  tagliato del 4%, ma la pensione piena (sempre se rispetta il  requisito dell'anzianità contributiva). Tale agevolazione interesserà soltanto i  trattamenti pensionistici erogati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre  2017.

 

Altre misure sulle pensioni

Ricordiamo che la Legge di Stabilità prevede anche un'altra modifica alla  riforma previdenziale di fine 2011 che riguarda le cosiddette pensioni d'oro, reintroducendo il principio in base al quale  chi usufruisce della possibilità di restare nel mondo del lavoro più a lungo  rispetto al compimento dei 70 o 75 anni – e  di conseguenza (come prevede  la legge) ha la quota di pensione maturata dopo il 2012 calcolata interamente  con il contributivo - non può comunque percepire un  assegno più alto di quello che gli spetterebbe con il calcolo  retributivo, quindi in pratica non può avere una pensione che  superi l'80% dell'ultimo stipendio.

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