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Mancano pochi giorni per la partenza delle istanze online di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Al riguardo siamo in attesa di una nota Miur.

Dal 10 luglio al 20 luglio si parte con le domande di assegnazione provvisoria per la scuola primaria e dell'infanzia e dal 24 luglio al 2 agosto per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per quali motivi il docente potrà presentare istanza di assegnazione provvisoria provinciale? L'art. 7 dell'ipotesi contrattuale sulla mobilità annuale ridetermina i casi per i quali è prevista la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria per il personale docente.

Per la precisione i 4 motivi per richiedere l'assegnazione provvisoria provinciale sono:

1) il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

2) il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

3) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

4) il ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) o 2).

Per quest'ultima ipotesi la convivenza con il genitore sembrerebbe confermata dal Miur che non ha intenzione di recedere da questa volontà.

Invece pare chiarito definitivamente il fatto che il termine "convivente" è esteso a qualsiasi tipo di convivenza, purché sia certificata anagraficamente.

Superato l'ostacolo del blocco triennale per le assegnazioni provvisorie interprovinciali,

potranno presentare istanza, i docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non l'hanno ottenuta;

i docenti che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;

i docenti che hanno ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art 13 del Ccni dell'11 aprile 2017;

i docenti beneficiari delle precedenze previste dell'articolo 13 del CCNI dell' 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi.

Infine l'assegnazione provvisoria interprovinciale potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.

Attendiamo nei prossimi giorni una nota del Miur su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018, anche perché da lunedì 10 luglio si parte per infanzia e primaria.

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Il contratto sulle assegnazioni provvisorie dei docenti per l'a.s. 2017/18 riporta una novità per chi ha ottenuto trasferimento interprovinciale nella provincia di ricongiungimento.

Non è infatti possibile richiedere l'assegnazione provvisoria

1. all'interno del comune di titolarità
2 – Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'inizio dell'anno scolastico 2017/18
3 – Non può essere richiesta assegnazione provvisoria per più province
4 – Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico 2017/18

All'art. 7 del Contratto sono infatti elencati i motivi per cui è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria:

a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni idi cui ai punti a) e b)

Pertanto, per esclusione, non sono consentite assegnazioni provvisorie  per chi ha ottenuto trasferimento nella provincia di ricongiungimento, tranne per chi ha ottenuto il trasferimento con precedenza art. 13 ma non ha ottenuto il comune di assistenza, o nei casi previsti dall'art. 13.

Purtroppo ci giungono segnalazioni di siti amatoriali che sostengono il contrario. Attenzione ai siti che diffondono FakeNews.

Facciamo due esempi

§  docente X che da MILANO chiede trasferimento a Palermo. Ottiene trasferimento a Palermo.  In quanto soddisfatto nel trasferimento non potrà chiedere assegnazione provvisoria all'interno di Palermo, provincia per cui ha i motivi di ricongiungimento, anche se ha ottenuto un ambito o una scuola diversa dal comune di ricongiungimento.

§   docente X che da MILANO chiede trasferimento a Palermo con art 13 per esempio assistenza al figlio disabile nel comune X. Ottiene trasferimento a Palermo ma nel comune Y.
È stato sì soddisfatto nel trasferimento, ma non nel comune di assistenza, potrà quindi richiedere assegnazione provvisoria provinciale e fruire della precedenza ai sensi dell'art 8.

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