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Lunedì, 27 Novembre 2017 11:20

Pensioni scuola: istanze entro il 20 dicembre. Qui le indicazioni del Miur, dalle modalità di presentazione ai requisiti

Il  Miur ha diramato il decreto n. 919 del 23 novembre 2017, avente per oggetto i pensionamenti del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2018, e la relativa circolare n. 50436 recante indicazioni e istruzioni operative.

TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Termini di presentazione

Le domande del personale docente, educativo e ATA, relative alla cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, a dimissioni volontarie, a trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, vanno presentate entro il 20 dicembre 2017.

Entro il 20 dicembre vanno inoltre presentate:

§  le eventuali domande di revoca delle istanze presentate.

§  le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da parte del personale che non ha raggiunto il limite di età ma quello di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

I dirigenti scolastici presentano la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio.

Modalità di presentazione

Gli interessati presentano due domande: una di cessazione dal servizio e un'altra di pensione.

Le domande di cessazione si presentano online, tramite il servizio "istanze on line". Al personale in servizio all'estero è consentito presentare la domanda in modalità cartacea.

Le domande trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge n. 208/2015, o per raggiungere il minimo contributivo, vanno presentate in modalità cartacea.

Le domande di pensione vanno presentate direttamente all'Inps attraverso una delle seguenti modalità:

1) on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;

2) tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTI

Pensione di vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia sono necessari, sia per gli uomini che per le donne, i seguenti requisiti:

§  66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d'ufficio) o  entro il 31 dicembre 2018 (a domanda);

§  almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Pensione anticipata

Per la pensione anticipata sono necessari i seguenti requisiti:

§  41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;

§  42 anni e 10 mesi per gli uomini.

I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.

Anzianità contributiva non inferiore a 40 anni

La pensione di anzianità, leggiamo nella Circolare, si consegue anche in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011, indipendentemente dall'età.

Limite ordinamentale per collocamento a riposo d'ufficio

Il limite per il collocamento a riposo d'ufficio – 65 anni ai sensi del DPR n. 1092/1973, per i dipendenti dello Stato – non è modificato dall'innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia. Tale limite è superabile solo per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire i requisiti per il diritto a pensione ossia la prima decorrenza utile per accedere alla medesima.

Opzione donna

Possono accedere alla pensione le lavoratrici che entro il 31 dicembre
2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni  e un'età anagrafica pari a 57 anni e 7 mesi per le dipendenti.

Il trattamento pensionistico avverrà sulla base del calcolo contributivo.

APE sociale

Riguardo alla all'Ape sociale, verranno fornite successive indicazioni, anche alla luce di eventuali interventi normativi sulle cessazioni dal servizio di chi ha avuto il riconoscimento di accesso al medesimo anticipo pensionistico.

Accertamento dei requisiti pensionistici

L'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti è di competenza dell'Inps e avviene sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo.

L'accertamento avverrà entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota MIUR/INPS.

Gli Uffici Scolastici Territoriali, da parte loro, devono provvedere alla ricognizione delle domande di prestazione "Ricongiunzione, Riscatti, Computo" e dei relativi allegati, presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite.

L'attività di ricognizione è propedeutica agli scambi di informazioni INPS-MIUR. Un'apposita circolare Miur/Inps fornirà indicazioni operative e tempistica riguardante la lavorazione delle suddette domande di prestazione (Ricongiunzione, Riscatti...).

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Adempimenti finali

Per l'accoglimento delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, non è necessario alcun atto formale.

Un atto formale è previsto invece  per il rifiuto o il ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare: l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande (20 dicembre), comunica agli interessati l'eventuale rifiuto o ritardo. In tal caso, l'accoglimento dell'istanza è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

 

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