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Giovedì, 19 Settembre 2024 11:25

Permessi nel CCNL Sanità Pubblica 2019/2021

Gent.le Iscritta/o, dandoti il benvenuta/o nella Nostra Organizzazione Sindacale ti riportiamo un breve promemoria di tutti i PERMESSI previsti dal CCNL 2019 - 2021.

 

ART. 62 - DIRITTO ALLO STUDIO

Sono concessi permessi retribuiti, nella misura massima individuale di150 ore per ciascun anno solare.

Spettano anche al personale a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi.

 

ART. 71 - EX ART. 58 (PERMESSI NON RETRIBUITI)

Al personale con contratto a tempo determinato possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 15 giorni complessivi.

 

ULTERIORI PERMESSI:

Testimonianza obbligatoria in giudizi penali o in giudizi civili

Funzione di  giudice popolare Funzioni presso seggi elettorali Componente commissioni concorsuali

Precetto per pubbliche necessità di carattere temporaneo

Richiamo alle armi

 

ART. 79 D.LGS N. 267/2000 (PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE)

PERMESSI RETRIBUITI:

Componenti di Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane

Componenti di Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane

Componenti degli organi esecutivi dei  comuni, delle province, delle città metropolitane

PERMESSI NON RETRIBUITI:

I dipendenti di cui ai precedenti punti hanno diritto ad ulteriori permessi fino ad un massimo di 24 ore mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.

 

PERMESSI PRE E POST PARTUM

Maternità obbligatoria:

  • 2 mesi prima della data del presunto parto
  • 3 mesi dopo la data del parto
  • 5 mesi post parto (solo in caso di attestazione medico specialista a tutela del gestante e del nascituro)

Paternità obbligatoria, 10 giorni:

2 mesi prima della data del presunto parto

5 mesi dopo la data del parto

 

Congedo parentale, 9 mesi (FINO AI 12 ANNI DEL FIGLIO):

3 mesi spettanti alla madre

3 mesi spettanti al padre

3 mesi ripartiti tra madre e padre Di questi 9 mesi, 6 sono retribuiti:

1 mese al 100%

1 mese al 80% (solo per il 2024 e solo per chi termina la maternità o paternità successivamente al 31/12/2023)

4 mesi al 30%

 

Genitore Unico

Genitore unico ha diritto a 9 mesi indennizzabile

Il genitore unico può fruire di ulteriori 2 mesi non indennizzabili

 

Malattia figlio:

Da1a3anni   del   figlio,30   giorni all’   anno, complessivi tra i due genitori e sono retribuiti al 100%, dopo i 30 giorni senza retribuzione

Da3a8anni del  figlio,5  giorni all’anno  per ciascun genitore e non sono retribuiti

 

ART. 49: FERIE

Orario di lavoro su 5 giorni:28 giorni

Orario di lavoro su 6 giorni:32 giorni

Per i dipendenti assunti per i primi 3 ANNI DI SERVIZIO:

Orario di lavoro su 5 giorni:26 giorni

Orario di lavoro su 6 giorni:30 giorni

A TUTTI I DIPENDENTI SONO ATTRIBUITE 4 giornate di riposo nell’ anno solare (festività soppresse).

 

ART. 50 (PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI):

8 giorni per partecipazione a concorsi

 


3 giorni
per lutto per il coniuge e per i parenti entro il secondo grado o per il convivente, da fruire entro i 7 giorni dal decesso.

15 giorniper congedo matrimoniale da fruire entro 45 giorni dalla data in cui  è  stato  contratto il matrimonio.

 

ART. 51 - EX ART. 37 (PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI):

18 ore di permessi orari retribuiti SENZA NECESSITA’ DI

DOCUMENTAZIONE E/O GIUSTIFICAZIONE COMPATIBILE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO:

Non riducono le ferie

Sono fruibili per frazioni di ora  dopo  la  prima  ora

Sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore

Possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa.

 

ART. 52 (PERMESSI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE):

Permesso L. 104:3 giornioppure18 ore mensili da comunicare entro il giorno 20 del mese precedente

Donazione di sangue ed emocomponenti

Donazione midollo osseo

 

ART. 53 (CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA):

La lavoratrice vittima di violenza di genere

ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni, nell’ arco dei 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di

protezione. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità (art. 60).

 

ART. 54 - EX ART. 40 (PERMESSI E  ASSENZE PER L’ ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI:

18 ore annuali, fruibili su base sia giornaliera che oraria, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Sono fruibili per frazioni di ora dopo  la  prima ora.

È obbligatoria l’ attestazione comprovante della visita.4

 

ART. 55 (PERMESSI ORARI A RECUPERO)

Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all’ unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi:

Non possono essere didurata superiorealla metà dell’ orario di lavoro giornaliero

Non possono superare le 36 ore annue

Devono      essere     recuperati      entro     i 2     MESI SUCCESSIVI.

 

ART. 56 (ASSENZE PER MALATTIA)

Il dipendente non in prova, assente per malattia,ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 

di 18 mesi,negli ultimi 3 anni.      

  • Intera retribuzione per i primi 9 mesi;
  • 90% della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza;
  • 50% della retribuzione di cui alla lettera “a”  per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto

                                                

ART. 58: INFORTUNI SUL LAVORO, MALATTIE PROFESSIONALI E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

In caso diassenza dovuta ad infortunio  sul lavoro o a malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica, certificata dall’Ente preposto e non oltre il periodo di conservazione del posto di 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi.

 

ART.61 - EX ART. 47 (TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE)

Per favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stato accertato:

Tossicodipendenza, alcolismo cronico, ludopatia o disturbi del comportamento alimentare

Impegno a sottoporsi ad un progetto terapeutico

Sono state stabile le seguenti misure:

Diritto alla conservazione del posto

Concessione di permessi giornalieri retribuiti nel limite massimo di 2 ore

Riduzione orario di lavoro

Assegnazione a compiti diversi da quelli abituali, nella stessa Area di competenza

«A tre mesi dalla certificazione dei dati elettorali relativi alle RSU e delle deleghe, non si è ancora provveduto a elaborare le tabelle per la quantificazione di permessi e distacchi sindacali". E' quanto contestano il Segretario Confederale della Uil Antonio Foccillo e i Segretari generali di Uil Fpl, Uilpa, Uil Scuola Rua, rispettivamente Michelangelo Librandi, Nicola Turco e Pino Turi, i quali evidenziano che si tratta "di un ritardo inaccettabile, che lede le prerogative riconosciute dalla legge alle Organizzazioni sindacali, incidendo in modo significativo sulla funzionalità delle medesime».

«E' tutto fermo al Dipartimento della Funzione Pubblica", evidenziano i quattro Segretari aggiungendo che "non si comprendono i motivi per cui una direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione, che consentirebbe in poche ore di procedere alla stesura delle tabelle dei permessi e distacchi sindacali, che non prevede nessuna aggiunta di spesa, sia impantanata nei meandri dei suoi uffici».

"Non ci pare che il Ministro Bongiorno, che vorrebbe far conseguire maggiore efficienza ai servizi pubblici attraverso le discutibili misure del DDL Concretezza, in tale circostanza, stia dando una buona prova di questo assunto",incalzano i quattro sindacalisti.

"Qualora nei prossimi giorni non si provvederà al previsto adempimento, le scriventi OO.SS. promuoveranno le necessarie e opportune azioni consentite dalla legge",concludono il Segretario Confederale della Uil Foccillo e i Segretari delle categorie del Pubblico Impiego della Uil.

Roma, 9 aprile 2019

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D. Quale normativa regola la fruizione del congedo?

R.

§  L'art. 6, della legge n. 903/77;

§  L'art. 39 quater, legge n. 184/83, come modificato dalla legge n. 476/1998;

§  Il Capo VII del D. Lgs. n. 151/2001.

In particolare, quest'ultimo dispone, al comma 1, che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto a fruire di congedi per la malattia di ciascun figlio di età non superiore agli otto anni.

D. Cosa si intende per "malattia del figlio"?

R. Per malattia del bambino deve intendersi non soltanto lo stato patologico nella fase acuta ma anche l'intero periodo di recupero delle normali condizioni biopsichiche del bambino per consentirne il completo ristabilimento.

Non può essere considerata malattia del bambino la sua necessità di soggiorno, marino o montano, deciso dalla madre a meno che non trovi giustificazione nella generica necessità di cure elioterapiche.

Nota bene

§  A differenza di ciò che avviene per il lavoratore comune, per il figlio lo stato di malattia comprende non solo la fase patologica vera e propria, ma anche quella successiva di convalescenza.

§  Il congedo spetta anche quando il figlio minore dei tre anni sia affetto da fasi acute di una patologia cronica, in quanto queste ultime hanno carattere episodico e una durata non dissimile da quelle delle comuni malattie dei bambini e anzi richiedono una assistenza materiale e affettiva maggiore di quella occorrente in presenza di infermità a carattere permanente.

§  Non è necessario che nel certificato sia indicata anche la diagnosi oltre la prognosi (la malattia del figlio non deve essere nella fase acuta, né essere grave).

D. Ai fini della fruizione del congedo quale certificazione bisogna presentare a scuola?

R. I dipendenti, per fruire del congedo per la malattia del figlio, devono presentare in segreteria:

§  un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato;

§  una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante che l'altro genitore non sia nello stesso periodo in astensione dal lavoro per il medesimo motivo ed i periodi con diritto all'intero trattamento economico eventualmente fruiti dall'altro genitore.

D. Il medico che redige il certificato deve essere obbligatoriamente un pediatra?

R. No.

Il medico specialista che rilascia la certificazione sanitaria non dev'essere obbligatoriamente un pediatra. Nell'art. 47 del D.Lgs 151/01 non compare infatti la parola "pediatra", ma è indicato che la certificazione dev'essere rilasciata da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Fermo restando che il certificato dev'essere quindi rilasciato da un medico specialista, e il pediatra non è il solo medico specialista del servizio sanitario nazionale, si ritiene che il certificato, perché abbia validità, non dev'essere obbligatoriamente rilasciato da un pediatra.

D. Quali sono il limite di durata del congedo e la relativa retribuzione fino ai tre anni del bambino riservati al personale della scuola?

R.         È utile premettere che non ci sono limiti di durata per la fruizione dei congedi per malattia del figlio di età non superiore a tre anni e che il congedo può essere fruito fin da subito e quindi già nel corso del primo anno di vita del bambino.

Pertanto, durante i tre anni di vita del bambino non esiste nessun limite di giorni di congedo per malattia, se opportunamente documentati.

Per la retribuzione, invece, c'è una differenza che riguarda solo i primi 30 giorni per ciascun anno del bambino e fino al compimento del terzo compleanno del medesimo:

§  per ciascun anno di età del bambino e fino al compimento dei tre anni (compreso il giorno del terzo compleanno) del medesimo, sono retribuiti per intero i primi 30 giorni di assenza.

Tale trattamento di miglior favore è previsto però solo terminati i 3 mesi post – parto della madre. Quindi, di norma, i 30 gg. di malattia del bambino saranno retribuiti solo a partire dal terzo mese di vita del bambino.

D. A tali periodi si applica la trattenuta fino ai 10 giorni?

R. No.

Per tali assenze non andranno effettuate le trattenute e decurtazioni di cui all'art. 71 della legge 133/08.

D. E la visita fiscale?

R. No.

È assolutamente vietato disporre la visita fiscale.

D. I primi 30 giorni si intendono ad anno scolastico, solare o per età del bambino?

R.        I trenta giorni annuali sono computati sempre con riferimento agli anni di vita del bambino (non all'anno scolastico o solare).

In un anno scolastico i genitori potrebbero avere a disposizione anche 60 giorni di congedo retribuito invece che 30.

Ipotizziamo infatti che il figlio nasca il 14 dicembre 2017. I 30 giorni retribuiti nel primo anno di vita sono validi fino al 14 dicembre 2018 (compreso) e ci troveremmo così a cavallo di due anni scolastici diversi.

Più precisamente, considerando che l'anno scolastico inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto e considerato altresì che il bambino è nato a dicembre, si avranno a disposizione:

§  i primi 30 gg. retribuiti per intero dal 15 marzo 2018 (i giorni sono retribuiti solo terminati i 3 mesi post-parto della madre) al 14 dicembre 2018.

Pertanto, siamo a cavallo di due anni scolastici, 2017/18 e 2018/19.

§  altri primi 30 gg. retribuiti per intero dal 15 dicembre 2018 (inizia il secondo anno del bambino) al 14 dicembre 2019.

Pertanto, siamo sempre a cavallo di due anni scolastici, 2018/19 e 2019/20.

§  Poi si avranno gli ultimi primi 30 gg. retribuiti per intero dal 15 dicembre 2019(inizia il terzo anno del bambino) al 14 dicembre 2020.

Anche in quest'ultimo caso siamo a cavallo di due anni scolastici, 2019/20 e 2020/21 anche se gli ultimi 30 gg. retribuiti si esauriscono nel mese di dicembre.

D. I 30 giorni di congedo retribuito spettano ad entrambi i genitori?

R. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo sia applicabile ad entrambi i genitori, per il computo dei trenta giorni interamente retribuiti occorre sommare i giorni di congedo di ciascuno di essi.

Ciò vuol dire che i 30 giorni retribuiti sono tali complessivamente per entrambi i genitori.

Es. di retribuzione per intero nel primo anno del bambino: 20 gg. il padre e i restanti 10 la madre per un totale di 30 giorni.

Per il restante periodo (senza limiti di tempo fino ai 3 anni del bambino) i giorni non sono retribuiti per entrambi.

D. Se per esempio nel corso del primo anno di vita del bambino si dovesse fruire di soli 20 giorni di malattia, è possibile nel secondo anno di vita del bambino fruire di 40 gg. retribuiti (sommare i 10 non fruiti con i 30 che spettano nel secondo anno)?

R. No.

I 30 giorni interamente retribuiti possono essere fruiti per ogni anno del bambino e fino al compimento del terzo anno, pertanto se in un anno non sono fruiti non sarà possibile sommarli ai 30 a disposizione dell'anno successivo.

D. È possibile la fruizione contemporanea per entrambi i genitori così come avviene per il congedo parentale?

R. No.

Il congedo per malattia del bambino può essere fruito solo alternativamente dall'uno o dall'altro genitore.

Non è ammesso, per lo stesso figlio, la fruizione contemporanea del congedo così come avviene col congedo parentale.

È infatti utile ricordare che nella richiesta del congedo è obbligatorio indicare che l'altro genitore non stia fruendo per lo stesso figlio e nello stesso periodo dello stesso congedo.

D. Quanti giorni di malattia sono previsti dopo il terzo anno di età?

R. A ciascun genitore sono riconosciuti, sempre alternativamente, 5 giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i quattro e gli otto anni.

D. I 5 giorni sono retribuiti?

R. No.

Anche in questo caso i 5 giorni di congedo si intendono per anno di vita del bambino (dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età a gli otto anni compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età) ma non sono retribuiti.

D. Può un genitore rinunciare al diritto dei 5 giorni e trasferirlo all'altro genitore?

R. No.

Il genitore non può usufruire, oltre ai giorni annui che gli spettano per la malattia del figlio, in questo caso 5, anche di quelli dell'altro genitore, in presenza di rinuncia.

D. Se due gemelli si ammalano contemporaneamente il congedo di malattia può essere fruito da entrambi i genitori?

R. In questo caso può esistere la fruizione contemporanea dei permessi.

Entrambi i genitori lavoratori dipendenti possono chiedere il congedo, dichiarando il diverso motivo (Un genitore dichiara la malattia di Ludovica, l'altro genitore quella di Nicol).

D. Nel caso dei gemelli o comunque di due o più figli, i giorni di malattia, sia quelli retribuiti che non retribuiti, si intendono per ciascun figlio?

R. Sì.

Per esempio se si hanno due figli al di sotto dei tre anni di età i primi 30 gg. retribuiti si intendono per ciascun figlio e il conteggio dei giorni deve essere effettuato separatamente: 30+30+30 primo figlio, per ogni anno fino ai tre anni di età; 30+30+30 secondo figlio, per ogni anno fino ai tre anni di età.

D. L'insorgenza della malattia del figlio durante un periodo di ferie sospende quest'ultime?

R.         La malattia del figlio che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato, interrompe, a richiesta, l'eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte del genitore.

L'art. 13, comma 13 del Contratto Scuola inoltre recita: "Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti".

Si ritiene quindi che non solo la malattia del figlio con ricovero ospedaliero interrompa le ferie (in questo caso basterebbe anche un giorno), ma anche una malattia, senza ricovero ospedaliero, che si protrae per più di 3 giorni.

Cambiando il titolo dell'assenza, da ferie a congedo per malattia del figlio, le prime si interrompono. I giorni di malattia verranno decurtati da quelli di congedo per malattia del figlio di complessiva spettanza.

L'interessato dovrà produrre una specifica domanda (da inoltrare alla scuola con pec o raccomandata a/r) in cui dichiara che data l'insorgenza della malattia o dell'avvenuto ricovero del figlio (da documentare ovviamente con apposito certificato rilasciato dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato) intende interrompere la fruizione delle ferie in godimento.

D. Quali sono i diritti della madre?

R.        La madre può fruire del congedo di malattia del figlio:

§  se il padre è nello stesso periodo in congedo parentale per lo stesso figlio o se fruisce di altre tipologie di congedo (aspettative, ferie ecc.).

§  contemporaneamente al padre se la malattia non riguarda lo stesso figlio.

La madre non può fruire del congedo di malattia del figlio:

§  durante il congedo di maternità obbligatorio post-parto (di norma 3 mesi dopo il parto). Tale congedo, infatti, essendo appunto "obbligatorio" non può essere interrotto da nessun tipo di permesso o aspettativa.

§  contemporaneamente al padre se la malattia riguarda lo stesso figlio.

D. Quali sono i diritti del padre?

R. Il padre può fruire del congedo di malattia del figlio:

§  In via generale se la madre è nello stesso periodo in congedo parentale per lo stesso figlio o se fruisce di altre tipologie di congedo (aspettative, ferie ecc.).

Con queste precisazioni:

§  A differenza della madre può fruire della malattia del figlio anche nel periodo in cui quest'ultima è in congedo obbligatorio post parto, ma in questo caso i primi 30 giorni non saranno retribuiti;

§  terminato il periodo post parto della madre, invece, i primi 30 giorni saranno interamente retribuiti.

Sostanzialmente se il padre fruisce dei permessi subito dopo la nascita del figlio e fino al terzo mese di vita dello stesso, i giorni non saranno retribuiti;

se invece i giorni di congedo sono fruiti dopo il congedo obbligatorio della madre i primi 30 giorni sono retribuiti per intero.

Il padre non può fruire del congedo di malattia del figlio:

§  contemporaneamente alla madre se la malattia riguarda lo stesso figlio.

D. Come incide la malattia del figlio, retribuita e non retribuita, nell'anzianità di servizio?

R.  Ai sensi della tabella allegata al CCNI della mobilità per la valutazione dei servizi di pre ruolo e di ruolo del personale docente, tutti i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Pertanto, i periodi di congedo per malattia del figlio, retribuiti e non retribuiti (compresi quindi i 5 giorni fruiti dopo il terzo anno di vita del bambino), dovranno essere considerati "effettivo servizio" per il personale assunto a tempo determinato (sono quindi utili ai fini della valutazione del servizio pre ruolo, dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti/istituto/esaurimento, se coperto da nomina) e indeterminato (sono utili per il c.d. "anno di servizio").

I periodi retribuiti di 30 giorni, fruibili sia in modo continuativo che frazionato, non riducono le ferie né la tredicesima mensilità.

Per il personale docente in anno di prova (neo immesso in ruolo o che ha ottenuto il passaggio di ruolo):

I periodi di malattia del figlio, retribuiti e non retribuiti, non sono utili ai fini del compimento dei 120/180 giorni.

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Documentazione in allegato.

Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/8/1988, n.  395.

Determinazione contingente anno  solare 2015.

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Scure sui permessi e distacchi sindacali nella pubblica amministrazione. Si tratat di un dimezzamento delle prerogative sindacali. Il ministro, Marianna Madia, ha infatti firmato la circolare sul taglio. Lo riporta il sito del Ministero. La riduzione, si precisa, "è finalizzata alla razionalizzazione ed alla riduzione della spesa pubblica".

Conto alla rovescia per la revoca dei distacchi sindacali - Scatta il countdown, entro il 31 agosto - mancano solo 6 giorni - "tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti". Lo prevede la circolare del ministro Pa, Marianna Madia. "Il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell'atto di revoca avverrà -è precisato- nel rispetto" del contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali ,"nonché delle altre disposizioni di tutela".

Delrio: ripreso lavoro su priorità indicate da Renzi - "Abbiamo ripreso il lavoro concentrandoci sulle priorità di cui ha parlato anche il presidente del Consiglio". E' quanto afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio uscendo da Palazzo Chigi, dove è arrivato questa mattina e dove da oggi è tornato al lavoro Matteo Renzi in vista, tra l'altro, del Cdm di venerdì che verterà su riforma della Giustizia, Sblocca-Italia e riforma della scuola.

Giannini: 29 agosto presenteremo 'visione' Governo - "Il 29 agosto sarà l'occasione per presentare la visione del nostro Governo sui temi dell' istruzione e in particolare della scuola, a cui seguirà poi un provvedimento che è in costruzione da mesi". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, ai microfoni di Sky Tg24 "C'è stato un lavoro veramente molto intenso - ha aggiunto Giannini - nel dettaglio, che presenteremo in quell'occasione. Il fatto che si pensi che Italia di domani dipenda dalle scelte sull'istruzione è veramente una svolta rivoluzionaria". "Investire sull'istruzione in un momento di crisi profonda vuol dire preparare la svolta radicale dei prossimi anni". Lo ha dichiarato, intervistata da Sky, il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini. "Il presidente del consiglio oltre a lavorare con me e con il mio staff sul tema dell'istruzione sta lavorando per preparare al meglio - ha detto il ministro - l'incontro del 30 con gli altri capi di stato e sarà lì che si decideranno gli equilibri".

Fonte: ANSA

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I permessi della legge 104/1992 per l'assistenza a familiari disabili gravi non incidono sulla tredicesima.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014, rigettando il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave.
Ad avviso della Corte territoriale la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali, circostanza che nel caso in esame non si era verificata.
La Cassazione ritiene corretta tale interpretazione della normativa e conclude, in sintesi, che: ragioni di coerenza con la funzione dei permessi, predisposta dalla normativa interna ed internazionale, impongono l'interpretazione della disposizione maggiormente idonea ad evitare un aggravio della situazione economica dei familiari del portatore di handicap, disincentivando l'utilizzazione del permesso stesso.
Ricorda inoltre che la Convenzione ONU prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno godimento dei diritti delle persone con disabilità.

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