I permessi della legge 104/1992 per l'assistenza a familiari disabili gravi non incidono sulla tredicesima.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014, rigettando il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave.
Ad avviso della Corte territoriale la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali, circostanza che nel caso in esame non si era verificata.
La Cassazione ritiene corretta tale interpretazione della normativa e conclude, in sintesi, che: ragioni di coerenza con la funzione dei permessi, predisposta dalla normativa interna ed internazionale, impongono l'interpretazione della disposizione maggiormente idonea ad evitare un aggravio della situazione economica dei familiari del portatore di handicap, disincentivando l'utilizzazione del permesso stesso.
Ricorda inoltre che la Convenzione ONU prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno godimento dei diritti delle persone con disabilità.