Notizie

Notizie

Giovedì, 19 Settembre 2024 11:25

Permessi nel CCNL Sanità Pubblica 2019/2021

Gent.le Iscritta/o, dandoti il benvenuta/o nella Nostra Organizzazione Sindacale ti riportiamo un breve promemoria di tutti i PERMESSI previsti dal CCNL 2019 - 2021.

 

ART. 62 - DIRITTO ALLO STUDIO

Sono concessi permessi retribuiti, nella misura massima individuale di150 ore per ciascun anno solare.

Spettano anche al personale a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi.

 

ART. 71 - EX ART. 58 (PERMESSI NON RETRIBUITI)

Al personale con contratto a tempo determinato possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 15 giorni complessivi.

 

ULTERIORI PERMESSI:

Testimonianza obbligatoria in giudizi penali o in giudizi civili

Funzione di  giudice popolare Funzioni presso seggi elettorali Componente commissioni concorsuali

Precetto per pubbliche necessità di carattere temporaneo

Richiamo alle armi

 

ART. 79 D.LGS N. 267/2000 (PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE)

PERMESSI RETRIBUITI:

Componenti di Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane

Componenti di Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane

Componenti degli organi esecutivi dei  comuni, delle province, delle città metropolitane

PERMESSI NON RETRIBUITI:

I dipendenti di cui ai precedenti punti hanno diritto ad ulteriori permessi fino ad un massimo di 24 ore mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.

 

PERMESSI PRE E POST PARTUM

Maternità obbligatoria:

  • 2 mesi prima della data del presunto parto
  • 3 mesi dopo la data del parto
  • 5 mesi post parto (solo in caso di attestazione medico specialista a tutela del gestante e del nascituro)

Paternità obbligatoria, 10 giorni:

2 mesi prima della data del presunto parto

5 mesi dopo la data del parto

 

Congedo parentale, 9 mesi (FINO AI 12 ANNI DEL FIGLIO):

3 mesi spettanti alla madre

3 mesi spettanti al padre

3 mesi ripartiti tra madre e padre Di questi 9 mesi, 6 sono retribuiti:

1 mese al 100%

1 mese al 80% (solo per il 2024 e solo per chi termina la maternità o paternità successivamente al 31/12/2023)

4 mesi al 30%

 

Genitore Unico

Genitore unico ha diritto a 9 mesi indennizzabile

Il genitore unico può fruire di ulteriori 2 mesi non indennizzabili

 

Malattia figlio:

Da1a3anni   del   figlio,30   giorni all’   anno, complessivi tra i due genitori e sono retribuiti al 100%, dopo i 30 giorni senza retribuzione

Da3a8anni del  figlio,5  giorni all’anno  per ciascun genitore e non sono retribuiti

 

ART. 49: FERIE

Orario di lavoro su 5 giorni:28 giorni

Orario di lavoro su 6 giorni:32 giorni

Per i dipendenti assunti per i primi 3 ANNI DI SERVIZIO:

Orario di lavoro su 5 giorni:26 giorni

Orario di lavoro su 6 giorni:30 giorni

A TUTTI I DIPENDENTI SONO ATTRIBUITE 4 giornate di riposo nell’ anno solare (festività soppresse).

 

ART. 50 (PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI):

8 giorni per partecipazione a concorsi

 


3 giorni
per lutto per il coniuge e per i parenti entro il secondo grado o per il convivente, da fruire entro i 7 giorni dal decesso.

15 giorniper congedo matrimoniale da fruire entro 45 giorni dalla data in cui  è  stato  contratto il matrimonio.

 

ART. 51 - EX ART. 37 (PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI):

18 ore di permessi orari retribuiti SENZA NECESSITA’ DI

DOCUMENTAZIONE E/O GIUSTIFICAZIONE COMPATIBILE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO:

Non riducono le ferie

Sono fruibili per frazioni di ora  dopo  la  prima  ora

Sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore

Possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa.

 

ART. 52 (PERMESSI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE):

Permesso L. 104:3 giornioppure18 ore mensili da comunicare entro il giorno 20 del mese precedente

Donazione di sangue ed emocomponenti

Donazione midollo osseo

 

ART. 53 (CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA):

La lavoratrice vittima di violenza di genere

ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni, nell’ arco dei 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di

protezione. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità (art. 60).

 

ART. 54 - EX ART. 40 (PERMESSI E  ASSENZE PER L’ ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI:

18 ore annuali, fruibili su base sia giornaliera che oraria, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Sono fruibili per frazioni di ora dopo  la  prima ora.

È obbligatoria l’ attestazione comprovante della visita.4

 

ART. 55 (PERMESSI ORARI A RECUPERO)

Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all’ unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi:

Non possono essere didurata superiorealla metà dell’ orario di lavoro giornaliero

Non possono superare le 36 ore annue

Devono      essere     recuperati      entro     i 2     MESI SUCCESSIVI.

 

ART. 56 (ASSENZE PER MALATTIA)

Il dipendente non in prova, assente per malattia,ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 

di 18 mesi,negli ultimi 3 anni.      

  • Intera retribuzione per i primi 9 mesi;
  • 90% della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza;
  • 50% della retribuzione di cui alla lettera “a”  per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto

                                                

ART. 58: INFORTUNI SUL LAVORO, MALATTIE PROFESSIONALI E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

In caso diassenza dovuta ad infortunio  sul lavoro o a malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica, certificata dall’Ente preposto e non oltre il periodo di conservazione del posto di 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi.

 

ART.61 - EX ART. 47 (TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE)

Per favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stato accertato:

Tossicodipendenza, alcolismo cronico, ludopatia o disturbi del comportamento alimentare

Impegno a sottoporsi ad un progetto terapeutico

Sono state stabile le seguenti misure:

Diritto alla conservazione del posto

Concessione di permessi giornalieri retribuiti nel limite massimo di 2 ore

Riduzione orario di lavoro

Assegnazione a compiti diversi da quelli abituali, nella stessa Area di competenza

Letto 6 volte

Sempre con voi

UIL Alessandria

© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi

Search

No Internet Connection