Gent.le Iscritta/o, dandoti il benvenuta/o nella Nostra Organizzazione Sindacale ti riportiamo un breve promemoria di tutti i PERMESSI previsti dal CCNL 2019 - 2021.
ART. 62 - DIRITTO ALLO STUDIO
Sono concessi permessi retribuiti, nella misura massima individuale di150 ore per ciascun anno solare.
Spettano anche al personale a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi.
ART. 71 - EX ART. 58 (PERMESSI NON RETRIBUITI)
Al personale con contratto a tempo determinato possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 15 giorni complessivi.
ULTERIORI PERMESSI:
Testimonianza obbligatoria in giudizi penali o in giudizi civili
Funzione di giudice popolare Funzioni presso seggi elettorali Componente commissioni concorsuali
Precetto per pubbliche necessità di carattere temporaneo
Richiamo alle armi
ART. 79 D.LGS N. 267/2000 (PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE)
PERMESSI RETRIBUITI:
Componenti di Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane
Componenti di Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane
Componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane
PERMESSI NON RETRIBUITI:
I dipendenti di cui ai precedenti punti hanno diritto ad ulteriori permessi fino ad un massimo di 24 ore mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
PERMESSI PRE E POST PARTUM
Maternità obbligatoria:
- 2 mesi prima della data del presunto parto
- 3 mesi dopo la data del parto
- 5 mesi post parto (solo in caso di attestazione medico specialista a tutela del gestante e del nascituro)
Paternità obbligatoria, 10 giorni:
2 mesi prima della data del presunto parto
5 mesi dopo la data del parto
Congedo parentale, 9 mesi (FINO AI 12 ANNI DEL FIGLIO):
3 mesi spettanti alla madre
3 mesi spettanti al padre
3 mesi ripartiti tra madre e padre Di questi 9 mesi, 6 sono retribuiti:
1 mese al 100%
1 mese al 80% (solo per il 2024 e solo per chi termina la maternità o paternità successivamente al 31/12/2023)
4 mesi al 30%
Genitore Unico
Genitore unico ha diritto a 9 mesi indennizzabile
Il genitore unico può fruire di ulteriori 2 mesi non indennizzabili
Malattia figlio:
Da1a3anni del figlio,30 giorni all’ anno, complessivi tra i due genitori e sono retribuiti al 100%, dopo i 30 giorni senza retribuzione
Da3a8anni del figlio,5 giorni all’anno per ciascun genitore e non sono retribuiti
ART. 49: FERIE
Orario di lavoro su 5 giorni:28 giorni
Orario di lavoro su 6 giorni:32 giorni
Per i dipendenti assunti per i primi 3 ANNI DI SERVIZIO:
Orario di lavoro su 5 giorni:26 giorni
Orario di lavoro su 6 giorni:30 giorni
A TUTTI I DIPENDENTI SONO ATTRIBUITE 4 giornate di riposo nell’ anno solare (festività soppresse).
ART. 50 (PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI):
8 giorni per partecipazione a concorsi
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3 giorniper lutto per il coniuge e per i parenti entro il secondo grado o per il convivente, da fruire entro i 7 giorni dal decesso.
15 giorniper congedo matrimoniale da fruire entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
ART. 51 - EX ART. 37 (PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI):
18 ore di permessi orari retribuiti SENZA NECESSITA’ DI
DOCUMENTAZIONE E/O GIUSTIFICAZIONE COMPATIBILE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO:
Non riducono le ferie
Sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora
Sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore
Possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa.
ART. 52 (PERMESSI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE):
Permesso L. 104:3 giornioppure18 ore mensili da comunicare entro il giorno 20 del mese precedente
Donazione di sangue ed emocomponenti
Donazione midollo osseo
ART. 53 (CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA):
La lavoratrice vittima di violenza di genere
ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni, nell’ arco dei 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di
protezione. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità (art. 60).
ART. 54 - EX ART. 40 (PERMESSI E ASSENZE PER L’ ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI:
18 ore annuali, fruibili su base sia giornaliera che oraria, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.
È obbligatoria l’ attestazione comprovante della visita.4
ART. 55 (PERMESSI ORARI A RECUPERO)
Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all’ unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi:
Non possono essere didurata superiorealla metà dell’ orario di lavoro giornaliero
Non possono superare le 36 ore annue
Devono essere recuperati entro i 2 MESI SUCCESSIVI.
ART. 56 (ASSENZE PER MALATTIA)
Il dipendente non in prova, assente per malattia,ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di 18 mesi,negli ultimi 3 anni.
- Intera retribuzione per i primi 9 mesi;
- 90% della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza;
- 50% della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto
ART. 58: INFORTUNI SUL LAVORO, MALATTIE PROFESSIONALI E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
In caso diassenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica, certificata dall’Ente preposto e non oltre il periodo di conservazione del posto di 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi.
ART.61 - EX ART. 47 (TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE)
Per favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stato accertato:
Tossicodipendenza, alcolismo cronico, ludopatia o disturbi del comportamento alimentare
Impegno a sottoporsi ad un progetto terapeutico
Sono state stabile le seguenti misure:
Diritto alla conservazione del posto
Concessione di permessi giornalieri retribuiti nel limite massimo di 2 ore
Riduzione orario di lavoro
Assegnazione a compiti diversi da quelli abituali, nella stessa Area di competenza