Vi inviamo in allegato alla presente la Circolare Inps n° 115 del 19 luglio scorso con la quale di dettano le istruzioni amministrative relative alla prestazione di disoccupazione Dis-Coll che, come è noto, è stata resa strutturale ed estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps.
La principali delle novità riguardano quindi le modifiche introdotte con la legge 22 maggio 2017 n° 81 che riscrivono parzialmente l'art, 15 del D.lgs. 22/2015 con il quale la misura era stata introdotta in via sperimentale.
Pertanto "l'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione - nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.".
Sempre a partire dal 1° di luglio e per gli stessi soggetti destinatari dell'indennità è previsto il versamento di un'aliquota contributiva pari allo 0,51%, aggiuntiva al 32,72% già dovuto alla gestione separata.
Nel ricordare che la prestazione è destinata anche ai collaboratori della Pubblica Amministrazione è utile ricordare i requisiti per l'accesso alla Dis-Coll:
· stato di disoccupazione e dichiarazione di immediata disponibilità (che può essere reso anche per il tramite della stessa domanda di Dis-Coll)
· accredito contributivo di almeno tre mensilità nel periodo di osservazione che va dall'anno "civile" precedente l'evento di disoccupazione alla data dell'evento stesso.
E' importante ricordare che i lavoratori e le lavoratrici destinatarie della indennità di Dis-Coll devono essere privi di partita IVA e pertanto anche nei casi in cui la partita Iva non produca alcun reddito (c.d. silente) va comunque preventivamente cessata, pena il rigetto della domanda.
Come per il passato la domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione dell'attività lavorativa e per questa prima fase transitoria la il periodo dei 68 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare Inps.
Per il resto rimangono inalterate le modalità di calcolo e la durata della prestazione che ricordiamo non potrà superare le sei mensilità.
Rimangono anche le criticità da noi segnalate al Ministero del Lavoro che, malgrado le novità introdotte, impoveriscono la prestazione e che, con la sua messa a regime.
Avevamo sperato venissero superate: ci riferiamo sia la fatto che per la Dis-Coll non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni (pertanto in presenza di contributi dovuti e non versati al lavoratore non viene riconosciuta la prestazione), sia la mancata previsione dell'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di godimento dell'indennità.
È entrata in vigore il 14 giugno 2017 la legge n. 81/2017 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".
La legge, conosciuta con il titolo breve di "lavoro autonomo", è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13/6/2017.
Su alcuni argomenti il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. Tra questi: l'ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, attraverso una riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, e una modifica dei requisiti dell'indennità di malattia incrementando anche la platea dei beneficiari, la previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata, il congedo parentale (anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo) è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.
Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.
Altra novità è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Sempre dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.
È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".
Lo scorso 10 maggio 2017 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Il provvedimento, conosciuto con il titolo breve di "lavoro autonomo", non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene, tra i molti interventi, un ampliamento delle prestazioni riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Ne segnaliamo alcuni.
Il congedo parentale è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.
Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.
Al fine di incrementare le prestazioni di maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione separata sono previsti una serie di provvedimenti, uno dei quali consiste in un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali. Per il trattamento di malattia viene ampliata la platea dei beneficiari.
Altra novità importante è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.
È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".
I dovuti approfondimenti non appena il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe 2017), convertito con modifiche nella legge, 27 febbraio 2017, n. 19, contiene la proroga per il primo semestre del 2017 della DIS-COLL: ovvero dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso involontariamente la propria occupazione.
La proroga della DIS-COLL 2017, stabilita dal Decreto Milleproroghe, comprenderà i soli eventi di disoccupazione avvenuti nel primo semestre 2017: dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, nel limite di uno stanziamento di 19,2 milioni di euro per il 2017.
La procedura telematica per la trasmissione delle domande di DIS-COLL 2017 è attiva e gli interessati possono presentare le istanze rispettando i termini di decadenza (68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione) che resteranno comunque salvaguardati in attesa della circolare INPS.
OPERATIVITA' e DESTINATARI
La DIS-COLL è una misura sperimentale che viene finanziata annualmente nei limiti delle risorse prestabilite.
E' destinataai Co.co.co. e Co.co.pro., con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Spetta anche ai collaboratori con contratto con la P.A.. Sono altresì esclusi i borsisti/assegnisti di ricerca.
Proroga disoccupazione collaboratori
La prestazione DIS-COLL viene prorogata fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino a giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.
REQUISITI
E' richiesta la presenza congiunta dei seguenti requisiti:
stato di disoccupazione al momento della richiesta di indennità DIS-COLL; almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo temporale che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione stessa; non si applica il principio della automaticità delle prestazioni (art.2116 c.c.).
Nota Bene: per le cessazioni 2016 non viene richiestoche nell'anno in cui si verifica la cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (minimale annuo euro 15.548 diviso 12 = 1.296 diviso 2 = 647,50).
ULTERIORI CONDIZIONI
L'erogazione della DIS-COLL è condizionata:
allo stato di disoccupazione;alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;ai percorsi di riqualificazione professionale.
BASE DI CALCOLO E IMPORTO
L'importo dell'indennità è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali (versamenti contributivi effettuati) derivante dai rapporti di collaborazione riferiti all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi o frazione di essi corrispondente alla durata dei contratti di collaborazione (interpretazione del Ministero del lavoro).
In particolare:
o se il reddito mensile, come sopra determinato, è pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la DIS-COLL è pari al 75% del reddito;
o se il reddito mensile, come sopra determinato, è superiore a 1.195 euro, la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito mensile e il predetto importo.
L'indennità è corrisposta mensilmente. L'importo dell'indennità non può superare i 1.300 euro mensili e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 91° giorno della prestazione.
LA DURATA
non può essere superiore a 6 mesi;è pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata dei contratti di collaborazione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione stessa (interpretazione del Ministero del lavoro).
Nota bene: dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi di durata del rapporto di collaborazione che hanno già dato luogo a precedente DIS-COLL.
PRESENTAZIONE DOMANDE e DECORRENZA
Domanda telematica all'INPS entro il termine di decadenza di 68 gg. dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione.
La DIS-COLL decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nota bene: eccezioni in caso di degenza ospedaliera o maternità durante il rapporto di collaborazione poi cessato ovvero nei 68 gg. dalla cessazione.
DECADENZA
in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni si decade dalla DIS-COLL; al contrario in caso di durata fino a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficioraggiungimento dei requisiti per il diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato (possibilità di opzione in caso di titolarità di assegno ordinario di invalidità)attività di lavoro autonomo o di impresa individuale/attività "parasubordinata" dalla quale derivi un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4800 euro/8.000 euro).mancata comunicazione all'Inps entro 30 giorni dall'inizio di nuova attività autonoma/parasubordinata del reddito che si presume possa derivare dalla predetta attività lavorativa.
È vigente al 1° marzo 2017 la legge n. 19/2017 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 244/2016 recante proroga e definizione di termini (c.d. Milleproroghe 2017). La legge è stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/02/2017, S.O. n. 14.
Segnaliamo alcuni rinvii previsti.
Proroga disoccupazione collaboratori
La prestazione DIS-COLL viene prorogata fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino a giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.
Obbligo assunzione disabili slitta di un anno
Viene differito dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l'obbligo, per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di assumere un lavoratore con disabilità, a prescindere dall'effettuazione di una nuova assunzione. In pratica al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.
Rimane pertanto in vigore, per tutto il 2017, la previgente norma per quale tale obbligo scatta solo se vi sono nuove assunzioni. Questi datori di lavoro hanno un anno di tempo per assumere un disabile dall'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (il sedicesimo).
Pensioni. Nessun recupero nel 2017
È previsto un ulteriore differimento al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) della norma transitoria circa l'adeguamento delle pensioni, volto a compensare l'inflazione che prevede la restituzione all'ente erogatore dello 0,1%.
Obbligo di comunicazione di infortuni sul lavoro
Viene differito dal 2 aprile 2017 al 12 ottobre 2017 il termine di decorrenza dell'obbligo della comunicazione all'Inail, a fini statistici e informativi, degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Nota Uil sulla Dis-Coll
Con la circolare n. 83 del 27 aprile, l'Inps ha diramato le istruzioni e la prassi amministrativa relativa alla nuova prestazione per disoccupazione, introdotta con il Dlgs n. 22 del 4 marzo 2015, in favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia ordinaria che a progetto e denominata Dis-Coll.
Come ricorderete il Dlgs 22/2015 introduce e riforma tre differenti tipologie di prestazione in caso di disoccupazione: la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi.
Fermo restando che siamo in attesa che venga emanata anche la circolare che dovrà disciplinare la Naspi, la cui entrata in vigore è comunque prevista a partire dal prossimo 1° di maggio, l'Inps con la circolare 83/2015 entra nel merito della Dis-Coll che invece viene istituita, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.
La circolare arriva pertanto con un notevole ritardo sia sotto il profilo interpretativo e procedurale ma soprattutto in assenza della piattaforma telematica necessaria per la presentazione delle domande che, almeno fino al prossimo 11 di maggio, potranno essere presentate in forma cartacea e tramite posta elettronica certificata, attraverso una modulistica reperibile sul sito dell'Inps e che, a mero titolo di esempio, trovate tra i documenti allegati.
Inoltre, per gestire le eventuali cessazioni intervenute a partire dal 1° gennaio fino ad oggi, la circolare ridefinisce, solo per questi specifici casi, il termine di presentazione delle domande che, pur rimanendo fissato in 68 giorni, inizierà a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa.
Infine a completamento di un quadro sicuramente complesso va aggiunto che la circolare dovrà regolare anche le domande riferite a collaboratori che a partire dal 1° gennaio 2015 hanno avuto un periodo di disoccupazione seguito da una eventuale nuova occupazione nel periodo intercorrente tra il 1° di gennaio e la data di emanazione della circolare stessa.
A queste difficoltà meramente amministrative si aggiunge una interpretazione della norma in materia di calcolo della misura e della durata della prestazione che ne stravolge completamente gli indirizzi.
Infatti, a seguito di una indirizzo interpretativo fornito all'Inps dal Ministero del Lavoro, i parametri di riferimento per il calcolo della indennità e della sua durata, che nel Decreto Legislativo sono in maniera inequivocabile i "mesi di contribuzione o frazioni di essi" diventano nella circolare Inps i "mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione". Rimangono invece inalterati i requisiti necessari per avere diritto alla prestazione che continuano a fare riferimento alla contribuzione versata.
Ci troviamo, quindi, in presenza di uno stravolgimento della norma di legge operata attraverso una semplice circolare attuativa e che potrà essere oggetto di eventuali contestazioni in virtù del fatto che non sempre il criterio di calcolo, che sarà adottato dall'Inps, sarà più vantaggioso per i collaboratori rispetto a quello letteralmente previsto dal Dlgs 22/2015.
Nel rimandare ad una attenta lettura della circolare vi riassumiamo, di seguito, i tratti essenziali della nuova prestazione che sostituisce la vecchia "una tantum" per i collaboratori a progetto introdotta dalla Legge 92/2012.
Destinatari
Rispetto alla previgente normativa i destinatari sono tutti i collaboratori coordinati e continuativi e non solo quelli c.d. "a progetto". Viene inoltre meno il requisito della "mono committenza" e rimane invece la iscrizione in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps. Sono pertanto esclusi tutti coloro che hanno altre posizioni assicurative e gli amministratori di società, i componenti dei collegi sindacali, i pensionati ed i titolari di partita Iva.
Requisiti
I collaboratori, per avere diritto alla Dis-Coll dovranno soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:
Siano al momento della domanda di prestazione in stato di disoccupazione, come definito dal Dlgs 181/2000 e accompagnato dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) che potrà essere rilasciata direttamente all'Inps all'atto di presentazione della domanda di Dis-Coll.
Possano far valere almeno tre mesi di contribuzione "effettivamente versata" (per le collaborazioni non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni) alla Gestione Separata presso l'Inps, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dal lavoro alla data di cessazione stessa.
Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la "ricerca" del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).
Possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, almeno un mese di contribuzione, ovvero un rapporto di collaborazione della durata di almeno un mese e che abbia dato luogo ad una retribuzione almeno pari alla metà della retribuzione necessaria alla copertura di un mese di contribuzione.
Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66 (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione. Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).
Gli esempi riportati sono quelli che opportunamente l'Inps ha riportato nella circolare e permettono di inquadrare con chiarezza che la copertura contributiva non è legata alla durata del rapporto ma alla retribuzione percepita che dà poi diritto, in relazione ai minimali, alle corrispondenti mensilità di contribuzione.
Circolare INPS
Con la emanazione del Dlgs n° 22 del 4 marzo 2015 il sistema di tutele in caso di disoccupazione involontaria è stato profondamente riformato attraverso l'introduzione di tre differenti tipologie di prestazioni: la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi.
Nelle more della definizione della prassi amministrativa della principale tra le tre prestazioni, la Naspi, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal prossimo 1° di maggio, l'Inps, con la circolare n° 83 del 27 aprile u.s., ha diramato le istruzioni operative per la nuova prestazione di disoccupazione destinata ai lavoratori e alle lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia ordinaria che a progetto, istituita in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.
La circolare arriva quindi con un notevole ritardo, ma soprattutto in assenza della piattaforma telematica necessaria per la presentazione delle domande, le quali, almeno fino al prossimo 11 di maggio, potranno essere presentate in forma cartacea e attraverso posta elettronica certificata, modalità che era stata opportunamente anticipata da una campagna di presentazione di tali domande da parte della Uiltemp in stretto coordinamento con l'Ital.
Sarà quindi necessario, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare, gestire una articolata fase transitoria che per la sua complessità è consigliabile che venga realizzata con forte raccordo con gli operatori del nostro Istituto di Patronato.
A queste difficoltà operative si aggiunge una interpretazione della norma in materia di calcolo della misura e della durata della prestazione che ne stravolge completamente i criteri.
Pe queste ragioni oltre alla circolare vi alleghiamo una nota di lettura che speriamo possa esservi di aiuto.
Circolare UIL in allegato
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