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Lunedì, 04 Maggio 2015 11:07

Circolare Inps e nota UIL su Dis-Coll, disoccupazione per i collaboratori

Nota Uil sulla Dis-Coll

Con la circolare n. 83 del 27 aprile, l'Inps ha diramato le istruzioni e la prassi amministrativa relativa alla nuova prestazione per disoccupazione, introdotta con il Dlgs n. 22 del 4 marzo 2015, in favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia ordinaria che a progetto e denominata Dis-Coll.

Come ricorderete il Dlgs 22/2015 introduce e riforma tre differenti tipologie di prestazione in caso di disoccupazione: la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi.

Fermo restando che siamo in attesa che venga emanata anche la circolare che dovrà disciplinare la Naspi, la cui entrata in vigore è comunque prevista a partire dal prossimo 1° di maggio, l'Inps con la circolare 83/2015 entra nel merito della Dis-Coll che invece viene istituita, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

La circolare arriva pertanto con un notevole ritardo sia sotto il profilo interpretativo e procedurale ma soprattutto in assenza della piattaforma telematica necessaria per la presentazione delle domande che, almeno fino al prossimo 11 di maggio, potranno essere presentate in forma cartacea e tramite posta elettronica certificata, attraverso una modulistica reperibile sul sito dell'Inps e che, a mero titolo di esempio, trovate tra i documenti allegati.

Inoltre, per gestire le eventuali cessazioni intervenute a partire dal 1° gennaio fino ad oggi, la circolare ridefinisce, solo per questi specifici casi, il termine di presentazione delle domande che, pur rimanendo fissato in 68 giorni, inizierà a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa.

Infine a completamento di un quadro sicuramente complesso va aggiunto che la circolare dovrà regolare anche le domande riferite a collaboratori che a partire dal 1° gennaio 2015 hanno avuto un periodo di disoccupazione seguito da una eventuale nuova occupazione nel periodo intercorrente tra il 1° di gennaio e la data di emanazione della circolare stessa.

A queste difficoltà meramente amministrative si aggiunge una interpretazione della norma in materia di calcolo della misura e della durata della prestazione che ne stravolge completamente gli indirizzi.

Infatti, a seguito di una indirizzo interpretativo fornito all'Inps dal Ministero del Lavoro, i parametri di riferimento per il calcolo della indennità e della sua durata, che nel Decreto Legislativo sono in maniera inequivocabile i "mesi di contribuzione o frazioni di essi" diventano nella circolare Inps i "mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione". Rimangono invece inalterati i  requisiti  necessari per avere diritto alla prestazione che continuano a fare riferimento alla contribuzione versata.

Ci troviamo, quindi, in presenza di uno stravolgimento della norma di legge operata attraverso una semplice circolare attuativa e che potrà essere oggetto di eventuali contestazioni in virtù del fatto che non sempre il criterio di calcolo, che sarà adottato dall'Inps, sarà più vantaggioso per i collaboratori rispetto a quello letteralmente previsto dal Dlgs 22/2015.

Nel rimandare ad una attenta lettura della circolare vi riassumiamo, di seguito, i tratti essenziali della nuova prestazione che sostituisce la vecchia "una tantum" per i collaboratori a progetto introdotta dalla Legge 92/2012.

Destinatari

Rispetto alla previgente normativa i destinatari sono tutti i collaboratori coordinati e continuativi e non solo quelli c.d. "a progetto". Viene inoltre meno il requisito della "mono committenza"  e rimane invece la iscrizione in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps. Sono pertanto esclusi tutti coloro che hanno altre posizioni assicurative e gli amministratori di società, i componenti dei collegi sindacali, i pensionati ed i titolari di partita Iva.

Requisiti

I collaboratori, per avere diritto alla Dis-Coll  dovranno soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

Siano al momento della domanda di prestazione in stato di disoccupazione, come definito dal Dlgs 181/2000 e accompagnato dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) che potrà essere rilasciata direttamente all'Inps all'atto di presentazione della domanda di Dis-Coll.

Possano far valere almeno tre mesi di contribuzione "effettivamente versata" (per le collaborazioni non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni) alla Gestione Separata presso l'Inps,  nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dal lavoro alla data di cessazione stessa.

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la "ricerca" del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, almeno un mese di contribuzione, ovvero un rapporto di collaborazione della durata di almeno un mese  e che abbia dato luogo ad una retribuzione almeno pari alla metà della retribuzione necessaria alla copertura di un mese di contribuzione.

Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66  (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione. Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).

Gli esempi riportati sono quelli che opportunamente l'Inps ha riportato nella circolare e permettono di inquadrare con chiarezza che la copertura contributiva non è legata alla durata del rapporto ma alla retribuzione percepita che dà poi diritto, in relazione ai minimali, alle corrispondenti mensilità di contribuzione.

 

Circolare INPS

Con la emanazione del Dlgs n° 22 del 4 marzo 2015 il sistema di tutele in caso di disoccupazione involontaria è stato profondamente riformato attraverso l'introduzione di tre differenti tipologie di prestazioni: la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi.

Nelle more della definizione della prassi amministrativa della principale tra le tre prestazioni, la Naspi, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal prossimo 1° di maggio, l'Inps, con la circolare      n° 83 del 27 aprile u.s., ha diramato le istruzioni operative per la nuova prestazione di disoccupazione destinata ai lavoratori e alle lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia ordinaria che a progetto, istituita in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

La circolare arriva quindi con un notevole ritardo, ma soprattutto in assenza della piattaforma telematica necessaria per la presentazione delle domande, le quali, almeno fino al prossimo 11 di maggio, potranno essere presentate in forma cartacea e attraverso posta elettronica certificata, modalità che era stata opportunamente anticipata da una campagna di presentazione di tali domande da parte della Uiltemp in stretto coordinamento con l'Ital.

Sarà quindi necessario, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare, gestire una articolata fase transitoria che per la sua complessità è consigliabile che venga realizzata con forte raccordo con gli operatori del nostro Istituto di Patronato.

A queste difficoltà operative si aggiunge una  interpretazione della norma in materia di calcolo della misura e della durata della prestazione che ne stravolge completamente i criteri.

Pe queste ragioni oltre alla circolare vi alleghiamo una nota di lettura che speriamo possa esservi di aiuto.

Circolare UIL in allegato

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