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Lunedì, 24 Luglio 2017 10:21

Circolare Inps Dis-coll

Vi inviamo in allegato alla presente la Circolare Inps n° 115 del 19 luglio scorso con la quale di dettano le istruzioni amministrative relative alla prestazione di disoccupazione Dis-Coll che, come è noto, è stata resa strutturale ed estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps.

La principali delle novità riguardano quindi le modifiche introdotte con la legge 22 maggio 2017 n° 81 che riscrivono parzialmente l'art, 15 del D.lgs. 22/2015 con il quale la misura era stata introdotta in via sperimentale.

Pertanto "l'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione - nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.".

Sempre a partire dal 1° di luglio e per gli stessi soggetti destinatari dell'indennità è previsto il versamento di un'aliquota contributiva pari allo 0,51%, aggiuntiva al 32,72% già dovuto alla gestione separata.

Nel ricordare che la prestazione è destinata anche ai collaboratori della Pubblica Amministrazione è utile ricordare i requisiti per l'accesso alla Dis-Coll:

·         stato di disoccupazione e dichiarazione di immediata disponibilità (che può essere reso anche per il tramite della stessa domanda di Dis-Coll)

·         accredito contributivo di almeno tre mensilità nel periodo di osservazione che va dall'anno "civile" precedente l'evento di disoccupazione alla data dell'evento stesso.

E' importante ricordare che i lavoratori e le lavoratrici destinatarie della indennità di Dis-Coll devono essere privi di partita IVA e pertanto anche nei casi in cui la partita Iva non produca alcun reddito (c.d. silente) va comunque preventivamente cessata, pena il rigetto della domanda.

Come per il passato la domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione dell'attività lavorativa e per questa prima fase transitoria la il periodo dei 68 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare Inps.

Per il resto rimangono inalterate le modalità di calcolo e la durata della prestazione che ricordiamo non potrà superare le sei mensilità.

Rimangono anche le criticità da noi segnalate al Ministero del Lavoro che, malgrado le novità introdotte, impoveriscono la prestazione e che, con la sua messa a regime.

Avevamo sperato venissero superate: ci riferiamo sia la fatto che per la Dis-Coll non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni (pertanto in presenza di contributi dovuti e non versati al lavoratore non viene riconosciuta la prestazione),  sia la mancata previsione dell'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di godimento dell'indennità.

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Il decreto n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe 2017), convertito con modifiche nella legge, 27 febbraio 2017, n. 19, contiene la proroga per il primo semestre del 2017 della DIS-COLL: ovvero dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso involontariamente la propria occupazione.

La proroga della DIS-COLL 2017, stabilita dal Decreto Milleproroghe, comprenderà i soli eventi di disoccupazione avvenuti nel primo semestre 2017: dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, nel limite di uno stanziamento di 19,2 milioni di euro per il 2017.

La procedura telematica per la trasmissione delle domande di DIS-COLL 2017 è attiva e gli interessati possono presentare le istanze rispettando i termini di decadenza (68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione) che resteranno comunque salvaguardati in attesa della circolare INPS.

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OPERATIVITA' e DESTINATARI

La DIS-COLL è una misura sperimentale che viene finanziata annualmente nei limiti delle risorse prestabilite.

E' destinataai Co.co.co. e Co.co.pro., con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Spetta anche ai collaboratori con contratto con la P.A.. Sono altresì esclusi i borsisti/assegnisti di ricerca.

Proroga disoccupazione collaboratori
La prestazione DIS-COLL viene prorogata fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino a giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.

REQUISITI

E' richiesta la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

stato di disoccupazione al momento della richiesta di indennità DIS-COLL;      almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo temporale che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione stessa; non si applica il principio della automaticità delle prestazioni (art.2116 c.c.).

Nota Bene: per le cessazioni 2016 non viene richiestoche nell'anno in cui si verifica la cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (minimale annuo euro 15.548 diviso 12 = 1.296 diviso 2 = 647,50).

ULTERIORI CONDIZIONI

L'erogazione della DIS-COLL è condizionata:

allo stato di disoccupazione;alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;ai percorsi di riqualificazione professionale.

BASE DI CALCOLO E IMPORTO

L'importo dell'indennità è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali (versamenti contributivi effettuati) derivante dai rapporti di collaborazione riferiti all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi o frazione di essi corrispondente alla durata dei contratti di collaborazione (interpretazione del Ministero del lavoro).

In particolare:

o      se il reddito mensile, come sopra determinato, è pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la DIS-COLL è pari al 75% del reddito;

o      se il reddito mensile, come sopra determinato, è superiore a 1.195 euro, la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito mensile e il predetto importo.

L'indennità è corrisposta mensilmente. L'importo dell'indennità non può superare i 1.300 euro mensili e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 91° giorno della prestazione.

LA DURATA

non può essere superiore a 6 mesi;è pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata dei contratti di collaborazione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione stessa (interpretazione del Ministero del lavoro).

Nota bene: dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi di durata del rapporto di collaborazione che hanno già dato luogo a precedente DIS-COLL.

PRESENTAZIONE DOMANDE e DECORRENZA

Domanda telematica all'INPS entro il termine di decadenza di 68 gg. dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione.

La DIS-COLL decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Nota bene: eccezioni in caso di degenza ospedaliera o maternità durante il rapporto di collaborazione poi cessato ovvero nei 68 gg. dalla cessazione.

DECADENZA

in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni si decade dalla DIS-COLL; al contrario in caso di durata fino a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficioraggiungimento dei requisiti per il diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato (possibilità di opzione in caso di titolarità di assegno ordinario di invalidità)attività di lavoro autonomo o di impresa individuale/attività "parasubordinata" dalla quale derivi un reddito  superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4800 euro/8.000 euro).mancata comunicazione all'Inps entro 30 giorni dall'inizio di nuova attività autonoma/parasubordinata del reddito che si presume possa derivare dalla predetta attività lavorativa.

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RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO al patronato ITAL UIL della tua provincia

Dipendenti, co.co.pro., autonomi: sono attivi i nuovi trattamenti di disoccupazione; quali sono i soggetti interessati, la durata ed a quanto ammonteranno gli assegni.

esempio:

un ingegnere libero professionista, che nell'anno 2014 non ha superato il reddito di € 4800; dato che penso di chiudere la Partita Iva entro maggio 2015, sono nelle condizioni di richiedere il NASPI?"

La spettanza, o meno, del trattamento, cambia a seconda della tipologia di lavoro: Lei potrebbe essere un libero professionista che effettua soltanto prestazioni di lavoro autonomo, oppure potrebbe svolgere, o aver svolto, in aggiunta, lavoro parasubordinato (a progetto),o, ancora, lavoro dipendente.

In quest'ultima ipotesi, potrebbe fruire della Naspi,

I requisiti per ottenerla saranno:

– aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni,

– di cui 18 giorni di lavoro dipendente effettivo nei 12 mesi precedenti la richiesta.

Pur ampliando la platea dei soggetti, la fruizione presenta caratteri maggiormente proporzionati alla contribuzione effettiva, rispetto ai vecchi trattamenti: difatti, la durata sarà pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, con un tetto massimo di 78 settimane, dal 2017, senza computare i periodi per i quali vecchie Disoccupazioni, Aspi o Mini Aspi siano state già fruite.

L'ammontare sarà pari al 75% dell'imponibile medio (basato sulle retribuzioni da lavoro dipendente) degli ultimi 4 anni, se inferiore a € 1195; se superiore, l' importo sarà incrementato del 25% della differenza tra € 1195 e la retribuzione mensile , entro un massimo di € 1300 mensili. A partire dal quinto mese di trattamento, ci sarà una decurtazione progressiva del 3%.

Il godimento della Naspi sarà subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, ed alla partecipazione a programmi di politiche attive (percorsi di riqualificazione, accettazione di nuovi impieghi adeguati, attività a favore della comunità).

Per quanto concerne lo status di disoccupato, l'aprire una partita Iva, di per sé, non lo fa perdere, se sono effettuate le dovute comunicazioni all'Istituto, e se non si superano 4800€ annui di reddito.

Per incoraggiare l'auto-imprenditorialità e rendere più semplice l'avvio di una nuova attività, oltretutto, sarà possibile richiedere all'Inps la liquidazione del trattamento in un'unica soluzione, parimenti a quello che già avveniva con l'Aspi [1].

Ma le novità non terminano qui: nel caso in cui, terminato l'intero periodo di Naspi, il beneficiario non fosse riuscito a trovare un'occupazione, qualora si trovi in stato di bisogno potrà usufruire di un ulteriore sussidio per sei mesi, l'Asdi; l'ammontare sarà pari al 75% della Naspi, entro i limiti dell'assegno sociale. In un primo tempo, per il godimento dell'Asdi verrà data precedenza a lavoratori vicini alla pensione, o con figli minorenni a carico; sarà inoltre condizionato all'adesione ad un progetto personale, realizzato dai servizi per l'impiego.

Tornando al Suo caso, qualora fosse invece lavoratore parasubordinato, anche se con Partita Iva, vi sono delle novità: anche i Co.Co. Pro possono beneficiare, in effetti, di un'indennità di disoccupazione mensile, la Dis-Coll, a partire dal 1° gennaio 2015.

Il trattamento sarà fruibile da chi potrà far valere un minimo di 3 mesi di contribuzione nell'anno solare precedente, alla Gestione Separata Inps, ed almeno un mese di contribuzione nell'anno in cui si verifica la cessazione del rapporto lavorativo(al posto dell'ultimo requisito, è altresì sufficiente, nell'annualità corrente, un rapporto di collaborazione della durata di un mese, con compenso pari alla metà della contribuzione mensile).

Il reddito medio mensile ai fini Dis-Coll si calcola in proporzione all'imponibile previdenziale relativo all'anno in corso ed al precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o loro frazione: l'ammontare sarà pari al 75% di detto risultato, con incremento del 25% della differenza tra quest'ultimo e la retribuzione media, se oltre € 1195, sino ad un massimo di € 1300.

Per quanto concerne la durata, corrisponderà alla metà dei mesi di contribuzione, dal 1° gennaio dell'anno precedente, sino alla data del termine della collaborazione, per un massimo di 6 mensilità.

Qualora, invece, Lei non abbia svolto né rapporti di lavoro dipendente, né a progetto, l'unica possibilità sarebbe la richiesta, in quanto ingegnere, del sussidio all'Inarcassa, la cassa professionale. Il sussidio "ordinario" può essere richiesto dagli associati che si trovano nelle seguenti condizioni:

– posizione previdenziale regolare in materia di iscrizione e contribuzione;

– reddito del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente la domanda non superiore ad un determinato ammontare (il limite per il reddito familiare 2014, valido per le domande presentate nel 2015, è pari a Euro 43.416,00, aumentabile di Euro 2.713,50 per ogni familiare a carico).

Il sussidio ordinario consiste nell'erogazione di una somma "una tantum", il cui importo dipende dal limite dello stanziamento annuale stabilito dall'Inarcassa in sede di bilancio preventivo.

Erogazioni a sostegno del reddito con analogo funzionamento esistono, ad ogni modo, nella maggior parte delle casse professionali: per conoscere ammontare e modalità di accesso, è necessario riferirsi ai regolamenti dei singoli enti.

[1] Circolare Inps 145/2013.

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Nota Uil sulla Dis-Coll

Con la circolare n. 83 del 27 aprile, l'Inps ha diramato le istruzioni e la prassi amministrativa relativa alla nuova prestazione per disoccupazione, introdotta con il Dlgs n. 22 del 4 marzo 2015, in favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia ordinaria che a progetto e denominata Dis-Coll.

Come ricorderete il Dlgs 22/2015 introduce e riforma tre differenti tipologie di prestazione in caso di disoccupazione: la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi.

Fermo restando che siamo in attesa che venga emanata anche la circolare che dovrà disciplinare la Naspi, la cui entrata in vigore è comunque prevista a partire dal prossimo 1° di maggio, l'Inps con la circolare 83/2015 entra nel merito della Dis-Coll che invece viene istituita, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

La circolare arriva pertanto con un notevole ritardo sia sotto il profilo interpretativo e procedurale ma soprattutto in assenza della piattaforma telematica necessaria per la presentazione delle domande che, almeno fino al prossimo 11 di maggio, potranno essere presentate in forma cartacea e tramite posta elettronica certificata, attraverso una modulistica reperibile sul sito dell'Inps e che, a mero titolo di esempio, trovate tra i documenti allegati.

Inoltre, per gestire le eventuali cessazioni intervenute a partire dal 1° gennaio fino ad oggi, la circolare ridefinisce, solo per questi specifici casi, il termine di presentazione delle domande che, pur rimanendo fissato in 68 giorni, inizierà a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa.

Infine a completamento di un quadro sicuramente complesso va aggiunto che la circolare dovrà regolare anche le domande riferite a collaboratori che a partire dal 1° gennaio 2015 hanno avuto un periodo di disoccupazione seguito da una eventuale nuova occupazione nel periodo intercorrente tra il 1° di gennaio e la data di emanazione della circolare stessa.

A queste difficoltà meramente amministrative si aggiunge una interpretazione della norma in materia di calcolo della misura e della durata della prestazione che ne stravolge completamente gli indirizzi.

Infatti, a seguito di una indirizzo interpretativo fornito all'Inps dal Ministero del Lavoro, i parametri di riferimento per il calcolo della indennità e della sua durata, che nel Decreto Legislativo sono in maniera inequivocabile i "mesi di contribuzione o frazioni di essi" diventano nella circolare Inps i "mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione". Rimangono invece inalterati i  requisiti  necessari per avere diritto alla prestazione che continuano a fare riferimento alla contribuzione versata.

Ci troviamo, quindi, in presenza di uno stravolgimento della norma di legge operata attraverso una semplice circolare attuativa e che potrà essere oggetto di eventuali contestazioni in virtù del fatto che non sempre il criterio di calcolo, che sarà adottato dall'Inps, sarà più vantaggioso per i collaboratori rispetto a quello letteralmente previsto dal Dlgs 22/2015.

Nel rimandare ad una attenta lettura della circolare vi riassumiamo, di seguito, i tratti essenziali della nuova prestazione che sostituisce la vecchia "una tantum" per i collaboratori a progetto introdotta dalla Legge 92/2012.

Destinatari

Rispetto alla previgente normativa i destinatari sono tutti i collaboratori coordinati e continuativi e non solo quelli c.d. "a progetto". Viene inoltre meno il requisito della "mono committenza"  e rimane invece la iscrizione in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps. Sono pertanto esclusi tutti coloro che hanno altre posizioni assicurative e gli amministratori di società, i componenti dei collegi sindacali, i pensionati ed i titolari di partita Iva.

Requisiti

I collaboratori, per avere diritto alla Dis-Coll  dovranno soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

Siano al momento della domanda di prestazione in stato di disoccupazione, come definito dal Dlgs 181/2000 e accompagnato dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) che potrà essere rilasciata direttamente all'Inps all'atto di presentazione della domanda di Dis-Coll.

Possano far valere almeno tre mesi di contribuzione "effettivamente versata" (per le collaborazioni non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni) alla Gestione Separata presso l'Inps,  nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dal lavoro alla data di cessazione stessa.

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la "ricerca" del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, almeno un mese di contribuzione, ovvero un rapporto di collaborazione della durata di almeno un mese  e che abbia dato luogo ad una retribuzione almeno pari alla metà della retribuzione necessaria alla copertura di un mese di contribuzione.

Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66  (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione. Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).

Gli esempi riportati sono quelli che opportunamente l'Inps ha riportato nella circolare e permettono di inquadrare con chiarezza che la copertura contributiva non è legata alla durata del rapporto ma alla retribuzione percepita che dà poi diritto, in relazione ai minimali, alle corrispondenti mensilità di contribuzione.

 

Circolare INPS

Con la emanazione del Dlgs n° 22 del 4 marzo 2015 il sistema di tutele in caso di disoccupazione involontaria è stato profondamente riformato attraverso l'introduzione di tre differenti tipologie di prestazioni: la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi.

Nelle more della definizione della prassi amministrativa della principale tra le tre prestazioni, la Naspi, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal prossimo 1° di maggio, l'Inps, con la circolare      n° 83 del 27 aprile u.s., ha diramato le istruzioni operative per la nuova prestazione di disoccupazione destinata ai lavoratori e alle lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia ordinaria che a progetto, istituita in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

La circolare arriva quindi con un notevole ritardo, ma soprattutto in assenza della piattaforma telematica necessaria per la presentazione delle domande, le quali, almeno fino al prossimo 11 di maggio, potranno essere presentate in forma cartacea e attraverso posta elettronica certificata, modalità che era stata opportunamente anticipata da una campagna di presentazione di tali domande da parte della Uiltemp in stretto coordinamento con l'Ital.

Sarà quindi necessario, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare, gestire una articolata fase transitoria che per la sua complessità è consigliabile che venga realizzata con forte raccordo con gli operatori del nostro Istituto di Patronato.

A queste difficoltà operative si aggiunge una  interpretazione della norma in materia di calcolo della misura e della durata della prestazione che ne stravolge completamente i criteri.

Pe queste ragioni oltre alla circolare vi alleghiamo una nota di lettura che speriamo possa esservi di aiuto.

Circolare UIL in allegato

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