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I contratti cosiddetti "covid" ai sensi dell'articolo 321 bis, lettera b, del testo coordinato del DL 34 del 2020, sono supplenze brevi ovvero contratti a tempo determinato stipulati dal dirigente scolastico. Tale personale in caso di malattia ha comunque diritto, nei limiti della durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

In sintesi, per i supplenti brevi o ai supplenti temporanei, in caso di malattia viene prevista la conservazione del posto di lavoro fino al tetto massimo di 30 giorni per anno, con una retribuzione pari al 50%. Dunque per assenze dovute a malattia per un periodo superiore a 30 giorni, il contratto di lavoro automaticamente cessa.

Il servizio maturato fino all'eventuale licenziamento è pienamente valutabile ai fini delle graduatorie.

Naturalmente stiamo parlando di malattia "normale", non legata al CovidIl periodo di malattia Covid infatti è equiparata a ricovero ospedaliero e non fa scattare il comporto per il licenziamento

Supplenze "covid" docenti e ATA: ci si può ammalare per max 30 giorni, pagati al 50%. Escluso Covid

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Con sollievo apprendiamo dell'aggiornamento del sistema NOIPA, disposto su richiesta della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, con il quale è stata eliminata la clausola risolutiva dei contratti su posto COVID anche per il personale ATA, inizialmente eliminata solo per il personale docente assunto su tali posti.

Già lo scorso 30 ottobre avevamo sollevato tempestivamente il problema evidenziando che, il decreto-legge 104/2020 (Decreto Agosto), ha eliminato la parte contenuta nel Decreto Rilancio che prevedeva per il personale docente e ATA il licenziamento nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Viene definitivamente sciolto il dubbio che per giorni ha tenuto in sospeso il personale ATA Covid, dopo l'apparizione di un messaggio sul SIDI in cui la clausola risolutiva appariva eliminata solo per il personale docente e Covid. Il messaggio è stato corretto.

"Si rende noto che su richiesta della Direzione generale per il personale scolastico sono stati aggiornati i testi dei contratti di tipo N01, N15, N19 quando stipulati per art. 231 bis Dl 34//2020 per il personale ATA, eliminando la clausola risolutiva".  Così anche i contratti per il personale ATA sono stati aggiornati.

Non vi erano dubbi da parte della nostra redazione che, prontamente, ha messo in luce il problema chiedendo un chiarimento.

Pochi giorni fa già il Ministero con la nota 1990 del 5 novembre 2020, contenente le indicazioni per le scuole in merito all'ultimo Dpcm, scriveva: ""I contratti già sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti "posti Covid-19") non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA".

 

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La Nota ministeriale n. 279 dell'8/3/2020 prevede per docenti, amministrativi e tecnici che "i dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278".

Per il personale collaboratore scolastico "considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL," prevede invece che " il Dirigente scolastico, constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU e/o le OO.SS. territoriali, attraverso turnazioni del personale tenendo presente condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici."

I dirigenti garantiscono pertanto i servizi minimi come da contratto integrativo di istituto, mediante una turnazione disposta dal DSGA secondo i criteri espressi nella circolare medesima. Tale principio, come afferma la stessa Nota, si applica anche ad altri profili Ata la cui prestazione non può essere resa a distanza. Si tratta, dunque, di un provvedimento datoriale e non di una richiesta del dipendente.

Né il DPCM 8/3/2020 né la Nota richiamata prevedono che il dipendente sia posto in ferie d'ufficio. Del resto lo stesso Decreto-legge 6/2020 all'art. 2, rubricato "Ulteriori misure di gestione dell'emergenza", prevede che "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1".

È esattamente quanto sta facendo il Ministero con la Nota 279.

Siamo del parere che non debbano essere previsti recuperi per effetto della turnazione, trattandosi di provvedimenti di natura emergenziale. Abbiam in ogni caso sollecitato il Ministero a fornire una precisazione in tal senso. L'emergenza in corso si sta configurando come stato talmente eccezionale da porre la salute delle persone al di sopra di ogni altra cosa. Tale prioritario obiettivo è perseguibile anche e soprattutto tramite la limitazione al minimo degli spostamenti, talché il non recarsi al lavoro, in questa circostanza, è agito nell'interesse dell'intera collettività e non a vantaggio del singolo che non presta il servizio.

(dal sito nazione UIL SCUOLA)

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Lo scorso 12 novembre 2019 sono proseguiti, presso l'ARAN, i lavori della Commissione per l'Ordinamento Professionale ATA, presieduta dal nuovo Presidente Antonio Naddeo. Per la UIL Scuola hanno partecipato Mauro Panzieri e Antonello Lacchei.

I rappresentanti dell'Agenzia negoziale hanno presentato un lavoro istruttorio di tipo tecnico, per giungere a declaratorie di area omogenee che fissino per ciascuna di esse gli elementi culturali e professionali , da declinare nei rispettivi profili. Il Presidente ha ricordato che quella della Commissione non è una sede negoziale e che quelle presentate dal'ARAN sono proposte aperte volte ad individuare un filo comune con le analoghe commissioni istituite negli altri comparti.

La UIL Scuola pur apprezzando la volontà di sistematizzare l'ordinamento professionale ATA ha ribadito le criticità derivanti dal pregresso blocco decennale della contrattazione e dalla mancata applicazione di alcuni istituti contrattuali, fondamentali per rendere il lavoro ATA più rispondente alle nuove esigenze.

Ha inoltre fatto presente che trascurando gli elementi di specificità di settore del Personale ATA - che non può essere omologato alle altre figure della pubblica amministrazione -  si giunge a semplificazioni non compatibili con la complessità del lavoro a scuola e non si danno risposte alle numerose istanze sociali che su di essa ricadono.

Con l'ultimo rinnovo contrattuale, la conferma del ruolo della contrattazione di scuola nella definizione degli ambiti e degli orari di servizio del personale ATA e la specificazione della Comunità Educante ripresa anche nel contratto della Dirigenza, il personale trova una nuova dimensione professionale che va resa più evidente con il prossimo rinnovo. Questa dimensione professionale va espressa nel livello contrattuale di scuola che è la sede per definire i criteri ed i compensi per gli incarichi.

Per la UIL Scuola è necessario:

·         Uscire dalla logica delle riforme a costo zero, approntando già dalla prossima legge di bilancio le risorse per intervenire sulla qualificazione dell'organico ATA;

·         Confermare la classificazione in aree professionali;

·         Portare a completamento l'Unità dei servizi;

·         Istituire i posti di area C ed in questo contesto regolare meglio la sostituzione del DSGA ;

·         Ridefinire il profilo dell'assistente tecnico per poterlo estendere ad ogni ordine di scuola;

·         Costituire un'area di assistenza socio sanitaria a supporto delle politiche di inclusione degli alunni disabili non autosufficienti;

·         Giungere a nuovi inquadramenti, a partire da quello dell'infermiere;

·         Riattivare le posizioni economiche per restituire al personale miglioramenti economici fissi e continuativi;

·         Consentire la mobilità contrattuale tra le aree.

Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni.

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L'aumento medio sullo stipendio sarà di 85 euro lordi mensili da suddividere in tre annualità e saranno in parte ridefiniti i carichi di lavoro di docenti e Ata. I fondi del merito non saranno più distribuiti dai dirigenti scolastici ma saranno in parte contrattati a livello di istituzione scolastica e in parte andranno a finire nello stipendio tabellare. Restano i 500 euro per la formazione degli insegnanti all'interno del borsellino elettronico per l'acquisto di computer, tablet e corsi di formazione.

Ecco cosa prevede in sintesi il nuovo contratto scuola

Utilizzata quota parte del merito per gli aumenti contrattuali. La restante parte sarà oggetto di contrattazione di istituto.

Nessun aumento dell'orario di servizio.

Ferie e permessi sono rimasti uguali sia per i docenti che per gli ATA.

Aumenti contrattuali da un minimo  di 81 a un massimo di 111 euro

Sanzioni discipinari rinviati a successiva sequenza contrattuale.

Possibilità di mobilità annuale se non trasferiti su scuola.

Contratto scuola, la nota dei sindacati

Firmato all'ARAN oggi, 9 febbraio, il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e Ricerca. Un milione e duecentomila tra docenti, personale ata, ricercatori, tecnologi, tecnici, amministrativi hanno finalmente riconquistato uno strumento forte di tutela delle proprie condizioni di lavoro, dopo anni di blocco delle retribuzioni e di riduzione degli spazi di partecipazione e di contrattazione.
Gli aumenti salariali sono in linea con quanto stabilito dalle confederazioni con l'accordo del 30 novembre 2016 e vanno, per la scuola, da un minimo di 80,40 a un massimo di 110,70 euro; pienamente salvaguardato per le fasce retributive più basse il bonus fiscale di 80 euro.
Nessun aumento di carichi e orari di lavoro, nessun arretramento per quanto riguarda le tutele e i diritti nella parte normativa, nella quale al contrario si introducono nuove opportunità di accedere a permessi retribuiti per motivi personali e familiari o previsti da particolari disposizioni di legge.
Il contratto segna una svolta significativa sul terreno delle relazioni sindacali, riportando alla contrattazione materie importanti come la formazione e le risorse destinate alla valorizzazione professionale. Rafforzati tutti i livelli di contrattazione, a partire dai luoghi di lavoro, valorizzando in tal modo il ruolo delle RSU nell'imminenza del loro rinnovo.
Tra le altre novità di rilievo il diritto alla disconnessione, a tutela della dignità del lavoro, messo al riparo dall'invasività delle comunicazioni affidate alle nuove tecnologie.
Per quanto riguarda il personale docente della scuola, si è ottenuto di rinviare a una specifica sequenza contrattuale la definizione del codice disciplinare con l'obiettivo di una piena garanzia di tutela della libertà di insegnamento. Riportando alla contrattazione le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale, ripristinando la titolarità di scuola, assumendo in modo esplicito un'identità di scuola come comunità educante si rafforza un modello che ne valorizza fortemente la dimensione partecipativa e la collegialità.
Questo contratto, la cui vigenza triennale 2016-18 si concluderà con l'anno in corso, assume forte valenza anche nella prospettiva del successivo rinnovo di cui vengono poste le basi e dell'impegno che comunque andrà ripreso anche nei confronti del nuovo Parlamento e del nuovo Governo, per rivendicare una politica di forte investimento nei settori dell'istruzione e della ricerca. Si chiude cosi una lunga fase connotata da interventi unilaterali, aprendone una nuova di riconosciuto valore al dialogo sociale.

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Circolare Ministeriale in corso di emanazione

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO EVENTUALE REVOCA ENTRO IL 20 dicembre 2017

APERTURA FUNZIONI PREVISTA DAL 20 novembre 2017 ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON POLIS

Segreteria Nazionale UIL scuola – servizio organizzazione – novembre 2017

Informativa

Mentre fino all'anno scorso l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico era effettuato dagli Uffici Scolastici territoriali,per l'anno 2018 la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione è affidata direttamente dalle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun lavoratore.

Gli Uffici scolastici territoriali conseguentemente devono provvedere entro dicembre 2017 all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo presentate entro il 31 agosto 2000 da coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018 e che non sono state ancora definite.

Tale attività di ricognizione è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR. Al riguardo verrà emanata un'apposita circolare condivisa per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo.

I termini per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto alla pensione.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con l'apposita funzione, successivamente all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS. In merito potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

REQUISITI PRE FORNERO

La possibilità di presentare domanda di cessazione per ottenere la pensione anticipata con i requisiti pre Fornero riguarda solo ed esclusivamente i nati dal 1 settembre al 31 dicembre 1953 o successivi che alla data del 31 12 2011 avevano 40 anni di contribuzione.

Tutto il restante personale avendo raggiunto il limite ordinamentale di età, è stato già collocato a riposo con provvedimento d'ufficio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

v' Tutte le domande di cessazione dal servizio, e le loro eventuali revoche, del personale docente (compresi insegnanti di religione cattolica), educativo e ATA di ruolo devono essere presentate entro il 20 dicembre 2017 utilizzando esclusivamente la procedura POLIS istanze on line–domande di cessazione, presente sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it).

v' Le domande di cessazione dei Dirigenti scolastici devono essere presentate entro il 28 febbraio 2018 (art. 12 del CCNL Area V del 2010)

! Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se intendono cessare comunque o permanere in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

v' Continuano ad essere presentate in forma cartacea:

·         le domande del personale delle province di Trento, Bolzano e di Aosta da presentare alla sede scolastica di servizio che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali;

·         le domande di trattenimento in servizio;

·         le domande del personale in servizio all'estero (tale personale può scegliere di non utilizzare Polis).

v' Ricordiamo che per poter utilizzare la procedura web POLIS è necessaria la pre­ventiva registrazione al sistema seguendo le apposite funzioni presenti su "Istanze OnLine" nel sitowww.istruzione.it.

ATTENZIONE !!!

v' Oltre alla domanda di cessazione dal serviziodeve essere presentata direttamente dagli interessati la domanda di pensione all'INPS. - La compilazione e la presentazione della domanda di pensione dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:

·         compilazione della domanda on-line sul sitowww.INPS.it, previa registrazione;

·         compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un patronato;

·         presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato al n. 803 164.

! Le domande presentate in forma diversa da quella telematica non saranno prese in considerazione.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

( Per predisporre gli atti destinati all'INPS e per acquisire gli effetti delle cessazioni in organico di diritto, gli uffici sono tenuti ai seguenti adempimenti, la cui tempistica verrà definita con apposita circolare MIUR/INPS:

·         Ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo

Gli UST provvederanno, quale attività propedeutica agli scambi di informazioni tra INPS e MIUR, all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo presentate entro il 31/08/2000 con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 31/08/2018. Con apposita circolare saranno emanate le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle stesse.

·         Accertamento e convalida al SIDI

Solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'Inps le domande di

cessazione devono essere convalidate al SIDI, con apposita funzione.

Gli USR detteranno indicazioni operative agli UST e alle istituzioni scolastiche per

l'adozione dei provvedimenti di convalida.

( L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario privo dei requisiti prescritti, sarà comunicata all'interessato dall'INPS. I termini per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per tale comunicazione.

La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione eventualmente già inserita al SIDI.

( L'eventuale rifiuto o ritardo di accoglimento della domanda di dimissioni in presenza di procedimento disciplinare in corso deve essere comunicato agli interes-

sati entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

LE DOMANDE DI PART-TIME/PENSIONE

La domanda di part-time/pensione può essere presentata, sempre utilizzando esclusivamente la procedura POLIS - istanze on line entro il 20/12/2017:

( da coloro che hanno maturato/maturano entro il 31.12.2018 i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno raggiunto i 65 anni di età.

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

LE DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
OLTRE I LIMITI DI ETA'

Vf Il trattenimento in servizio può essere richiesto, in forma cartacea entro il 20 dicembre 2017:

·      da coloro che raggiungono 66 anni e 7 mesi di età al 31 agosto 2018 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.

! Il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione di vecchiaia: 20 anni (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994).

·      dal personale impegnato in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di paesi stranieri)

! il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più di due anni con provvedimento motivato del Dirigente scolastico e dell'USR

OPZIONE DONNA

1 Non è stato modificato il termine previsto per il possesso dei requisiti necessari che resta fissato al 31.12.2015.

Vf Ne consegue che possono presentare domanda di pensione di anzianità, optando per il calcolo con il sistema contributivo, le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 hanno maturato:

·      anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni)

·      età anagrafica pari o superiore a 57 anni

·      Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applica il sistema di calcolo contributivo

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

ì In applicazione dell'art. 72 comma 11 del DL 112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dall'art. 1 comma 5 della legge di conversione del DL 90/2014) l'Amministrazione può procedere, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, nei confronti di:

·      Personale che matura i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2018 (riforma Fornero) con il conseguimento (senza alcun arrotondamento):

- di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne

- di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini

! Tale personale dovrà essere obbligatoriamente collocato a riposo al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia al raggiungimento dell'età di 65 anni (art. 2 comma 5 DL 101/2013)

·      Personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2018

! Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

NOTA BENE

Vf I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.

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Lunedì, 02 Ottobre 2017 10:35

Uil Scuola: il bando ATA

Presenza segretario UIL Scuola Alessandria, Giovanni Guglielmi, nelle sedi UIL della provincia.

Alleghiamo documentazione relativa al Bando ATA

 

In ALESSANDRIA, Via Fume 10:

al VENERDI  dalle ore 15.00 alle 17.00

CASALE MONFERRATO: Via Evasio Leoni 12 Tel. 0142.453210 -   Fax 0142.444889

Al LUNEDI dalle ore 15.00 alle 18.30

 

TORTONA: Via m. Bandello,39            Tel. -    Fax 0131.861443

Al MARTEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

 

ACQUI TERME

Via Baretti 12, angolo Via Trucco

Tel. 0144.57426 - Fax 0144.329503

 

OVADA: Via Piave 51 Tel. 0143.823042 - Fax 0143.832756

IN ACQUI T.

Al MERCOLEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

NOVI LIGURE: Via Pietro Isola 28 Tel. 0143.2816 -Fax 0143.322457

Al GIOVEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

 

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UIL: una logica che deve essere definitivamente abbandonata. I lavoratori hanno il diritto di  conoscere, all'atto dell'assunzione, la scadenza del proprio contratto ed il luogo  dove svolgere le attività ad esso connesse.

Il personale Ata della scuola rischia di essere trattato in modo difforme a quanto prevede l'attuale contratto della scuola Nomine e supplenze nella scuola hanno regole complesse -  mette in evidenza il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - ma la burocrazia ministeriale rischia di rendere tutto ancora più rigido e difficile.

Da un lato ci sono le graduatorie, strumento che serve ad indicare l'ordine con il quale si accede, ad un posto. Dall'altro ci sono le norme contrattuali vigenti che ne riconoscono il diritto.
Si può quindi passare, di ruolo, si può cambiare graduatoria, si può accedere a ruolo diverso dal proprio. Le graduatorie danno la sequenza. Il contratto regola  termini e diritti.

Che cosa succede allora in una scuola italiana se un collaboratore scolastico di ruolo, inserito nella graduatoria degli assistenti amministrativi, chiede di svolgere, per un anno,  un lavoro diverso dal suo?  Non glielo fanno fare... Perché ?

Perché il Miur pensa di far prevalere la burocrazia delle liste a quella del contratto, sono diritti che non dialogano – solleva il tema il segretario Turi. Il punto – aggiunge – è  che in attesa delle nuove graduatorie, che non ci sono e non ci saranno  a breve, sarebbe semplice utilizzare quelle esistenti e, comunque anche se  non si volessero fare le nomine con quelle esistenti, occorrerebbe evitare la beffa per il personale di altro ruolo che aspira ad un contratto e non potrebbe ottenerlo solo perché la procedura prevede una probabile staffetta. E' la natura del posto deve decidere del diritto contrattuale ad ottenerlo. Quindi il collaboratore può benissimo essere nominato, per la durata contrattuale, con le graduatorie correnti.

Un fatto di non poco conto se si pensa alla girandola di posti che viene innescata nel passaggio da vecchie e nuove graduatorie che abbiamo proposto di cambiare.  E' la logica superata – continua Turi – dello «stai-qui-fino-a-che –non-arriva-quello-delle-nuove-graduatorie-che-non-sono-ancora-pronte».
Un modo di procedere che non può più essere utilizzato per sopperire alla lentezza delle procedure. I tempi della scuola sono incompatibili con quelli della burocrazia.

Se una volta era il sindacato a essere tacciato di eccessivo garantismo – constata Turi -   ora  che il sindacato chiede, sulla base del diritto comune, la procedura che più utile ed efficiente che garantisce l'interesse pubblico è l'amministrazione che si oppone.

I lavoratori hanno il diritto di  conoscere, all'atto dell'assunzione, la scadenza del proprio contratto ed il luogo  dove svolgere le attività ad esso connesse. Sono persone e non numeri da spostare a proprio piacimento. E' un problema di dignità e di qualità del lavoro che non può essere compromesso dalle lunghe e inconcludenti procedure burocratiche. Ancora una volta si dimostra che solo la contrattazione e la delegificazione possono governare sistemi complessi come quello della scuola, ma la prassi e l'ottusità burocratica è dura a cambiare e a volte la chiamano difetto di comunicazione.

l'approfondimento sull'art. 59 del contratto e le circolari del Miur

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I sindacati hanno richiesto al Ministero la pubblicazione dell'annuale sulla proroga dei contratti per il personale ATA, con le integrazioni rese necessarie dalla situazione del corrente anno scolastico.

La nota si rende necessaria per permettere la predisposizione del piano ferie del personale ATA, in modo da assicurare la sufficiente presenza del personale in servizio nei mesi estivi, mesi che quest'anno saranno caratterizzati dal rinnovo delle graduatorie di istituto sia per i docenti che per gli ATA.

I sindacati propongono altresì che la nota venga integrata con i seguenti punti

§  proroga dei contratti sui posti in organico di diritto che sono stati "congelati" per la conclusione del transito del personale soprannumerario delle province e CRI

§  proroga sui posti non coperti dagli Assistenti tecnici per esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) e 2^ fascia (DM 75) che sono stati restituiti alla competenza dei singoli Dirigenti scolastici e che (per mancata revisione del DM 430/2000) hanno termine al 30 giugno;

§  proroga dei contratti al 31 agosto dei supplenti sui posti in organico di diritto, per tutte le tipologie di profilo e senza valutazione da parte dei Dirigenti scolastici.

Va specificato inoltre che la proroga del contratto al 31 agosto non può essere imposta e che il posto va eventualmente riassegnato tramite lo scorrimento delle graduatorie.

I Dirigenti scolastici dovranno conoscere quali e quanti posti risultavano vacanti in organico di diritto dopo la mobilità 2016/2017 o nel periodo in cui sono state fatte le convocazioni dei supplenti ATA dei 24 mesi o DM 75 da parte degli UST per l'a.s.2016/2017 e, comunque, entro il 31 dicembre 2016 (per decessi o altro) al fine di poter disporre la proroga dei contratti al personale in servizio, seguendo l'ordine di graduatoria dalla quale sono stati individuati.

 

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Somministrazione di farmaci in orario scolastico: si può obbligare il personale docente e ATA ad effettuarla?

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all'analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

..... ""  LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

-      le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;

-      la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;

-      i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;

- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;

- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005  ""...............

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all'articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

L'iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell'alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Ritornando agli interrogativi posti all'inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell'alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione,secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigentescolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propriadisponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, adassociazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l'alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione,deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o adapposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA,come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

... verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantirela continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti lapotestà genitoriale o loro delegati.

Qualora [...] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da partedel personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria ...

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighicontrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descrittasomministrazione.

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