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Diamo risposta ai quesiti di molti in merito alle ferie dei collaboratori scolastici assunti con contratto COVID: avvicinandosi la data di scadenza della supplenza – di solito coincidente con il termine delle lezioni – è bene aver presente quali norme le regolano. Al momento non è stato individuato alcun dispositivo di proroga tout court, mentre si pensa già al prossimo anno scolastico.

Questo lo si può evincere dalla lettura del  decreto di Modifica all’assegnazione di ulteriori contratti di personale docente e ATA dell’USR Lazio del 4 febbraio 2021

dice l’USR ( riprendendo la norma contrattuale):

DATO ATTO che, in applicazione del citato articolo 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.»

DATO ATTO che, conseguentemente, il personale docente può chiedere il pagamento delle ferie maturate, nel limite di quelle eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo del proprio contratto;

DATO ATTO che i contratti sino all’8 giugno o sino al 30 giugno non consentono di fruire ferie per, rispettivamente, 10 e 11 giorni;

DATO ATTO che, viceversa, il personale collaboratore scolastico può sempre fruire le ferie, salvo il caso di interruzioni imprevedibili del contratto, e, dunque, non può chiedere di monetizzare quelle non fruite;”

Specifiche per  docenti ed ATA

Il personale docente è tenuto a chiedere il pagamento delle ferie solo per i giorni eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche, di cui ha potuto usufruire all’interno del contratto.

Il collaboratore scolastico può sempre fruire delle ferie, e dunque non può chiedere eventuale monetizzazione.

Quindi il termine ultimo per fruire delle ferie diventa, per il collaboratore scolastico assunto con contratto Covid, l’ultimo giorno di lezione ovvero l’ultimo giorno di contratto (stabilito dal calendario regionale).

Pubblicato in Notizie: UIL Scuola

Docenti, educatori, personale scolastico e genitori. Siete tutti invitati a partecipare al nuovo corso organizzato da A.D.A. Alessandria.

"Scuola 1 – Bullismo 0: strumenti pedagogici e non solo per contrastare il bullismo e il cyberbullismo a scuola e in famiglia"

ORARIO INCONTRI dalle 17 alle 19 (per tutte le date)

CALENDARIO INCONTRI:


1° incontro: 25 marzo 2019
Dott.ssa Alessia Bobbio, Pedagogista specializzata in apprendimento e Media Education
Titolo: Bulli non si nasce, si diventa. Incontro teorico pratico di contestualizzazione del fenomeno del bullismo, dinamiche e ruoli.

2° incontro: 28 marzo 2019
Roberto Cuccu, Sostituto Commissario Polizia di Alessandria
Titolo: Cyberbullismo: la nuova legge e l'ammonimento da parte del Questore

3° incontro: 4 aprile 2019
Roberto Cuccu, Sostituto commissario Polizia di Alessandria
Titolo: Contrastare azioni di cyberbullismo attraverso un corretto uso della privacy, della reputazione online e delle misure di sicurezza

4° incontro: 11 aprile 2019
Dott.ssa Alessia Bobbio, Pedagogista specializzata in apprendimento e media education
Titolo: "In classe ho un alunno che...": incontro di intervisione sulle strategie possibili per gestire la classe e prevenire fenomeni di bullismo.

5° incontro: 9 maggio 2019
Dott.ssa Luisa Piarulli, Pedagogista e docente di Pedagogia all'Università Cattolica di Milano e nelle scuole superiori di secondo grado
Titolo: Il bullismo, da demonizzazione a risorsa

6° incontro: 16 maggio 2019
Michele Maranzana, docente ed esperto di cinema
Titolo: Strumenti per contrastare il bullismo – spunti utili da portare in classe

Il corso si svolgerà nella sede UIL di Alessandria, Via Fiume 10 AL.

Istruzioni per le persone interessate a partecipare:
- I docenti in ruolo devono iscriversi sulla piattaforma SOFIA
- I docenti non in ruolo, supplenti, personale non docente devono iscriversi mandando una mail all'indirizzo seguente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

La quota di partecipazione al corso è pari a 20 euro a persona e consiste nel tesseramento all'associazione promotrice del progetto, A.D.A. di Alessandria.

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Articolo di Paolo Pizzo

Quale differenza c'è tra sospensione attività e chiusura? E se non si raggiungono i 200 giorni di lezione? Gli insegnanti devono recuperare i giorni di chiusura?

I poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente dei prefetti che sono i rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l'ordine, la sicurezza o l'incolumità pubblica.

1. LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

T ale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti).

I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l'obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà "giustificare" l'assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).

2. LA CHIUSURA DELLA SCUOLA

Può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari ( nevicate, alluvioni, disinfestazioni, elezioni politiche ecc .) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l'accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica .

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere "giustificate" e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero .

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l'art. 1256 del Codice civile, che recita:

"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento".

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato , in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev'essere "utile" a qualunque titolo: 180 giorni per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

Al riguardo si vuole anche ricordare una posizione del MIUR relativa alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2002/03.

La Circolare Ministeriale n. 95/2002, a proposito della coincidenza con la domenica del 1°settembre recita: "...la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all' intera retribuzione mensile".

3. SOLO SE LE ATTIVITÀ NON SONO SOSPESE E QUINDI SI SVOLGE REGOLARMENTE LEZIONE QUANTO DETTO SOPRA DECADE

Es. Ci sono state delle forti nevicate ma nonostante questo non sono intervenuti dei provvedimenti  di sospensione delle attività o di chiusura della scuola.

In questo caso il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà fruire dei congedi previsti dal Contratto: se è assunto a tempo indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni; se assunto a tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.

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Concorso riservato ai docenti abilitati e/o specializzati sul sostegno. il decreto è già disponibile insieme ai suoi contenuti. Le domande per partecipare al concorso saranno disponibili dal 20 febbraio 2018.

I candidati sceglieranno "al buio" la regione

Il concorso, che sarà il primo di tre voluti fortemente dalla ministra Fedeli, avrà l'obiettivo di sfoltire il precariato e le graduatorie, con la creazione di una graduatoria di merito su base regionale dove andranno a convergere tutti i vincitori. Ma, come scritto piùvolte da questa testata, tale procedura sembra lasciare molte zone d'ombra, con i dubbi che emergono sempre più ancora prima della pubblicazione del bando.

Fra le tante perplessità, come segnalato in precedenza, c'è quella relativa alla mancanza di dati riferiti al contingente dei posti vacanti e disponibili per regione. In questo modo, sarà difficile per gli aspiranti comprendere la scelta da fare.
Infatti, fino a questo momento, il Miur non ha reso pubblici i dati sulle disponibilità per classe di concorso, posto comune e di sostegno, come aveva promesso di fare, sul Portale Unico dei dati della Scuola. Si tratta del comma 136 della Legge 107 del 2015, la Buona Scuola, che istituisce appunto il Portale unico dei dati della scuola. Lo scopo è quello di mettere a disposizione dei cittadini per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, un accesso libero alle informazioni e ai dati della scuola senza autenticazione o identificazione. E nel novero di queste attività, rientra anche l'accesso libero per conoscere il numero di insegnanti assunti in ruolo per classe di concorso oppure il numero dei posti di sostegno disponibili e vacanti per ciascuna regione e provincia. Peccato che questo non è avvenuto, costringendo con ogni probabilità gli aspiranti a "scegliere al buio" la regione d'interesse.

Ad esempio, per il sostegno, gli unici dati disponibili, sono quelli sulle supplenze divulgati all'inizio dell'anno scolastico in corso: si tratta di dati non soltanto generali, poiché non suddivisi per regione, ma anche inevitabilmente parziali, in quanto non tengono conto delle numerose cattedre in deroga costituitesi solo ad anno inoltrato.

TUTTE LE INFO SUL CONCORSO DOCENTI ABILITATI 2018

Come si svolgeranno le prove

I candidati possono presentare domanda in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per i quali posseggono i requisiti.

Il concorso prevede una prova orale non selettiva e la costituzione, nelle varie regioni, di una graduatoria di merito per ogni classe di concorso/ambito e per il sostegno in base al punteggio della prova (max 40 punti) a cui si aggiunge quello di titoli e servizi (max 60 punti).

Prova orale non selettiva

La prova orale consiste in una lezione simulata e nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.

La prova orale valuta anche la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue

La prova orale verte sui contenuti indicati nell'allegato A al DM 95/16 relativamente alla scuola secondaria.

·         Per posto comune la prova valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

·         Per i posti di sostegno la prova valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

Punteggio della prova orale

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 40 punti: non è previsto un punteggio minimo. Alla capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera sono assegnati massimo 3 punti dei 40. Alle competenze sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono assegnati massimo 3 punti dei 40.

Tabella di valutazione di titoli e servizi

La tabella di valutazione è allegata al Decreto e prevede l'assegnazione di un massimo di 60 punti relativi a:

·         titolo di accesso: massimo 34 punti

·         ulteriori titoli professionali e culturali: massimo 25 punti

·         pubblicazioni: massimo 9 punti

·         servizi di insegnamento: massimo 30 punti.

Assunzione dei docenti inclusi nella graduatoria del concorso

I docenti inclusi in queste graduatorie saranno individuati sul 100% dei posti rimasti liberi dopo le assunzioni dal concorso 2016 e dalle graduatorie da esaurimento sia nel 2018/2109 che nel 2019/2020. Negli anni successivi la percentuale si riduce a favore del concorso riservato a chi ha tre anni di servizio e del concorso ordinario.

I docenti individuati saranno avviati al terzo anno del FIT (anno di prova): avranno una supplenza annuale in una scuola della regione, svolgeranno le attività previste dal decreto sul terzo anno FIT e saranno soggetti alla valutazione finale dell'anno di prova. Superato l'anno di prova saranno assunti, l'anno scolastico successivo, a tempo indeterminato.

I requisiti di ammissione

La possibilità di partecipazione anche per il personale già a tempo indeterminato a seguito sentenza della Corte Costituzione dell'8 novembre 2017; la possibilità di partecipazione partecipare al concorso, con riserva, per coloro che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero.

Nello specifico i requisiti di ammissione previsti sono:

1.  Sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n 259.

2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno;

3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.

4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.

Gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso sono disciplinati dai bandi.

Naturalmente i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

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Ricorso legale patrocinato da UIL Scuola Alessandria in convenzione con lo Studio Legale Pistilli – Reho & Associati per la Ricostruzione della carriera dell'intero periodo preruolo con recupero del terzo mancante.

Quindi  progressione carriera con richiesta di eventuali arretrati la dove si configura il calcolo del recupero primo scatto stipendiale del 3° anno in ruolo del vecchio tabellare stipendiale.

Tanti insegnanti e lavoratori Ata hanno il diritto di essere inquadrati in una fascia superiore dello stipendio rispetto a quella attuale, ma talvolta non ottengono questo risultato, almeno non immediatamente. E spesso non lo sanno.

INFATTI:   Con la ricostruzione, il servizio pre ruolo viene riconosciuto, ai fini economici, solo per i due terzi, mentre l'altro terzo (esempio:un anno su sette, due anni su dieci, quattro anni su dodici, sette anni su ventuno) non è riconosciuto.

Con le  immissioni in ruolo  Legge 13 luglio 2015 n. 107 di decine di migliaia di docenti che vantano un cospicuo periodo di pre ruolo, il riconoscimento del servizio congelato può essere anche sostanzioso.

Con la vertenza giudiziaria, che trova fondamento nelle recenti decisioni comunitarie in merito al Principio di non discriminazione tra servizio di ruolo e non di ruolo, si possono ottenere, nei limiti della prescrizione, sia l'avanzamento precoce della carriera, sia gli arretrati che partono in questo caso non dalla data del riconoscimento tardivo ma fin dall'inizio.

Per gli interessati all' Impugnazione ricostruzione di carriera e riconoscimento integrale servizio preruolo  si chiede di presentare i seguenti documenti:

copia documento d'identità

§  Copia contratto a tempo indeterminato di ruolo;

§  Copia domanda di ricostruzione di carriera con servizio allegato;

§  Copia decreto di ricostruzione di carriera;

§  Copia recente busta paga integrale..

NB : comunicare ogni dato relativo ad eventuali altri ricorsi per le medesime questioni

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Circolare Ministeriale in corso di emanazione

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO EVENTUALE REVOCA ENTRO IL 20 dicembre 2017

APERTURA FUNZIONI PREVISTA DAL 20 novembre 2017 ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON POLIS

Segreteria Nazionale UIL scuola – servizio organizzazione – novembre 2017

Informativa

Mentre fino all'anno scorso l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico era effettuato dagli Uffici Scolastici territoriali,per l'anno 2018 la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione è affidata direttamente dalle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun lavoratore.

Gli Uffici scolastici territoriali conseguentemente devono provvedere entro dicembre 2017 all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo presentate entro il 31 agosto 2000 da coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018 e che non sono state ancora definite.

Tale attività di ricognizione è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR. Al riguardo verrà emanata un'apposita circolare condivisa per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo.

I termini per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto alla pensione.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con l'apposita funzione, successivamente all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS. In merito potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

REQUISITI PRE FORNERO

La possibilità di presentare domanda di cessazione per ottenere la pensione anticipata con i requisiti pre Fornero riguarda solo ed esclusivamente i nati dal 1 settembre al 31 dicembre 1953 o successivi che alla data del 31 12 2011 avevano 40 anni di contribuzione.

Tutto il restante personale avendo raggiunto il limite ordinamentale di età, è stato già collocato a riposo con provvedimento d'ufficio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

v' Tutte le domande di cessazione dal servizio, e le loro eventuali revoche, del personale docente (compresi insegnanti di religione cattolica), educativo e ATA di ruolo devono essere presentate entro il 20 dicembre 2017 utilizzando esclusivamente la procedura POLIS istanze on line–domande di cessazione, presente sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it).

v' Le domande di cessazione dei Dirigenti scolastici devono essere presentate entro il 28 febbraio 2018 (art. 12 del CCNL Area V del 2010)

! Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se intendono cessare comunque o permanere in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

v' Continuano ad essere presentate in forma cartacea:

·         le domande del personale delle province di Trento, Bolzano e di Aosta da presentare alla sede scolastica di servizio che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali;

·         le domande di trattenimento in servizio;

·         le domande del personale in servizio all'estero (tale personale può scegliere di non utilizzare Polis).

v' Ricordiamo che per poter utilizzare la procedura web POLIS è necessaria la pre­ventiva registrazione al sistema seguendo le apposite funzioni presenti su "Istanze OnLine" nel sitowww.istruzione.it.

ATTENZIONE !!!

v' Oltre alla domanda di cessazione dal serviziodeve essere presentata direttamente dagli interessati la domanda di pensione all'INPS. - La compilazione e la presentazione della domanda di pensione dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:

·         compilazione della domanda on-line sul sitowww.INPS.it, previa registrazione;

·         compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un patronato;

·         presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato al n. 803 164.

! Le domande presentate in forma diversa da quella telematica non saranno prese in considerazione.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

( Per predisporre gli atti destinati all'INPS e per acquisire gli effetti delle cessazioni in organico di diritto, gli uffici sono tenuti ai seguenti adempimenti, la cui tempistica verrà definita con apposita circolare MIUR/INPS:

·         Ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo

Gli UST provvederanno, quale attività propedeutica agli scambi di informazioni tra INPS e MIUR, all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo presentate entro il 31/08/2000 con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 31/08/2018. Con apposita circolare saranno emanate le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle stesse.

·         Accertamento e convalida al SIDI

Solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'Inps le domande di

cessazione devono essere convalidate al SIDI, con apposita funzione.

Gli USR detteranno indicazioni operative agli UST e alle istituzioni scolastiche per

l'adozione dei provvedimenti di convalida.

( L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario privo dei requisiti prescritti, sarà comunicata all'interessato dall'INPS. I termini per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per tale comunicazione.

La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione eventualmente già inserita al SIDI.

( L'eventuale rifiuto o ritardo di accoglimento della domanda di dimissioni in presenza di procedimento disciplinare in corso deve essere comunicato agli interes-

sati entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

LE DOMANDE DI PART-TIME/PENSIONE

La domanda di part-time/pensione può essere presentata, sempre utilizzando esclusivamente la procedura POLIS - istanze on line entro il 20/12/2017:

( da coloro che hanno maturato/maturano entro il 31.12.2018 i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno raggiunto i 65 anni di età.

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

LE DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
OLTRE I LIMITI DI ETA'

Vf Il trattenimento in servizio può essere richiesto, in forma cartacea entro il 20 dicembre 2017:

·      da coloro che raggiungono 66 anni e 7 mesi di età al 31 agosto 2018 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.

! Il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione di vecchiaia: 20 anni (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994).

·      dal personale impegnato in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di paesi stranieri)

! il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più di due anni con provvedimento motivato del Dirigente scolastico e dell'USR

OPZIONE DONNA

1 Non è stato modificato il termine previsto per il possesso dei requisiti necessari che resta fissato al 31.12.2015.

Vf Ne consegue che possono presentare domanda di pensione di anzianità, optando per il calcolo con il sistema contributivo, le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 hanno maturato:

·      anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni)

·      età anagrafica pari o superiore a 57 anni

·      Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applica il sistema di calcolo contributivo

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

ì In applicazione dell'art. 72 comma 11 del DL 112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dall'art. 1 comma 5 della legge di conversione del DL 90/2014) l'Amministrazione può procedere, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, nei confronti di:

·      Personale che matura i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2018 (riforma Fornero) con il conseguimento (senza alcun arrotondamento):

- di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne

- di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini

! Tale personale dovrà essere obbligatoriamente collocato a riposo al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia al raggiungimento dell'età di 65 anni (art. 2 comma 5 DL 101/2013)

·      Personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2018

! Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

NOTA BENE

Vf I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.

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Con la formazione dei nuovi consigli di classe, i dirigenti scolastici individuano i coordinatori e i segretari verbalizzanti.

In buona sostanza in ogni consiglio di classe viene nominato un docente coordinatore che, in assenza del Ds, presiede il consiglio. Tale nomina è una delega fiduciaria del Ds ed è valida per l'intero anno scolastico. La retribuzione del ruolo del coordinatore viene decisa in contrattazione d'istituto, in cui, DS e Rsu, stabiliscono il numero di ore da attribuire ai compiti affidati al coordinatore di classe. In genere nelle varie contrattazioni d'Istituto si concedono da un minimo di 15 ad un massimo di 25 ore, pagate a 17,50 euro lorde l'ora, per retribuire i coordinatori con il fondo accessorio.

Il ruolo di coordinatore di classe assegnato dal Ds ad un docente della classe non è obbligatoria, quindi può essere rifiutata dallo stesso docente.

Invece è obbligatorio ricoprire, da parte di uno dei docenti del consiglio di classe, occasionalmente o anche stabilmente, ma sempre in assenza del Ds, la funzione di presidente del consiglio di classe. Non è possibile dimettersi o non accettare il ruolo di presidente e segretario verbalizzante del consiglio di classe, tranne che per oggettivi impedimenti. In ogni caso, se il dirigente scolastico è impossibilitato a presiedere un consiglio di classe, sarà sempre lo stesso Ds a decidere quale dei docenti del consiglio lo presiederà.

Obbligatoria è anche la funzione del segretario verbalizzante del consiglio di classe, tale delega è prevista dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994. Tale norma prevede che le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Il docente individuato alla verbalizzazione non può, salvo oggettivi impedimenti, rifiutarsi all'espletamento di tale ordine di servizio. Per la regolarità della seduta del consiglio di classe, la figura del Presidente e quella del Segretario sono obbligatorie e, in ogni caso, devono essere sempre distinte.

Nell'organizzazione del lavoro di molte scuole, i consigli di classe prevedono già in partenza la figura del coordinatore di classe e la figura del segretario verbalizzante. In particolare la figura del coordinatore, che non è ancora istituzionalizzata come obbligatoria dalla legislazione scolastica, deve essere inserita nel PTOF della scuola e regolarizzata nei suoi compiti e nella sua retribuzione nel contratto d'istituto.

Non è obbligatorio accettare, da parte dei docenti, le deleghe dei responsabili di plesso o quelle dei 2 collaboratori del dirigente scolastico e nessun obbligo di accettare esiste anche per fare parte del cosiddetto staff di direzione. In buona sostanza tutto quello che può essere retribuito con il fondo d'istituto può essere rifiutato in quanto non obbligatorio, mentre le funzioni come segretario verbalizzante e presidente di un consiglio di classe sono obbligatorie e potrebbero tranquillamente non essere retribuite con il fondo d'Istituto.

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Il nuovo anno scolastico si avvicina e con esso il periodo ideale per presentare la propria candidatura lavorativa nel mondo della scuola. Gli istituti scolastici spesso non hanno sufficienti risorse da reperire nelle graduatorie e devono risolvere il problema delle classi scoperte.

La domanda di messa a disposizione (MAD) è uno strumento fondamentale per aumentare la possibilità di lavorare nel mondo della scuola. È una candidatura spontanea e informale prevista dalla normativa scolastica italiana che può essere presentata presso tutte le scuole italiane, per diventare insegnante o personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), principalmente per un ruolo di supplenza.

È possibile in questo modo inviare la propria candidatura lavorativa in modo semplice, veloce ed efficace mediande posta PEC, con raccomandata A/R  o portarla di persona.

La messa a disposizione è inoltre un ottimo strumento per chi non è riuscito a iscriversi nelle graduatorie di III fascia; il termine di iscrizione è infatti scaduto il 24 giugno. Tutti coloro non presenti in graduatoria possono quindi utilizzare questo importante strumento, a disposizione di chiunque desideri insegnare o lavorare come DOCENTE o personale ATA presso gli istituti scolastici di tutta Italia.

Le domande di messa a disposizione sono inoltre valutate in base ai titoli e competenze acquisite quindi non è male aggiungere un Curriculum Vitae . Oltre il titolo di studio, infatti, vengono prese in considerazione competenze informatiche e linguistiche.Il periodo estivo è quindi ideale per preparare in modo ottimale la propria candidatura arricchendo il curriculum, prima di inviarla a tutte le scuole desiderate.

IN ALLEGATO I MODELLI DI  MESSA A DISPOSIZIONE da personalizzare!!!

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FERIE

Nessun lavoratore docente e ATA può essere obbligato a fruire di giorni di ferie nelle giornate di utilizzo  della scuola come seggio elettorale.

PERMESSI

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno).

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007.

La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007. Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.

Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell'art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo. Sono previste agevolazioni tariffarie, per treni, navi e aerei, per gli elettori sia in Italia che all'estero.

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Linee guida unitarie per l'applicazione del CCNI riguardante l'assegnazione alle scuole dei docenti titolari su ambito.

I punti cardine del CCNI:
Il CCNI sul passaggio da ambito a scuola è molto importante perché:
-  risolve, in coerenza con l'accordo sottoscritto a palazzo Vidoni tra governo e confederazioni, criticità e aspetti controversi della legge 107 attraverso la negoziazione
- promuove collegialità delle scelte e partecipazione
- assicura regole chiare e correttezza di procedure
- rispetta il principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa
- valorizza il ruolo del collegio dei docenti nell'esercizio pieno della autonomia scolastica.

Non vi sono da individuare "criteri", ma "requisiti" (titoli ed esperienze professionali) all'interno di un ventaglio che è lo stesso Contratto a indicare. I requisiti sono scelti dal Collegio docenti, su proposta del Dirigente scolastico, tramite delibera specifica, fra quelli contenuti nell'Allegato A del CCNI. Il Collegio docenti ne può scegliere fino a sei (da uno a sei). Non è previsto alcun tipo di colloquio, è pertanto valorizzato il protagonismo collegiale.
A. Si segnala l'opportunità di limitarsi alla individuazione di pochi requisiti per rendere maggiormente esplicite le priorità su cui la scuola ha impostato il suo PTOF e il suo PDM.
B. Nella medesima delibera il Collegio individua i criteri oggettivi che saranno pubblicati nell'avviso rivolto ai docenti che aspirano ad essere assegnati alla scuola e che saranno alla base dell'esame comparativo dei requisiti dei candidati da parte del Dirigente scolastico.
C. Si suggerisce che i criteri oggettivi per l'esame comparativo indichino la prevalenza della candidatura con il maggior numero di requisiti e, in caso di parità di numero di requisiti, la prevalenza del punteggio di mobilità (per i docenti trasferiti su ambito) o di graduatoria di merito/esaurimento (per i docenti neo immessi in ruolo). Il punteggio è comprensivo sia dell'esperienza professionale maturata sia dei titoli culturali o accademici; è inoltre già disponibile e verificato dall'amministrazione.
D. Nel caso in cui il Collegio, su proposta del Dirigente, alla luce dei contenuti e degli obiettivi del PTOF e del piano di miglioramento ritenga che non si ravvisi la necessità di disporre di personale in possesso di peculiari e specifici titoli e/o requisiti di esperienza professionale, deliberando di conseguenza in tal senso, il Dirigente scolastico procede alla pubblicazione di un avviso con cui comunica che l'individuazione del candidato avverrà in base al maggior punteggio nelle operazioni di mobilità.

È indispensabile sottolineare che, in caso di mancata espressione da parte del collegio regolarmente convocato, per rifiuto pregiudiziale a deliberare, il Dirigente ai sensi di quanto prevede il CCNI è legittimato a procedere autonomamente.
E. Al fine di evitare ripetute riunioni del Collegio docenti nelle scuole dove insistono diversi gradi di scuola (Istituti Comprensivi) con tempistiche diverse per la mobilità, come precisato nella nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017 e successive integrazioni, è consigliabile adottare un'unica delibera.
F. In questo quadro la RSU può svolgere un ruolo importante anche attraverso il coinvolgimento dei colleghi prima del collegio, convocando una apposita assemblea sindacale. Nel caso di RSU docente il suo contributo si realizza anche nella partecipazione diretta all'organo collegiale.
Ricordiamo peraltro che la RSU ha diritto all'informativa sugli organici e sui posti vacanti sia prima che dopo i trasferimenti.


Sequenza operativa:


1. Il Dirigente Scolastico, definita la pianta organica e verificate le diverse disponibilità, convoca il Collegio docenti (convocazione eventualmente preceduta da riunioni per dipartimenti/settori) almeno 20 giorni prima della pubblicazione dei movimenti secondo le scadenze previste dal MIUR
2. Il Collegio docenti, preso atto della proposta avanzata dal Dirigente Scolastico, la discute nel merito, valuta eventuali integrazioni e/o proposte alternative e delibera sia rispetto alla tipologia che rispetto al numero dei requisiti da pubblicare nel successivo avviso. La delibera indica anche il criterio oggettivo che il DS utilizzerà per la comparazione dei requisiti in presenza di più docenti che hanno fatto domanda alla scuola e sono in possesso di pari numero di requisiti.
3 La delibera va assunta entro 7 giorni dalla prima convocazione nel caso in cui il collegio dei docenti deliberi un aggiornamento
4. Il Dirigente Scolastico, in attuazione della delibera del Collegio docenti (ai sensi sia dell'art. 25 c. 2 del D.lgs 165/01 che dell'art. 16 c. 2 del DPR 275/99) pubblica l'avviso, come previsto dalla tempistica indicata dal MIUR, almeno 10 giorni prima della pubblicazione dei movimenti relativi a quel grado di scuola. L'avviso dovrà riguardare i posti disponibili nella scuola e dovrà indicare non solo il numero e la tipologia degli stessi, ma anche i requisiti e i criteri oggettivi deliberati per l'eventuale comparazione degli stessi in presenza di più domande.
5. Qualora, a seguito della pubblicazione dei movimenti e tenendo conto anche delle operazioni prioritarie di competenza degli USP nei confronti dei docenti aventi diritto alle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI sulla mobilità, si dovesse modificare la disponibilità dei posti inizialmente previsti, il Dirigente Scolastico aggiornerà tempestivamente l'avviso. In presenza di un numero maggiore o minore di posti disponibili della stessa tipologia già prevista, il Dirigente Scolastico provvederà ad aggiornare solo il numero. In caso, invece, di nuove disponibilità non previste inizialmente, il DS procede eventualmente a riattivare le procedure di cui ai precedenti punti 1 e 2, purché non siano ancora terminate le attività didattiche (30 giugno). Qualora i tempi non rendessero possibile riattivare le procedure, l'assegnazione dei docenti su queste ulteriori e diverse disponibilità avverrà a cura dell'USP competente sulla base del punteggio della mobilità.
6. Entro la scadenza unica indicata dal MIUR, e sulla base dell'esame comparativo dei requisiti fatto in base al criterio oggettivo sarà indicato nella delibera del Collegio docenti, i Dirigenti Scolastici individuano il docente al quale avanzare la proposta di passaggio alla scuola. Solo in presenza di rifiuto da parte del docente utilmente collocato, o in caso di accettazione di assegnazione in altra scuola da parte dello stesso, il Dirigente Scolastico procederà a formulare la proposta al docente che segue.

Roma, 11 maggio 2017

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