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Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.
L'Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
CONGEDI COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
I beneficiari sono i genitori:


Lavoratori dipendenti privati
✓ Chi sono
o Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19


✓ Come fare domanda:


o I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.
o I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
o I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
o I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS:

✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
o Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
✓ Come fare domanda:

o I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.


Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
o Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva
✓ Come fare domanda:
o I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all'INPS.
o La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
IMPORTANTE:
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese

Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati
✓ Chi sono
o lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
✓ Come fare domanda:
o Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
o Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all'INPS.
o La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Il bonus spetta:
✓ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
✓ anche in caso di adozione e affido preadottivo;
✓ oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
✓ è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all'INPS)
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).
Lavoratori dipendenti Pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
• Medici;
• Infermieri;
• Tecnici di laboratorio biomedico;
• Tecnici di radiologia medica;
• Operatori sociosanitari
• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tali soggetti, il bonus:
✓ è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
✓ l'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
IMPORTANTE:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:
✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:
✓ per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;
✓ avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.
La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:
✓ WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";
✓ CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
✓ PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting
Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > "Libretto Famiglia link". Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando "l'appropriazione" delle somme nell'ambito di tale procedura.

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A emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, vogliamo innanzitutto ringraziare tutti i lavoratori in prima linea in questi giorni così difficili. Pensiamo ovviamente al personale sanitario, ma anche alle lavoratrici e ai lavoratori dei trasporti, che stanno continuando in condizioni per nulla semplici a garantite la mobilità delle persone e delle merci.

Ferrovieri e lavoratori degli appalti accessori e complementari, autoferrotranvieri, tassisti e lavoratori del noleggio, portuali, marittimi, lavoratori del merci logistica ed autotrasporto, lavoratori della viabilità e del trasporto aereo, operatori dei servizi ambientali. Persone delle quali spesso ci si dimentica e senza i quali invece il Paese cadrebbe nel baratro.

"La Repubblica italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti." Dal 23 gennaio 2020 una serie di Paesi fuori dalla Cina avevano registrato fenomeni da infezione da Covid-19. Dal 21 febbraio in Italia c'è stata un'escalation che ha portato in poco più di 15 giorni all'accertamento di 12.462 casi alle ore 18:00 di ieri 11 marzo 2020.

Il diritto alla mobilità, anch'esso previsto dalla nostra Costituzione all'art. 16, stabilisce che "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza"

Muovendo da tali presupposti chiediamo al Governo di tutelare prima di tutto la salute delle cittadine e dei cittadini italiani compresa quella di chi in queste difficili giornate continua a fare il proprio lavoro.

Le misure varate ieri sera, seppur più stringenti, per quella che è la velocità di contagio non sono sufficienti a bloccare il virus in tempi compatibili. A fronte del crescere della pandemia, riteniamo che sia ora necessario che le misure di contenimento del virus diventino più stringenti, anche sull'esempio di quanto avvenuto in Cina, dove la pandemia è quasi sotto controllo.

In attesa di tali provvedimenti chiediamo :

• Che per le lavoratrici e i lavoratori la cui presenza nella sede di lavoro non sia indispensabile sia attivato lo smart working previsto dai Ccnl e dai DPCM 8 Marzo 2020 e successivi;

Garanzia di un reddito per coloro che pur rimanendo a casa non potranno usufruire di questa possibilità. E' necessario che il Governo agisca con urgenza affinché si possa partire con accordi tra Sindacati e Aziende per l'accesso agli ammortizzatori sociali;

• Che per il Trasporto Aereo che era già in crisi prima dell'emergenza da Covid-19, con Alitalia e Air Italy tra i casi più noti, si definiscano ammortizzatori sociali specifici per tutta la filiera e il rifinanziamento in tempi brevissimi il Fondo di solidarietà del settore;

• Che le regioni intervengano sul Trasporto pubblico locale e sul trasporto Ferroviario Regionale con un'ulteriore stretta, prevedendo che vengano effettuati solo servizi minimi in fasce orarie utili;

• Che si continui a garantire la filiera del trasporto delle merci dando però priorità ai generi essenziali per il Paese come alimentari, approvvigionamenti per gli ospedali e ai farmaci, ai carburanti ecc.. e comunque garantendo a tutti i lavoratori coinvolti idonee misure di prevenzione e di protezione.

Il settore dei trasporti è strategico per questo è necessario che aziende e istituzioni adottino tutte le misure che possano limitare il diffondersi del contagio e del panico che rischia di creare danni ancora maggiori. IL DPCM prevede che le aziende adottino specifici protocolli di sicurezza per garantire coloro che dovranno continuare a lavorare. Le nostre strutture e le RSU/ RSA chiederanno confronti specifici sulla materia in assenza dei quali agiremo a tutela dei lavoratori.

Pubblicato in Notizie: UIL Trasporti

Eurispes ha reso pubblici i risultati del Rapporto Italia 2020

Tra le Istituzioni, "volano" i sindacati  con un +8,5%. Inoltre vanno oltre il 50% e seguono un trend positivo di consensi le associazioni dei consumatori (dal 53% del 2019 al 58,4%; +5,4%); le associazioni di volontariato (dal 64,2% al 70%; +6,2%); la Chiesa cattolica (dal 49,3% al 53,4%; +4,1%); il sistema sanitario (dal 62,3% al 65,4%; +3,1%). Di segno positivo anche i risultati delle associazioni degli imprenditori, passate dal 43,2% dei consensi nel 2019 al 49,4%. I sindacati avanzano di ben 8,5 punti (dal 37,9% al 46,4%); le altre confessioni religiose aumentano di 10 punti (dal 29,8% al 40,2%). In lieve calo, il sistema scolastico che passa dal 67,4% al 65% e la Protezione Civile dal 79,2% al 77,8%. Stabili partiti (dal 27,2% al 26,6%) e Pubblica Amministrazione (dal 34,7% al 34,3%).

Il Rapporto Italia 2020 dell'Eurispes riserva un passaggio all'andamento della fiducia degli italiani nelle Istituzioni: per i Sindacati si è passati dal 17,2 del 2012, il peggior dato dell'ultimo decennio, al 46,4% del 2019. Un risultato importante che ci conforta circa l'efficacia della nostra azione sindacale, fondata esclusivamente sul merito delle nostre proposte e delle nostre rivendicazioni.

Peraltro, la Uil aveva già avuto un concreto riscontro di questo trend positivo, avendo registrato, negli ultimi anni, una costante crescita sia dei propri iscritti sia dei consensi ottenuti in occasione delle elezioni delle Rsu. L'esito di questa ricerca, messa in campo da un Istituto prestigioso come l'Eurispes, è un ulteriore sprone a proseguire instancabilmente nel nostro impegno a difesa dei diritti e degli interessi dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani in cerca di lavoro, nella prospettiva della crescita del Paese.

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La decisione di esternalizzare la gestione dei 14 cimiteri del Comune di Alessandria preoccupa e suscita le reazioni della UIL FPL e della RSU UIL. La preoccupazione è tutta per i dipendenti comunali che da anni sono impegnati a svolgere i servizi cimiteriali. La nuova ditta appaltataria potrebbe assorbire il personale ora in forze, ma ancora non c'è nessuna certezza e anche se questa ipotesi si verificasse i dipendenti vedrebbero cambiare il proprio contratto, passando dal contratto del pubblico impiego a un contratto privato.

La Segreteria UIL FPL di Alessandria, insieme ai segretati della Funzione Pubblica di CGIL e CISL, contesta all'Amministrazione comunale di Alessandria di non aver convocato né informato i rappresentanti sindacali, impedendo così un legittimo confronto, comportamento antisindacale, chiedendo quindi di aprire il confronto tra le parti come contrattualmente previsto. In merito al nuovo indirizzo programmatico per la gestione dei cimiteri alessandrini la UIL FPL ribadisce l'interesse per i lavoratori e spera di poter raggiungere un accordo a tutela della loro professionalità.

Ancora una volta i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono vittima di una gestione poco attenta e oculata e si trovano in attesa di risposte e garanzie.

Per questa ragione oggi i Segretari della Funzione Pubblica invieranno unitariamente all'Amministrazione Comunale, tramite l'avvocato Volante, una richiesta di ritiro in autotutela delle D.G.C. del 15/11/2018 n.290 e DGC del 14/03/2019 n. 61 DCC del 16/05/2019 n.71

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Cambia l'appalto in mensa, la Uiltucs vince: reintegrati i lavoratoridi masterUILTuCS vince ancora! Importante conferma della Corte di Appello dell'ordinanza emessa del Tribunale di Torino circa il licenziamento operato ai danni di sei lavoratori della mensa di un ospedale da parte dell'azienda subentrata nell'appalto.

Il Tribunale ha ribadito che, in questo caso, si configura trasferimento di azienda, con applicazione dell'art. 2112 codice civile; ne consegue che, ai fini dell'anzianità di servizio, deve farsi riferimento al periodo di lavoro complessivamente prestato nelle varie gestioni e che, nel caso di licenziamento illegittimo, si applica la normativa connessa alla data di assunzione originaria (art. 18 legge 300/1970 ante riforma).

Risultato: i lavoratori sono stati reintegrati nel posto di lavoro e hanno ricevuto un risarcimento economico.

Se è pur vero che non è possibile considerare genericamente tutti i casi di cambio di appalto come trasferimenti di azienda, è indubbio che la riforma del D. Lgs. 276/2003 ha rafforzato tale possibilità; analogamente, molte sentenze europee hanno affermato il valore della tutela occupazionale e delle condizioni contrattuali che possono essere garantite attraverso le norme in tema di trasferimento di ramo e/o di azienda, anche nei casi in cui il peso dell'elemento "lavoro" prevalga sui tradizionali fattori patrimoniali (beni, strutture ecc.).

Pubblicato in Notizie: UILTuCS

No al licenziamento della lavoratrice nel periodo protetto per chiusura reparto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22720 del 28 settembre 2017, afferma l'illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro a una dipendente durante il periodo di gravidanza (c.d. periodo protetto), per chiusura del reparto cui era addetta, nel corso di una procedura di licenziamento collettivo, pur avendone posticipato gli effetti a epoca successiva al compimento del primo anno di vita del figlio.

Ritiene la Cassazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla società datrice di lavoro, che la chiusura del solo reparto di contact center presso cui prestava attività la lavoratrice, non legittimasse il licenziamento, secondo un precedente indirizzo che sosteneva un'interpretazione estensiva della "cessazione dell'attività aziendale" (art. 54, comma 3, lettera b), del T.U. n. 151/2001) anche alla "cessazione di un reparto" dotato di autonomia funzionale, come nel caso di specie (v. sentenza n. 23684/2004 ).

Viene così confutato tale orientamento giurisprudenziale in quanto le uniche eccezioni che consentono il licenziamento sono quelle indicate espressamente dal citato art. 54. La cessazione totale dell'attività aziendale rappresenta un principio rigoroso non estensibile.

Si rileva, inoltre, nella sentenza che l'aver rimandato gli effetti del recesso ad un'epoca successiva al compimento del primo anno di vita del figlio (termine del periodo protetto), non vale a modificare i tratti essenziali della fattispecie normativa e del relativo quadro sanzionatorio giacché, attraverso tale espediente, risulta di fatto frustrato lo scopo di tutelare il diritto alla serenità della gestazione, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 61 del 1991 aveva posto a fondamento della tutela.

Pertanto, "in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento dettato dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54 - secondo cui è vietato il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - prevista dall'art. 54, comma 3, lett. b), del medesimo decreto, opera nell'ipotesi di cessazione di attività dell'azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica...".

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Un'ipotesi che starebbe valutando il Governo per reintrodurre la flessibilità in uscita prevedrebbe un taglio lineare dell'assegno pensionistico.In uno studio UIL abbiamo simulato l'effetto che questo taglio avrebbe sulla pensione e il risultato sarebbe una perdita significativa e disincentivante, totalmente a scapito dei lavoratori. Infatti, il richiedente nel caso di un anno di anticipo con un trattamento di 13.000 € lordi annui vedrebbe la propria pensione tagliata di 520 € l'anno; se anticipasse di due anni, il taglio sarebbe di 1.040 €; con tre anni di anticipo perderebbe 1.560 €. Nell'ipotesi di un trattamento di 19.500 € lordi annui dovrebbe rinunciare a 780 € per un anno di anticipo, a 1.560 € per due anni di anticipo, ed infine con 3 anni di anticipo a 2.340 €. Ricordiamo inoltre che tali perdite opererebbero dal momento del pensionamento per tutto il resto della vita del richiedente.

Per la UIL bisogna reintrodurre la flessibilità di accesso alla pensione a partire dai 62 anni. Il sindacato è pronto ad un confronto.

Chiediamo, dunque, al Governo l'apertura in breve tempo di un dialogo per poter individuare la via migliore da perseguire, evitando gli errori commessi nel recente passato.

Definire una soluzione utile e positiva metterebbe fine alla confusione esistente.

Studio completo in allegato.

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Mercoledì, 02 Luglio 2014 02:00

Comunicato stampa unitario situazione Terzo Valico

Ieri si è svolto l'incontro presso la Prefettura di Alessandria con all'ordine del giorno la delicata situazione dei 50 lavoratori a rischio licenziamento attualmente
occupati presso il Cantiere di Voltaggio (Terzo Valico). Erano presenti CGIL CISL e UIL, i rappresentanti di categoria degli Edili, ed i rispettivi delegati. All'incontro non era presente Cociv la quale ha però fatto sapere di essere disponibile sin da subito a partecipare ad eventuali altri incontri. Le OO.SS. hanno espresso grande preoccupazione per la sorte dei lavoratori e hanno chiesto al Prefetto di fare in modo che Cociv si faccia carico della soluzione relativa ai dipendenti.

Le rappresentanze interne hanno fatto presente che un percorso va individuato in  tempi brevi, a fronte del fatto che venerdì termineranno i lavori di messa in sicurezza, ed è comprensibile l'esigenza di elementi di garanzia entro quella data.

Il Prefetto prendendo atto dell'esigenza dei lavoratori ha garantito il suo impegno a ricercare nei tempi più rapidi possibili delle soluzioni.

Per le OO.SS. è fondamentale che il nostro territorio, nel suo insieme,  sappia fare massa critica, garantendo, oltre al rispetto della legalità (irrinunciabile) anche i necessari elementi di garanzia sociale.

Non è proponibile nessun atteggiamento rinunciatario in questo senso.

Alessandria 01/07/2014

Fillea – Filca - Feneal                                              CGIL-CISL-UIL

Cogliandro – Lupo – Del Bello                   Paparatto – Ferraris - Gregori

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