No al licenziamento della lavoratrice nel periodo protetto per chiusura reparto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22720 del 28 settembre 2017, afferma l'illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro a una dipendente durante il periodo di gravidanza (c.d. periodo protetto), per chiusura del reparto cui era addetta, nel corso di una procedura di licenziamento collettivo, pur avendone posticipato gli effetti a epoca successiva al compimento del primo anno di vita del figlio.
Ritiene la Cassazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla società datrice di lavoro, che la chiusura del solo reparto di contact center presso cui prestava attività la lavoratrice, non legittimasse il licenziamento, secondo un precedente indirizzo che sosteneva un'interpretazione estensiva della "cessazione dell'attività aziendale" (art. 54, comma 3, lettera b), del T.U. n. 151/2001) anche alla "cessazione di un reparto" dotato di autonomia funzionale, come nel caso di specie (v. sentenza n. 23684/2004 ).
Viene così confutato tale orientamento giurisprudenziale in quanto le uniche eccezioni che consentono il licenziamento sono quelle indicate espressamente dal citato art. 54. La cessazione totale dell'attività aziendale rappresenta un principio rigoroso non estensibile.
Si rileva, inoltre, nella sentenza che l'aver rimandato gli effetti del recesso ad un'epoca successiva al compimento del primo anno di vita del figlio (termine del periodo protetto), non vale a modificare i tratti essenziali della fattispecie normativa e del relativo quadro sanzionatorio giacché, attraverso tale espediente, risulta di fatto frustrato lo scopo di tutelare il diritto alla serenità della gestazione, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 61 del 1991 aveva posto a fondamento della tutela.
Pertanto, "in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento dettato dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54 - secondo cui è vietato il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - prevista dall'art. 54, comma 3, lett. b), del medesimo decreto, opera nell'ipotesi di cessazione di attività dell'azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica...".