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Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, molte sono le novità in tema di lavoro.

Dal 1 gennaio di quest’anno, viene reso strutturale il congedo obbligatorio di 10 giorni per i padri lavoratori dipendenti, nonché un ulteriore giorno di congedo facoltativo (art. 1, comma 134,  L.Bilancio). 

Sempre a partire da gennaio 2022, viene estesa di ulteriori 3 mesi l’indennità di maternità e  paternità degli autonomi a condizione che, nell’anno precedente il periodo di maternità, abbiano  dichiarato un reddito inferiore a € 8.145. La circolare INPS elenca le categorie di autonomi che possono far richiesta della proroga dell’indennità: lavoratrici/lavoratori iscritti a Gestione Separata  Inps, lavoratrici/lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni autonome INPS, libere/liberi professionisti  (art. 1, comma 239, L.Bilancio). 

Vengono, inoltre, dettate dall’Istituto le istruzioni del periodo transitorio, stabilendo che al fine di  poter fruire degli ulteriori 3 mesi di indennità, i periodi di maternità/paternità devono essere iniziati  in data coincidente o successiva al 1/1/2022 oppure in data antecente il 1/1/2022 e ancora in corso  a tale data. Viceversa, non saranno indennizzabili i periodo di maternità/paternità conclusi prima del 1/1/2022.  

 

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

Anche per il 2018 sono diverse le agevolazioni previste a sostegno della natalità e della genitorialità e alcune di esse sono concesse indipendentemente dal reddito.

La legge di Bilancio 2018 ha rinnovato anche per quest'anno il bonus bebè da 80 euro al mese (960 euro annui), ma solo per il primo anno di vita del bambino o per il primo anno di ingresso a seguito dell'adozione, anziché fino ai tre anni come precedentemente previsto. L'assegno è stato introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015 e ne beneficiano le famiglie con un reddito ISEE sotto i 25.000 euro l'anno. L'importo è raddoppiato a 160 euro al mese (1.920 euro annui) quando il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2017 anche per il 2018, raddoppiando la sua durata da due a quattro giorni nell'anno in corso, da godere anche in via non continuativa. Questo congedo è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della stessa al proprio congedo. Sempre nel 2018 il padre potrà godere anche di un giorno di congedo facoltativo, condizionato però all'accordo con la madre, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio. Per questi cinque giorni di congedo il padre ha diritto a un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.

Un contributo di 600 euro mensili, destinati al pagamento di asili nido o baby sitting, viene concesso a tutte le lavoratrici madri (dipendenti e autonome) che, per ottenerlo rinunciano totalmente o parzialmente ai mesi di congedo parentale loro spettanti. La legge di Bilancio 2017 lo ha esteso anche al 2018.

Un buono asili nido, di 1.000 euro su base annua, corrisposto per undici mensilità, è attribuito dal 2017 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati, e anche per forme di supporto a casa per i bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Questo bonus, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, non è subordinato a limiti di reddito e non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per il contributo asili nido o baby sitting di 600 euro mensili (sopra riportato). Non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (v. in questo sito news del 2/2/2018).

Un premio alla nascita o bonus mamme, di 800 euro una tantum, è riconosciuto dal 1° gennaio 2017 per ciascun figlio nato o adottato a tutte le madri indipendentemente dal possesso di un determinato limite di reddito. Il premio, previsto dalla legge di Bilancio 2017, è corrisposto su domanda della futura madre già al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

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In relazione alla fattispecie dei congedi, nella più ampia politica di sostegno alla genitorialità, e fermo restando l'applicazione del Testo Unico maternità/paternità (d.lgsn. 151 del 2001), riteniamo opportuno fornire una nota di lettura di quella che è stata la modifica più rilevante della normativa di questi ultimi anni: il riconoscimento del congedo obbligatorio per i padri, istituito dalla Legge Fornero  nel 2012.

La legge 28 giugno 2012 n. 9 (Legge Fornero), all'articolo 4, comma 24 ha istituito, per la prima volta e in via sperimentale per il triennio 2013/2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo fruibili dal padre lavoratore

dipendente -anche adottivo e affidatario-, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La durata è di un giorno di congedo obbligatorio e uno facoltativo (alternativo alla madre), retribuiti al 100%.

L'art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha disposto la proroga di tali congedi anche per l'anno 2016, aumentando il congedo obbligatorio del padre da uno a due giorni, lasciando invariato quello facoltativo, sempre alternativo alla madre.

La legge di Bilancio 2017 (all' articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha prorogato solo il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti - anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017- ed ha previsto, per l'anno 2018 e quindi per le nascite dal 1° gennaio 2018, l'aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni, anche non continuativi, più il ripristino di un giorno facoltativo sempre alternativo alla fruizione da parte della madre.

E' necessario specificare, però, che per i padri dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tale normativa non è direttamente applicabile: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica- ha chiarito che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, relativamente all'art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012 (legge Fornero), sino all'approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati dal d.lgs n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto.

Ricordiamo che per fruire del congedo obbligatorio, i padri lavoratori dipendenti devono presentare la domanda esclusivamente sui canali telematici dell'INPS attraverso:

· la modalità di accesso automatico online del sito INPS;

· il Contact center al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164

164 da rete mobile;

· tramite i patronati.

La legge di bilancio 2018 non ha previsto proroghe per il 2019, quindi questi 4 gg di congedo obbligatorio per i padri, validi solo per il 2018, confermano ancora una volta una scarsa attenzione alle politiche di sostegno alla genitorialità.

Fraterni saluti.

La Segretaria Confederale

(Silvana Roseto)

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L'Inps, con il messaggio n. 3980 del 3 ottobre 2016, comunica che l'applicazione per l'invio telematico delle domande di maternità è stata integrata per acquisire quelle di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 128/2016, esplicativa delle novità contenute nel D.Lgs. n. 80/2015.

Si ricorda che questo decreto ha introdotto per i padri lavoratori autonomi il congedo di paternità quando la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma, in presenza delle casistiche previste dall'art. 28 del T.U. n. 151/01: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre, come già previsto per i lavoratori dipendenti.

È lavoratore autonomo (padre o madre): l'artigiano; il commerciante; il coltivatore diretto, il colono,il mezzadro, l'imprenditore agricolo a titolo principale; il pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Anche nei casi di adozione e affidamento, ora regolamentati per le madri lavoratrici autonome in analogia a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell'indennità giornaliera per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), nelle citate ipotesi di cui all'art. 28.

Le lavoratrici e i lavoratori interessati possono rivolersi agli Uffici del Patronato Ital Uil per consulenza e assistenza gratuite e per l'inoltro in via telematica delle domande

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