Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, molte sono le novità in tema di lavoro.
Dal 1 gennaio di quest’anno, viene reso strutturale il congedo obbligatorio di 10 giorni per i padri lavoratori dipendenti, nonché un ulteriore giorno di congedo facoltativo (art. 1, comma 134, L.Bilancio).
Sempre a partire da gennaio 2022, viene estesa di ulteriori 3 mesi l’indennità di maternità e paternità degli autonomi a condizione che, nell’anno precedente il periodo di maternità, abbiano dichiarato un reddito inferiore a € 8.145. La circolare INPS elenca le categorie di autonomi che possono far richiesta della proroga dell’indennità: lavoratrici/lavoratori iscritti a Gestione Separata Inps, lavoratrici/lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni autonome INPS, libere/liberi professionisti (art. 1, comma 239, L.Bilancio).
Vengono, inoltre, dettate dall’Istituto le istruzioni del periodo transitorio, stabilendo che al fine di poter fruire degli ulteriori 3 mesi di indennità, i periodi di maternità/paternità devono essere iniziati in data coincidente o successiva al 1/1/2022 oppure in data antecente il 1/1/2022 e ancora in corso a tale data. Viceversa, non saranno indennizzabili i periodo di maternità/paternità conclusi prima del 1/1/2022.