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Giovedì, 18 Gennaio 2018 09:40

Quattro giorni di congedo per i padri nel 2018: come fare domanda e a chi rivolgersi

In relazione alla fattispecie dei congedi, nella più ampia politica di sostegno alla genitorialità, e fermo restando l'applicazione del Testo Unico maternità/paternità (d.lgsn. 151 del 2001), riteniamo opportuno fornire una nota di lettura di quella che è stata la modifica più rilevante della normativa di questi ultimi anni: il riconoscimento del congedo obbligatorio per i padri, istituito dalla Legge Fornero  nel 2012.

La legge 28 giugno 2012 n. 9 (Legge Fornero), all'articolo 4, comma 24 ha istituito, per la prima volta e in via sperimentale per il triennio 2013/2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo fruibili dal padre lavoratore

dipendente -anche adottivo e affidatario-, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La durata è di un giorno di congedo obbligatorio e uno facoltativo (alternativo alla madre), retribuiti al 100%.

L'art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha disposto la proroga di tali congedi anche per l'anno 2016, aumentando il congedo obbligatorio del padre da uno a due giorni, lasciando invariato quello facoltativo, sempre alternativo alla madre.

La legge di Bilancio 2017 (all' articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha prorogato solo il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti - anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017- ed ha previsto, per l'anno 2018 e quindi per le nascite dal 1° gennaio 2018, l'aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni, anche non continuativi, più il ripristino di un giorno facoltativo sempre alternativo alla fruizione da parte della madre.

E' necessario specificare, però, che per i padri dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tale normativa non è direttamente applicabile: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica- ha chiarito che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, relativamente all'art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012 (legge Fornero), sino all'approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati dal d.lgs n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto.

Ricordiamo che per fruire del congedo obbligatorio, i padri lavoratori dipendenti devono presentare la domanda esclusivamente sui canali telematici dell'INPS attraverso:

· la modalità di accesso automatico online del sito INPS;

· il Contact center al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164

164 da rete mobile;

· tramite i patronati.

La legge di bilancio 2018 non ha previsto proroghe per il 2019, quindi questi 4 gg di congedo obbligatorio per i padri, validi solo per il 2018, confermano ancora una volta una scarsa attenzione alle politiche di sostegno alla genitorialità.

Fraterni saluti.

La Segretaria Confederale

(Silvana Roseto)

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