L’INPS ha illustrato le novità introdotte in materia di maternità, paternità e congedo parentale e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le nuove disposizioni normative promuovono un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.
Tra le novità principali, è previsto il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità cosiddetto “alternativo”.
Per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, accertate dalla ASL.
Per quanto riguarda il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.
(fonte: INPS)
L'INPSchiarisce le novità introdotte dal DL n. 101/2019, convertito con legge n. 128/2019, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata per il riconoscimento dell'indennità di maternità/paternità e congedo parentale.
In particolare, la riforma, che interessa la generalità degli iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (sia parasubordinati che liberi professionisti) con applicazione della relativa aliquota, riduce il requisito contributivo, per l'accesso a tali tutele, da 3 mesi a 1 mese da far valere nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.
Trova applicazione sia agli eventi parto sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Sono pertanto indennizzabili, sulla base dell'unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità/ paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (entrata in vigore del DL n. 101/2019), nonché quelli parzialmente ricadenti nella vigenza del DL.
L'INPS ricorda che l'erogazione dell'indennità di maternità o paternità non è più condizionata all'obbligo di astensione dall'attività lavorativa.
Inoltre, in applicazione del principio della automaticità delle prestazioni, valido per il lavoro dipendente, esteso anche a tale categoria di lavoro (art 13 del D.Lgs. n. 80/2015), vige il diritto all'indennità di maternità o di paternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente. Non sono interessati invece i liberi professionisti iscritti alla Gestione medesima, in quanto gli stessi sono tenuti al pagamento della contribuzione.
La riduzione del requisito contributivo si applica anche nel caso di congedo parentale, fatte salve alcune specificazioni indicate nella circolare. Il principio dell'automaticità non consente il riconoscimento del diritto all'indennità di congedo parentale.
Gli uffici del patronato ITAL UIL sono a disposizione di questi lavoratori per le necessarie informazioni e per la trasmissione delle domande in via telematica.
Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
L'articolo 1, comma 488, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.
QUANTO SPETTA
BONUS ASILO NIDO
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto bonus infanzia).
BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".
Nell'ambito di tale fattispecie l'Istituto eroga il bonus di 1.500 euro in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.
EROGAZIONE DEI BONUS
Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2019 è di 300 milioni di euro), secondo l'ordine di presentazione della domanda online.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
L'INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
L'utente che opta per l'accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all'INPS in occasione di altre domande.
DECADENZA
Il richiedente deve confermare, all'atto dell'allegazione della documentazione a ogni mensilità l'invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L'erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.
L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
perdita della cittadinanza;decesso del genitore richiedente;decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
REQUISITI
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):
cittadinanza italiana;cittadinanza UE;permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;residenza in Italia;relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
QUANDO FARE DOMANDA
A partire dalle 10 del 28 gennaio 2019 e fino alle 23.59 del 31 dicembre 2019 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.
COME FARE DOMANDA
In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("Contributo asilo nido"). Va evidenziato che per "asili nido privati autorizzati" si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all'asilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc.);introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche ("Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione").
La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
DOMANDA BONUS ASILO NIDO
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.
Nell'eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento (ad esempio, gennaio-luglio mensilità con pagamento effettuato dalla madre, settembre-dicembre mensilità con pagamento effettuato dal padre: la madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).
Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l'asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
Dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda.
Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch'essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o comunque l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell'impegno del budget richiesto.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell'ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile 2020.
In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.
La prova dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido, dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.
Ad esempio, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell'intervallo, gennaio-marzo, l'eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento a ogni mensilità.
La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:
la denominazione e la partita iva dell'asilo nido;il codice fiscale del minore;il mese di riferimento;gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.
DOMANDA BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
Nell'ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all'atto della domanda, un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica". In tale ipotesi l'Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.
Solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione dello ferie e per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge.
A dirlo è l'ARAN, con un orientamento applicativo riguardante il Comparto Scuola, con il quale risponde alla domanda "Il congedo parentale riduce il periodo di ferie?" richiamando la normativa di riferimento.
A tale proposito l'art 13, comma 14, del CCNL Scuola dispone che "il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico". Secondo l'ARAN, il CCNL fa espresso riferimento al trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia per un periodo di 18 mesi nel triennio, così come disposto dall'art. 17, comma 8.
Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, "i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia", mentre l'art 12 del CCNL citato disciplina i congedi parentali per il personale del comparto, stabilendo al comma 4 che nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.32, comma 1, lett. a) del D. Lgs 151/2001, per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, solo i primi trenta giorni valutati ai fini dell'anzianità di servizio e retribuiti per intero non riducono le ferie.
Da quanto sopra, l'ARAN deduce che sono utili alla maturazione dello ferie solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100%, mentre sono esclusi quelli retribuiti al 30%.
In relazione alla fattispecie dei congedi, nella più ampia politica di sostegno alla genitorialità, e fermo restando l'applicazione del Testo Unico maternità/paternità (d.lgsn. 151 del 2001), riteniamo opportuno fornire una nota di lettura di quella che è stata la modifica più rilevante della normativa di questi ultimi anni: il riconoscimento del congedo obbligatorio per i padri, istituito dalla Legge Fornero nel 2012.
La legge 28 giugno 2012 n. 9 (Legge Fornero), all'articolo 4, comma 24 ha istituito, per la prima volta e in via sperimentale per il triennio 2013/2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo fruibili dal padre lavoratore
dipendente -anche adottivo e affidatario-, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La durata è di un giorno di congedo obbligatorio e uno facoltativo (alternativo alla madre), retribuiti al 100%.
L'art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha disposto la proroga di tali congedi anche per l'anno 2016, aumentando il congedo obbligatorio del padre da uno a due giorni, lasciando invariato quello facoltativo, sempre alternativo alla madre.
La legge di Bilancio 2017 (all' articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha prorogato solo il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti - anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017- ed ha previsto, per l'anno 2018 e quindi per le nascite dal 1° gennaio 2018, l'aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni, anche non continuativi, più il ripristino di un giorno facoltativo sempre alternativo alla fruizione da parte della madre.
E' necessario specificare, però, che per i padri dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tale normativa non è direttamente applicabile: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica- ha chiarito che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, relativamente all'art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012 (legge Fornero), sino all'approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati dal d.lgs n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto.
Ricordiamo che per fruire del congedo obbligatorio, i padri lavoratori dipendenti devono presentare la domanda esclusivamente sui canali telematici dell'INPS attraverso:
· la modalità di accesso automatico online del sito INPS;
· il Contact center al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164
164 da rete mobile;
· tramite i patronati.
La legge di bilancio 2018 non ha previsto proroghe per il 2019, quindi questi 4 gg di congedo obbligatorio per i padri, validi solo per il 2018, confermano ancora una volta una scarsa attenzione alle politiche di sostegno alla genitorialità.
Fraterni saluti.
La Segretaria Confederale
(Silvana Roseto)
Il padre non ha diritto ai permessi giornalieri (artt. 39 e 40 del T.U. 151/2001) se la madre è casalinga, a meno dell'impossibilità di questa di dedicarsi al figlio per ragioni concrete e ben documentate.
Lo chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4993/2017, superando precedenti indirizzi interpretativi.
Il caso riguarda un poliziotto che aveva proposto ricorso al TAR dopo che era stata negata la sua richiesta di fruire dei periodi di riposo previsti dall'art. 40, lett. c), del T.U. n. 151/ 2001, in quanto la compagna era una "casalinga". Ad avviso del ricorrente la casalinga non sarebbe per definizione una "lavoratrice dipendente", pertanto ai sensi del citato art. 40 avrebbe dovuto godere lui dei permessi.
Su questo aspetto, come rileva lo stesso Consiglio di Stato, vi sono tuttavia orientamenti contrastanti, in ordine all'interpretazione da riconoscere alla locuzione "lavoratrice dipendente" di cui alla lett. c) dell'art. 40. Questo articolo prevede che "1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre".
Numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice che svolge un'attività non retribuita a favore della propria famiglia che la distoglie dalla cura della prole. Pertanto il padre potrà beneficiare di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto "lavoratrice non dipendente" e pur tuttavia impegnata in attività (quella di "casalinga") che la distolgano dalla cura del neonato.
Per altri, invece, la casalinga non può essere parificata alla donna "non lavoratrice dipendente", posto che "la considerazione dell'attività domestica come vera e propria attività lavorativa prestata a favore del nucleo familiare non esclude, ma, al contrario, comprende anche le cure parentali". D'altronde, il fatto di poter gestire il proprio tempo nell'ambito familiare, le consente di dedicare l'equivalente delle due ore di riposo giornaliero alle cure del figlio. Orientamento condiviso ora dal Consiglio di Stato.
Si precisa inoltre nella sentenza che gli articoli 39 e 40 sanciscono la priorità della madre nella fruizione dei permessi: il padre può accedere a tale misura solo in casi predeterminati e tassativi, solo quando la madre, per le circostanze puntualmente stabilite dalla norma, non possa, non voglia o non sia nella condizione di fruire di tali riposi.
"Peraltro, se la madre è casalinga ma, per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni, non possa attendere alla cura del neonato, allora il padre potrà comunque fruire del riposo in questione: è vero, infatti, che la condizione di casalinga consente, in linea generale e di norma, di assicurare una presenza domestica, ma, laddove ciò nella concreta situazione non sia effettivamente possibile, si determina un vuoto di tutela del minore cui può sopperirsi con la concessione, al padre, del riposo giornaliero ex art. 40".
Si rammenta a ogni buon conto che il Consiglio di Stato, con la precedente sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014, aveva ribadito la possibilità da parte del lavoratore di usufruire dei riposi giornalieri anche nel caso di moglie casalinga.
L'Inps, con il messaggio n. 3980 del 3 ottobre 2016, comunica che l'applicazione per l'invio telematico delle domande di maternità è stata integrata per acquisire quelle di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 128/2016, esplicativa delle novità contenute nel D.Lgs. n. 80/2015.
Si ricorda che questo decreto ha introdotto per i padri lavoratori autonomi il congedo di paternità quando la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma, in presenza delle casistiche previste dall'art. 28 del T.U. n. 151/01: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre, come già previsto per i lavoratori dipendenti.
È lavoratore autonomo (padre o madre): l'artigiano; il commerciante; il coltivatore diretto, il colono,il mezzadro, l'imprenditore agricolo a titolo principale; il pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Anche nei casi di adozione e affidamento, ora regolamentati per le madri lavoratrici autonome in analogia a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell'indennità giornaliera per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), nelle citate ipotesi di cui all'art. 28.
Le lavoratrici e i lavoratori interessati possono rivolersi agli Uffici del Patronato Ital Uil per consulenza e assistenza gratuite e per l'inoltro in via telematica delle domande
© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi