L’INPS ha illustrato le novità introdotte in materia di maternità, paternità e congedo parentale e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le nuove disposizioni normative promuovono un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.
Tra le novità principali, è previsto il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità cosiddetto “alternativo”.
Per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, accertate dalla ASL.
Per quanto riguarda il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.
(fonte: INPS)
Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di uno specifico congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Sono esclusi da questa misura a sostegno delle famiglie per quarantena scolastica i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa. Il congedo può essere richiesto da uno solo dei genitori conviventi con il figlio. E' possibile che entrambi i genitori ne possano usufruire ma solo alternativamente.
Il periodo in cui il congedo può essere fruito riguarda i periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.
L'INPS con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 fornisce le istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione della predetta misura.
Nel rimandarvi per ogni approfondimento alla lettura della predetta circolare n. 116, si vengono di seguito ad evidenziare solo alcuni aspetti riguardanti le modalità di fruizione di questa specifica forma di congedo. Vi segnaliamo che la circolare dell'INPS non tiene però conto dell'estensione di questa misura ai casi di quarantena (sempre disposta da ASL) a seguito di contatto verificatosi nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (art. 21bis legge di conversione n. 12672020 del DL "agosto").
Di seguito i requisiti da far valere congiuntamente:
• Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
• Il genitore non deve trovarsi in "smart working" durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
• il figlio, per il quale si fruisce il congedo deve essere minore di anni 14 e deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo;
• il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Per il congedo parentale per COVID-19 viene corrisposta un'indennità al genitore beneficiario pari al 50% della retribuzione. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
Nella predetta circolare 116 vengono, inoltre, riportati i casi di compatibilità e di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo. In buona sostanza, così come già attuato per le altre forme di congedo COVID19 legate al periodo di chiusura scolastica, occorrerà valutare la situazione in cui si trova l'eventuale altro genitore convivente.
Presentazione domande
Per le richieste di questa particolare forma di congedo l'INPS ha aggiornato le procedure per l'inoltro telematico delle relative domande (vedi la schermata INPS di seguito riportata)
Come già attuato per le precedenti forme di congedo, la domanda potrà avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Anche in questo caso i dipendenti pubblici non devono inviare la domanda a INPS. Restano competenti le proprie Amministrazioni.
Rilevazione statistica
Per quanto attiene la rilevazione statistica di questa attività vi informiamo che è stato aggiornato il nostro applicativo gestionale al cui interno è ora presente la seguente voce alla quale fare riferimento.
Tab A 26 "CONGEDO COVID-19 QUARANTENA SCOLASTICA FIGLIO" ID: 13279
16 ottobre 2020
Area Assistenza e Tutela ITAL
Michele Zerillo
Allegati:
Circolare INPS n. 116/2020
Fino al prossimo 15 ottobre, è possibile presentare domanda all'INPS per richiedere un'ulteriore mensilità del Reddito di emergenza (Rem). L'INPS nella Circolare n. 102 di venerdì scorso ha illustrato i requisiti per il riconoscimento di questa ulteriore mensilità di Rem, ai sensi del DL Agosto.
Il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha prorogato di un mese il Reddito di emergenza e previsto il pagamento di una ulteriore mensilità aggiuntiva per i nuclei familiari in possesso dei requisiti già fissati dal decreto Rilancio.
L'ulteriore quota aggiuntiva del Rem, compresa tra i 400 e gli 800 euro (elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi nel nucleo familiare), sarà riconosciuta ai nuclei familiari che ne faranno richiesta e che sono in possesso dei requisiti di legge (di residenza, economici e i requisiti di compatibilità con le prestazioni pensionistiche, i redditi da lavoro dipendente e il Reddito/pensione di cittadinanza). Rispetto alle precedenti mensilità, la verifica del valore del reddito familiare riguarderà il mese di maggio anziché su quello di aprile.
La domanda per la quota aggiuntiva di Rem può essere presentata all'INPS in via telematica, entro il prossimo 15 ottobre, sia da coloro che hanno già presentato domanda di Rem, sia da coloro che non hanno mai presentato domanda ovvero sia stata respinta per carenza dei requisiti richiesti.
Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione per le informazioni necessarie, assistenza, tutela e per l'inoltro delle domande in via telematica all'INPS.
In attuazione delle disposizioni del Direttore regionale INPS per il Piemonte, di cui al msg 3261 del 9/9/2020, si comunica che le attività di informazione all'utenza in presenza delle Agenzie territoriali della provincia di Alessandria, riprenderanno con il seguente calendario di apertura:
- Agenzia di ACQUI TERME dal 16 settembre 2020
- Agenzia di NOVI LIGURE dal 17 settembre 2020
- Agenzia di CASALE M.TO dal 18 settembre 2020
L'accesso nelle Agenzie avverrà esclusivamente su prenotazione per tutti i servizi di informazione; al momento della prenotazione l'utente potrà scegliere se ricevere il servizio presso gli sportelli di sede oppure telefonicamente o tramite la piattaforma Microsoft Teams.
Gli appuntamenti potranno essere fissati dalle 8.30 alle 12.15, dal lunedì al venerdì, con slot orari di 15 minuti ciascuno la prenotazione potrà avvenire esclusivamente tramite:
- Call Center, 803164 (da fisso) – 06 164164 (da mobile)
- Tramite il sito Istituzionale www.inps.it;
- Scaricando l'App "Inps Mobile"
Il numero telefonico di emergenza, 0131 209200, cesserà di essere attivo dal 17 settembre 2020.
Per l'anno scolastico 2019/2020, come già previsto negli anni scorsi, il personale della scuola con contratto in scadenza che presenterà all'INPS la domanda di Nuova Assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) non dovrà rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso il Centro per l'impiego.
L'art 21 del d.lgs 150/15 prevede, infatti, che la domanda di Naspi presentata dall'interessato all'INPS equivale alla Dichiarazione di immediata disponibilità (DID). La domanda di Naspi può essere inviata telematicamente all'INPS, direttamente tramite il sito INPS o con l'ausilio di un Patronato. Con il DL n.18/20 convertito in L.n. 27/20, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione della domanda sono stati ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
Per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP) previsto dall'art. 20 del d.lgs 150/15, il personale precario che presenterà domanda di Naspi, in caso di mancata assunzione all'avvio del nuovo anno scolastico, potrà attivarsi autonomamente presso il CPI di domicilio, indicativamente entro il 15 ottobre p.v. al fine di concordare tempi e modalità per confermare lo stato di disoccupazione e sottoscrivere il PSP.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
L'INPS comunica che, al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali nel rispetto di contenimento della diffusione del COVID-19, anche per il mese di luglio opera l'anticipo del pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, che avverrà secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:
A-B mercoledì 24 giugno;
C-D giovedì 25 giugno;
E-K venerdì 26 giugno;
L-O sabato 27 giugno;
P-R lunedì 29 giugno;
S-Z martedì 30 giugno.
Come per le precedenti mensilità di aprile, maggio e giugno, Poste Italiane S.p.A. programmerà l'accesso agli sportelli dei titolari delle prestazioni in modo da scaglionare le presenze all'interno degli uffici postali.
L'INPS rende nota la proroga della sospensione delle visite medico legali di accertamento dell'invalidità civile, cecità, handicap e disabilità.
Si precisa nel messaggio che il DPCM 26 aprile 2020 ha stabilito che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (attualmente fissata al 31 luglio), ovvero fino ad una data antecedente che verrà stabilita, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
Fino a nuove indicazioni, la presenza del personale negli uffici dell'Istituto sarà limitata ad assicurare le attività indifferibili, anche per quanto riguarda l'attività dei componenti delle commissioni mediche che continuerà ad essere svolta a distanza, in regime di lavoro agile.
Fanno eccezione gli accertamenti per i malati oncologici (Legge n. 80/2006) per i quali si prevede la possibilità di redigere il verbale previa valutazione agli atti della documentazione probante. Si ribadisce nel messaggio che, nelle regioni ove si opera in convenzione regionale (CIC), sarà possibile redigere verbali su atti per tutti quei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che permetta una valutazione obiettiva di invalidità/handicap/disabilità/cecità/sordità.
Nelle altre regioni, dove permane la competenza delle ASL, sarà cura del responsabile UO medico legale assegnare la valutazione dei verbali ASL ai Medici Inps in modalità di lavoro agile.
L'accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie Locali o direttamente presso l'INPS nelle Province dove la Regione ha delegato l'accertamento all'Istituto.
In caso di non trasportabilità il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l'ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
In caso di impedimento, l'interessato può scegliere tra una delle date possibili indicate dal sistema. Se l'interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.
Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione copia di un valido documento di riconoscimento e la documentazione sanitaria in proprio possesso.
Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige in formato elettronico il verbale di visita, che viene inviato all'interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l'altra con il solo giudizio finale.
Nel caso in cui la percentuale di invalidità riconosciuta sia superiore al 74%, l'interessato potrebbe avere diritto a una prestazione economica, se è in possesso anche dei requisiti amministrativi previsti dalla legge. Deve perciò compilare e inviare all'INPS il modello AP70, contenente i "dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile". Il modello va compilato direttamente online oppure recandosi presso un ente di patronato.
Oltre alle prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità), la legge prevede anche alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).
IVA RIDOTTA PER SPESE RELATIVE AD AUTOVEICOLI
Le agevolazioni sull'IVA per l'acquisto di autoveicoli spettano alle seguenti tipologie di soggetti.
1. Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con riconoscimento di handicap grave e - salvo il caso di invalido minorenne - a condizione che il veicolo sia "adattato" (legge 449/1997);
2. Soggetto con handicap psichico o mentale grave, titolare di indennità di accompagnamento (DPR 388/2000);
3. Soggetto con handicap grave e invalidità con gravi limitazioni della capacità di deambulazione (DPR 388/2000);
4. Soggetto con pluriamputazione accertata dalla commissione medica ex art. 4 legge 104/1992 (DPR 388/2000);
5. Soggetto affetto da cecità o sordità (legge 449/1997 – DPR 633/1972).
A partire dal 1° gennaio 2019, ai soggetti ultrasessantasettenni che presentano una domanda di indennità di accompagnamento viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche del modello direttamente in fase di domanda.
In questo modo, una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, sarà possibile disporre immediatamente il pagamento della prestazione e ridurre così notevolmente i tempi di attesa.
(Dal sito inps: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50004 )
Dopo la sostanziale stabilità registrata ad aprile, a maggio 2019 la stima degli occupati risulta in crescita rispetto al mese precedente (+0,3%, pari a +67 mila); anche il tasso di occupazione sale al 59,0% (+0,1 punti percentuali).
L'aumento dell'occupazione si concentra tra gli uomini (+66 mila) mentre risultano sostanzialmente stabili le donne; per età sono stabili i 15-24enni, in calo i 35-49enni (-34 mila) e in aumento le altre classi di età, prevalentemente gli ultracinquantenni (+88 mila). Si registra una crescita sia degli indipendenti (+28 mila) sia dei dipendenti, permanenti e a termine (+39 mila nel complesso).
Le persone in cerca di occupazione sono in calo (-1,9%, pari a -51 mila). La diminuzione è determinata da entrambe le componenti di genere ed è distribuita in tutte le classi d'età tranne i 35-49enni. Il tasso di disoccupazione cala al 9,9% (-0,2 punti percentuali).
La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a maggio è sostanzialmente stabile, l'andamento è sintesi di una diminuzione tra gli uomini (-29 mila) e una crescita tra le donne (+33 mila). Il tasso di inattività è invariato al 34,3% per il quarto mese consecutivo.
Nel trimestre marzo-maggio 2019 l'occupazione registra una crescita rilevante rispetto ai tre mesi precedenti (+0,5%, pari a +125 mila), verificata per entrambi i generi. Nello stesso periodo aumentano sia gli indipendenti (+0,5%, +27 mila) sia i dipendenti permanenti (+0,6%, +96 mila) sia, in misura lieve, quelli a termine; per tutte le classi di età si registrano segnali positivi ad eccezione dei 35-49enni.
All'aumento degli occupati si associa, nel trimestre, un ampio calo delle persone in cerca di occupazione (-3,7%, pari a -100 mila) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,3%, -37 mila).
Anche su base annua l'occupazione risulta in crescita (+0,4%, pari a +92 mila unità).
L'espansione riguarda entrambe le componenti di genere, i 15-24enni (+43 mila) e soprattutto gli ultracinquantenni (+300 mila) mentre risultano in calo le fasce di età centrali. Al netto della componente demografica la variazione è positiva per tutte le classi di età. La crescita nell'anno si distribuisce tra dipendenti permanenti (+63 mila), a termine (+18 mila) e indipendenti (+12 mila).
Nei dodici mesi, la crescita degli occupati si accompagna a un notevole calo dei disoccupati (-6,9%, pari a -192 mila unità) e a una sostanziale stabilità degli inattivi tra i 15 e i 64 anni.
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