Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di uno specifico congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Sono esclusi da questa misura a sostegno delle famiglie per quarantena scolastica i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa. Il congedo può essere richiesto da uno solo dei genitori conviventi con il figlio. E' possibile che entrambi i genitori ne possano usufruire ma solo alternativamente.
Il periodo in cui il congedo può essere fruito riguarda i periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.
L'INPS con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 fornisce le istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione della predetta misura.
Nel rimandarvi per ogni approfondimento alla lettura della predetta circolare n. 116, si vengono di seguito ad evidenziare solo alcuni aspetti riguardanti le modalità di fruizione di questa specifica forma di congedo. Vi segnaliamo che la circolare dell'INPS non tiene però conto dell'estensione di questa misura ai casi di quarantena (sempre disposta da ASL) a seguito di contatto verificatosi nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (art. 21bis legge di conversione n. 12672020 del DL "agosto").
Di seguito i requisiti da far valere congiuntamente:
• Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
• Il genitore non deve trovarsi in "smart working" durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
• il figlio, per il quale si fruisce il congedo deve essere minore di anni 14 e deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo;
• il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Per il congedo parentale per COVID-19 viene corrisposta un'indennità al genitore beneficiario pari al 50% della retribuzione. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
Nella predetta circolare 116 vengono, inoltre, riportati i casi di compatibilità e di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo. In buona sostanza, così come già attuato per le altre forme di congedo COVID19 legate al periodo di chiusura scolastica, occorrerà valutare la situazione in cui si trova l'eventuale altro genitore convivente.
Presentazione domande
Per le richieste di questa particolare forma di congedo l'INPS ha aggiornato le procedure per l'inoltro telematico delle relative domande (vedi la schermata INPS di seguito riportata)
Come già attuato per le precedenti forme di congedo, la domanda potrà avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Anche in questo caso i dipendenti pubblici non devono inviare la domanda a INPS. Restano competenti le proprie Amministrazioni.
Rilevazione statistica
Per quanto attiene la rilevazione statistica di questa attività vi informiamo che è stato aggiornato il nostro applicativo gestionale al cui interno è ora presente la seguente voce alla quale fare riferimento.
Tab A 26 "CONGEDO COVID-19 QUARANTENA SCOLASTICA FIGLIO" ID: 13279
16 ottobre 2020
Area Assistenza e Tutela ITAL
Michele Zerillo
Allegati:
Circolare INPS n. 116/2020
Ai genitori lavoratori dipendenti anche del settore pubblico spetta un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, intutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Lo prevede l'articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Si tratta di un congedo che può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa. Può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
Per i dipendenti del settore pubblico, come spiega l'Inps con circolare del 2 ottobre, in merito alle modalità di fruizione del congedo, nonché alle relative indennità, le stesse sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Quindi, la domanda non va presentata all'Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Quello che però è necessario sapere e che non cambia da privato a pubblico è:
il genitore richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
il genitore non deve svolgere lavoro in modalità agile;
il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di 14 anni;
il genitore richiedente deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico;
per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione.
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