Il personale scolastico che deve bloccare la disoccupazione ( NASPI) deve contattare gli uffici patronato ITAL UIL.
Bisogna inviare UNA MAIL all’ ufficio ITAL in cui si era recati per la richiesta di Naspi, mettendo in copia il Segretario UIL SCUOLA Giovanni Guglielmi
IMPORTANTE è SCRIVERE IL PROPRIO NOME E COGNOME, IL CODICE FISCALE, LA SCUOLA DI SERVIZIO E LA DATA DI INIZIO INCARICO LAVORATIVO.
Mail Giovanni Guglielmi, segretario UIL SCUOLA : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
I recapiti degli uffici di patronato sono:
Su Tortona è attivo servizio whattsapp allo 0131861443
10, VIA FIUME – 15121 Alessandria
Tel: 0131287721 - 0131287722
Alessandria italalessandria20
______________________________
12, Via Baretti - 15011 Acqui Terme (AL)
tel: 0144 57426
Acqui Terme Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
______________________________
Via Evasio Leoni 12 15033 Casale Monferrato
Telefono: 0142/453210
Casale M.to italcasale@
______________________________
Via Pietro Isola 28 15067 Novi Ligure
Telefono: 0143/2816
Novi Ligure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
______________________________
Via Piave 51 15076 Ovada
Telefono: 0143/823042
Ovada Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
______________________________
Via Bandello 39 15057 Tortona
Telefono: 0131/861443
Tortona tortona@
_____________________________
C.so Matteotti 21 15048 Valenza
Telefono: 0131/953670
Valenza ital-uilvalenza@
L'INPS ha finalmente chiarito i rapporti tra la prestazione di disoccupazione Naspi e il diritto alla pensione "Quota 100".
Con circolare n. 88/2019, condiviso il parere del Ministero del Lavoro, l'Istituto previdenziale illustra i rapporti tra alcuni trattamenti pensionistici anticipati (pensione Quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e la prestazione di disoccupazione NASpI.
Ricordiamo che il decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021, per i soggetti che perfezionano un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione "Quota 100".
Altresì, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prevede tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI, il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".
L'INPS è intervenuto, nel coordinare queste due disposizioni di legge, chiarendo che la maturazione del diritto a pensione "Quota 100" non determina la revoca della NASpI e che, per i soggetti ammessi al trattamento di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.
A seguito di questo importante chiarimento, è facoltà dei lavoratori scegliere di non accedere alla pensione "Quota 100" per continuare a fruire dell'indennità di disoccupazione. Per coloro che, invece, hanno già presentato domanda di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI avviene dalla prima decorrenza utile.
Circolare Inps n. 174 del 23 novembre 2017: compatibilità e cumulabilità della Naspi con alcune tipologie di attività lavorative e con alcune tipologie di reddito.
L'INPS, con la circolare n.174 del 23 novembre 2017, fornisce alcune precisazioni, rispetto a quelle a suo tempo fornite, in ordine alla compatibilità dell' indennità di disoccupazione Naspi con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.
Come ricorderete, con le circolari n° 94 e 142 del 2015, l'Istituto aveva indicato i casi di compatibilità e cumulabilità dell'indennità Naspi il cui impianto regolatorio, limiti di reddito e comunicazione preventiva, rimane comunque inalterato e applicato alle ulteriori tipologie di attività lavorativa affrontate con la nuova circolare.
Compatibilità e Cumulabilità con il lavoro subordinato, autonomo o di impresa individuale
La Naspi prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l'esercizio di una attività autonoma o di impresa individuale/"parasubordinata", purché il reddito annuo derivante dall'attività lavorativa:
non superi euro 8.000 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato)nel caso di lavoro subordinato ed in caso di attività "parasubordinata"; sia inferiore a euro 4.800 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato) nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale.
In tutti i casi l'interessato ha l'obbligo di comunicare all'Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo presunto e la Naspi gli sarà ridotta nella misura dell'80% del reddito previsto.
Sono molte le novità affrontate in circolare e per questo ne tratteremo solo alcune, più facilmente riscontrabili, lasciando le altre alla lettura integrale della circolare.
Un prima fattispecie che riguarda in gran parte i più giovani sono le attività legate a tirocini, stage ed ai sussidi per fini di studio che non sono considerate attività lavorative e potranno essere interamente cumulate con l'eventuale indennità di Naspi.
Al contrario invece le borse di studio e gli assegni di ricerca sono prestazioni ricondotte ad attività di lavoro "parasubordinata", per le quali è oggi possibile accedere alla Dis-Coll, e quindi soggette alla comunicazione all'Inps ad al limite massimo di 8.000 euro.
Per le prestazioni di lavoro occasionale ( c.d. voucher) è la stessa normativa che li disciplina a stabilire che sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione, fermo restando il limite stabilito dalla stessa normativa in 5.000 euro annui.
I redditi derivanti dalle attività di amministratore, consigliere o sindaco di società sono invece assimilati a quelli da lavoro dipendente e quindi soggetti a sia al limite di 8.000 euro massimi, che alla comunicazione all'Istituto.
Infine, finalmente, l'Inps afferma chiaramente che la semplice iscrizione ad un albo o l'apertura di una partita iva non possono da sole presupporre lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo.
Saranno le strutture territoriali dell'Istituto a verificare se l'attività venga veramente svolta e nei casi in cui accerteranno il mancato svolgimento dell'attività, come nel caso delle c.d. "partite Iva silenti", la prestazione di Naspi potrà essere erogata.
Ed è proprio in riferimento a questi ultimi casi che l'Inps predisporrà, per il futuro, un nuovo flusso telematico di domanda che chieda espressamente al lavoratore la sussistenza, o meno, delle particolari condizioni che oggi vengono chiarite in circolare.
Vista l'importanza e la natura squisitamente tecnica della circolare, per un migliore approfondimento rimandiamo ad una ulteriore nota che l'Ital sta predisponendo in queste ore.
RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO al patronato ITAL UIL della tua provincia
Dipendenti, co.co.pro., autonomi: sono attivi i nuovi trattamenti di disoccupazione; quali sono i soggetti interessati, la durata ed a quanto ammonteranno gli assegni.
esempio:
un ingegnere libero professionista, che nell'anno 2014 non ha superato il reddito di € 4800; dato che penso di chiudere la Partita Iva entro maggio 2015, sono nelle condizioni di richiedere il NASPI?"
La spettanza, o meno, del trattamento, cambia a seconda della tipologia di lavoro: Lei potrebbe essere un libero professionista che effettua soltanto prestazioni di lavoro autonomo, oppure potrebbe svolgere, o aver svolto, in aggiunta, lavoro parasubordinato (a progetto),o, ancora, lavoro dipendente.
In quest'ultima ipotesi, potrebbe fruire della Naspi,
I requisiti per ottenerla saranno:
– aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni,
– di cui 18 giorni di lavoro dipendente effettivo nei 12 mesi precedenti la richiesta.
Pur ampliando la platea dei soggetti, la fruizione presenta caratteri maggiormente proporzionati alla contribuzione effettiva, rispetto ai vecchi trattamenti: difatti, la durata sarà pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, con un tetto massimo di 78 settimane, dal 2017, senza computare i periodi per i quali vecchie Disoccupazioni, Aspi o Mini Aspi siano state già fruite.
L'ammontare sarà pari al 75% dell'imponibile medio (basato sulle retribuzioni da lavoro dipendente) degli ultimi 4 anni, se inferiore a € 1195; se superiore, l' importo sarà incrementato del 25% della differenza tra € 1195 e la retribuzione mensile , entro un massimo di € 1300 mensili. A partire dal quinto mese di trattamento, ci sarà una decurtazione progressiva del 3%.
Il godimento della Naspi sarà subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, ed alla partecipazione a programmi di politiche attive (percorsi di riqualificazione, accettazione di nuovi impieghi adeguati, attività a favore della comunità).
Per quanto concerne lo status di disoccupato, l'aprire una partita Iva, di per sé, non lo fa perdere, se sono effettuate le dovute comunicazioni all'Istituto, e se non si superano 4800€ annui di reddito.
Per incoraggiare l'auto-imprenditorialità e rendere più semplice l'avvio di una nuova attività, oltretutto, sarà possibile richiedere all'Inps la liquidazione del trattamento in un'unica soluzione, parimenti a quello che già avveniva con l'Aspi [1].
Ma le novità non terminano qui: nel caso in cui, terminato l'intero periodo di Naspi, il beneficiario non fosse riuscito a trovare un'occupazione, qualora si trovi in stato di bisogno potrà usufruire di un ulteriore sussidio per sei mesi, l'Asdi; l'ammontare sarà pari al 75% della Naspi, entro i limiti dell'assegno sociale. In un primo tempo, per il godimento dell'Asdi verrà data precedenza a lavoratori vicini alla pensione, o con figli minorenni a carico; sarà inoltre condizionato all'adesione ad un progetto personale, realizzato dai servizi per l'impiego.
Tornando al Suo caso, qualora fosse invece lavoratore parasubordinato, anche se con Partita Iva, vi sono delle novità: anche i Co.Co. Pro possono beneficiare, in effetti, di un'indennità di disoccupazione mensile, la Dis-Coll, a partire dal 1° gennaio 2015.
Il trattamento sarà fruibile da chi potrà far valere un minimo di 3 mesi di contribuzione nell'anno solare precedente, alla Gestione Separata Inps, ed almeno un mese di contribuzione nell'anno in cui si verifica la cessazione del rapporto lavorativo(al posto dell'ultimo requisito, è altresì sufficiente, nell'annualità corrente, un rapporto di collaborazione della durata di un mese, con compenso pari alla metà della contribuzione mensile).
Il reddito medio mensile ai fini Dis-Coll si calcola in proporzione all'imponibile previdenziale relativo all'anno in corso ed al precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o loro frazione: l'ammontare sarà pari al 75% di detto risultato, con incremento del 25% della differenza tra quest'ultimo e la retribuzione media, se oltre € 1195, sino ad un massimo di € 1300.
Per quanto concerne la durata, corrisponderà alla metà dei mesi di contribuzione, dal 1° gennaio dell'anno precedente, sino alla data del termine della collaborazione, per un massimo di 6 mensilità.
Qualora, invece, Lei non abbia svolto né rapporti di lavoro dipendente, né a progetto, l'unica possibilità sarebbe la richiesta, in quanto ingegnere, del sussidio all'Inarcassa, la cassa professionale. Il sussidio "ordinario" può essere richiesto dagli associati che si trovano nelle seguenti condizioni:
– posizione previdenziale regolare in materia di iscrizione e contribuzione;
– reddito del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente la domanda non superiore ad un determinato ammontare (il limite per il reddito familiare 2014, valido per le domande presentate nel 2015, è pari a Euro 43.416,00, aumentabile di Euro 2.713,50 per ogni familiare a carico).
Il sussidio ordinario consiste nell'erogazione di una somma "una tantum", il cui importo dipende dal limite dello stanziamento annuale stabilito dall'Inarcassa in sede di bilancio preventivo.
Erogazioni a sostegno del reddito con analogo funzionamento esistono, ad ogni modo, nella maggior parte delle casse professionali: per conoscere ammontare e modalità di accesso, è necessario riferirsi ai regolamenti dei singoli enti.
[1] Circolare Inps 145/2013.
Dall'anno scorso l'indennità di disoccupazione si chiama NASPI, acronimo che significa Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.
Allo scadere dei contratti a tempo determinato, il personale supplente della scuola può richiedere questa prestazione economica, se sussistono i requisiti che vedremo più avanti.
La NASpI infatti spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, compresi, tra gli altri, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni (quindi anche i supplenti della Scuola). Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni.
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Requisiti
L'indennità compete in presenza dei seguenti requisiti:
1. siano in stato di disoccupazione involontario. Sono disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro;
2. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
3. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Con riferimento al primo punto, l'indennità non spetta se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni o risoluzione consensuale. Ci sono però delle eccezioni, come:
1. dimissioni: il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio; e anche nel caso di dimissioni per giusta causa, cioè quando le dimissioni non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma sono indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro. Alcuni esempi: mancato pagamento della retribuzione, aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
2. risoluzione consensuale: non impedisce il riconoscimento della prestazione:
· se intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
· nell'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento);
· qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Presentazione della domanda
La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso il nostro patronato ITAL-UIL oppure dal sito INPS, il Contact Center integrato INPS – INAIL,
attraverso i servizi telematici ITAL-UIL .
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
· dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
· dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
· dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
· dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
· dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
· dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Decorrenza
In merito alla decorrenza, la NASpI spetta:
· dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
· dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
· dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
· dall'ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l'ottavo giorno successivo al licenziamento.
Finisce la scuola, arriva la NASPI. Guida alla richiesta dell'indennità di disoccupazione docenti ed ATA precari
In ogni caso i nostri uffici di patronato ITAL UIL sono disponibili a supportare ed inviare richieste.
L'ordinamento giuridico a tutela della maternità permette alla lavoratrice madre di percepire il sostegno contro la disoccupazione Naspi anche nel casi di dimissioni nel primo anno di vita del bambino.
Naspi e dimissioni: la lavoratrice madre può fruire della disoccupazione anche se si dimette
L'ordinamento giuridico a tutela della maternità permette alla lavoratrice madre di percepire il sostegno contro la disoccupazione Naspi anche nel casi di dimissioni nel primo anno di vita del bambino.
Seconda l'articolo 55 del Dl 151 del 2001 il diritto può essere esercitato da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento dell'anno di vita del bambino a prescindere se la lavoratrice abbia fruito o meno dell'indennità di maternità per parte di quel periodo.
A poter fruire dello strumento sono tutte le lavoratrici dipendenti assunte sia a tempo determinato che indeterminato del settore privato e quelle assunte a tempo determinato del settore privato (sia full time che part time). Non possono, quindi, accedervi le lavoratrici del pubblico impiego assunte a tempo indeterminato.
Le condizioni per poter accedere al beneficio economico sono 2
§ Possedere contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro (per il perfezionamento di questo requisito si considerano solo i contributi effettivi derivanti da rapporto di lavoro e quelli figurativi versati nel periodo di maternità obbligatoria purchè intervenuti in costanza di contratto di lavoro), dei periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età con il limite di 5 giorni per ogni anno.
§ Possedere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per perfezionare questo requisito si considereranno soltanto le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria delle stesse (non si considerano per il perfezionamento del requisito ferie, malattia, permessi, congedi e festività).
Se questi requisiti sono soddisfatti la lavoratrice madre che presenta le dimissioni può accedere ad un sostegno economico pari alla metà delle settimane contributive accreditate nei 4 anni antecedenti le dimissioni.
L'ammontare della Naspi, invece, si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni dividendo il risultato per le settimane di contribuzione versata e moltiplicando il tutto per 4,33. Se l'importo è pari o inferiore a 1195 euro, l'indennità sarà pari al 75% di questo importo se invece è superiore al 75% di 1195 euro si aggiunge il 25% della differenza. Dopo il terzo mese l'importo della indennità di disoccupazione Naspi diminuirà del 3% al mese riducendosi gradualmente nel corso del tempo.
I periodi di congedo parentale e di maternità obbligatoria sono utili al conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi.
Naspi: maternità e congedo parentale si conteggiano nelle settimane lavorative per la percezione della disoccupazione
La circolare INPS numero 94 del 2015 conferma che, come accadeva in passato per ASPI e Mini Aspi, i periodi di congedo parentale e di maternità obbligatoria sono utili al conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi.
La maternità obbligatoria, da diritto ai contributi figurativi a condizione che all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro risultino già versata della contribuzione mentre i periodi di congedo parentale sono utili al conteggio se intervenuti in costanza di rapporto di lavoro e se sono regolarmente indennizzati.
Tra i requisiti che restano come punto fermo ci sono le 30 giornate di lavoro effettivo che il lavoratore deve aver maturato nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione e i periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale non possono essere utilizzati per perfezionare tale requisito. Tali periodi, però, se avvenuti nei 12 mesi antecedenti l'evento di perdita del lavoro, determinano un ampliamento del periodo di disoccupazione pari alla durata dei periodi stessi, del periodo di 12 mesi in cui ricercare il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.
Per essere considerato disoccupato un lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:
§ essere privo di impiego
§ aver effettuato la DID (dichiarazione di disponibilità immediata per svolgere altra attività lavorativa).
§
Naspi e accertamento stato di disoccupazione: la dichiarazione di disponibilità immediata
Con la circolare 34 del 2015 il ministero del Lavoro precisa che per essere considerato disoccupato un lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:
§ essere privo di impiego
§ aver effettuato la DID (dichiarazione di disponibilità immediata per svolgere altra attività lavorativa).
A stabilire quali sono i requisiti per lo stato di disoccupazione è l'articolo 19 del DL 150/2015 che stabilisce "i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".
Le nuove regole per l'accertamento dello stato di disoccupazione sono state, poi, dettate dall'INPS con la circolare 194/2015 la quale precisa che finchè non sarà attivo il portale per le politiche del lavoro sarà necessario procedere in tal modo per il rilascio della Did:
§ per via telematica
§ presso un centro dell'impiego.
L'articolo 21, comma 1, del DL 150/2015, inoltre, stabilisce che la presentazione di domanda per Aspi, Naspi, Dis Coll e indennità di mobilità equivalgono alla dichiarazione di immediata disponibilità. Se, quindi, che hanno già presentata una di queste domande e percepiscono un'indennità non è necessario la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.
Circolare 34/2015 ministero del Lavoro
Circolare 194/2015 INPS
DOPO IL CASO LAVORATORI STAGIONALI ECCO IL SECONDO "BUCO" NEL JOBS ACT: PER 1/3 ( oltre 300 MILA PERSONE) DELLE LAVORATRICI E LAVORATORI DOMESTICI NON CI SARANNO LE TUTELE DELLA NASPI
A cura della Uil Servizio Politiche Territoriali
Con la Pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" degli ultimi Decreti Legislativi si conclude l'attuazione della Legge Delega del Jobs Act.
Ma all'orizzonte, nonostante i proclami del Governo che afferma di aver esteso le tutele con la nuova NASPI, all'orizzonte si profila il "secondo buco" del Jobs Act.
Infatti per 1/3 (300 mila persone su un totale di 898 mila), dei lavoratori e lavoratrici domestiche che lavorano meno di 24 ore settimanali non vi sarà, in caso di perdita di lavoro, il "paracadute sociale" rappresentato dalla NASPI a differenza di quanto avveniva in passato con l'ASPI.
Infatti l'INPS con la circolare 142 emanata alla fine di luglio specifica che l'ulteriore requisito per aver diritto alla NASPI (30 giornate lavorate nell'ultimo anno), viene interpretato, per gli addetti del lavoro domestico, con una attività lavorativa di 5 settimane di almeno 24 ore lavorative. Ergo se lavori 24 ore o di più hai diritto alla NASPI, altrimenti con una attività fino a 23 ore a prescindere dall'anzianità contributiva non hai diritto alla NASPI.
Paradossalmente se una lavoratrice o lavoratore domestico ha lavorato sempre a 20 ore settimanali e perde il posto di lavoro non ha diritto a nulla.
Questo significa che, lavoratrice/lavoratore domestico con 33 anni di età con un lavoro di 20 ore settimanali negli ultimi 3 anni e con uno stipendio di 680 euro al mese, secondo la UIL Servizio Politiche Territoriali con la "vecchia ASPI" avrebbe preso 483 euro mensili per 10 mesi (4.830 euro), più la copertura previdenziale per aver diritto alla pensione, più eventuali assegni al nucleo familiare.
Ora con la NASPI non ha diritto a nulla!
Oppure, una domestica con 55 anni di età che ha lavorato fino al 2013 per 28 ore settimanali e poi nel 2014 e 2015 ha ridotto il proprio orario a 20 ore con l'ASPI avrebbe percepito 457 euro mensili per 12 mesi (5.490 euro), più contribuzione previdenziale e assegni familiari, mentre con la nuova NASPI non percepisce nulla di tutto ciò.
Ma ancora più paradossale: prendiamo 2 lavoratrici a 20 ore settimanali, la prima nel commercio, la seconda nel lavoro domestico: la prima, in caso di perdita di posto di lavoro dopo 2 anni, percepirebbe 400 euro al mese per 12 mesi (4.800 euro), mentre l'altra che lavora a domicilio non percepisce nulla.
Un errore o una inutile cattiveria?
Si domanda Guglielmo Loy-Segretario Confederale UIL.
Questa la domanda che ci facciamo di fronte a questa penalizzante interpretazione che fa l'INPS (immaginiamo con l'ok del Governo) sul diritto, o meno, per circa 300.000 lavoratrici (e lavoratori) impegnate nel secondo pilastro del Welfare Italiano: le collaboratrici familiari e le badanti.
Perché negare a chi lavora a part time (come altri 3.2 milioni colleghi di altri settori) una prestazione cosi vitale come l'indennità di disoccupazione?
Come si può contraddire le affermazioni del Governo che hanno sempre enfatizzato l'allargamento a tutti i lavoratori degli ammortizzatori? Con questo siamo al secondo buco del Jobs Act: al primo è stata messa un toppetta, a questo? Speriamo in urgente "ravvedimento operoso"
In allegato le tabelle complete del caso.
Si invia in allegato alla presente la circolare Inps n° 142/2015 che interviene ulteriormente e a poco più di due mesi dalla precedente, sulla disciplina della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.
Con questa circolare l'Istituto intende fornire nuovi chiarimenti di carattere "operativo-amministrativo" su questioni precedentemente non trattate ed al contempo elementi utili alla interpretazione di uno degli aspetti più rilevanti, relativo al calcolo della durata della prestazione e delle modalità di scomputo delle settimane di contribuzione già utilizzate per precedenti prestazioni di disoccupazione.
A tale proposito si ritiene comunque necessario approfondire tali procedure in una fase successiva che per la loro complessità saranno meglio illustrate dallo stesso istituto in una apposita sezione di una pagina internet.
Ci limiteremo quindi a tratteggiare le novità più rilevanti, alcune delle quali sono il risultato del confronto avuto in questi mesi sia con il Ministero del Lavoro che con l'Inps sia dallo scrivente servizio che dal nostro istituto di patronato.
Naspi stagionali a 6 mesi
Innanzi tutto viene chiarita la modalità di calcolo che permetterà ai lavoratori stagionali che operano su sei mesi per anno di avere anche quest'anno una indennità pari a 6 mensilità, in particolare all'art. 6, all'interno del quale viene illustrata tutta la procedura di calcolo, al punto 5 si specifica: "Si precisa pertanto che per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata – calcolata così come indicato al punto 1) dello stesso paragrafo 2.5 - deve essere ricondotta prioritariamente ai periodi contributivi più risalenti delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di DSO o ASpI, anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento."
In buona sostanza nei casi in cui i periodi che hanno dato luogo a prestazione di disoccupazione siano a cavallo del quadriennio di riferimento per il calcolo della Naspi, come appunto nel caso degli stagionali a 6 mesi, le settimane di contribuzione che andranno scomputate saranno quelle fuori dal quadriennio di riferimento, lasciando utili per il calcolo della durata della Naspi 26 settimane che si potranno aggiungere a quelle versate nel periodo immediatamente precedente la domanda di Naspi (6 mesi = 26 settimane).
Inoltre, sulla penalizzazione patita dai lavoratori stagionali con il nuovo criterio di calcolo della durata della prestazione, occorrerà attendere la emanazione del decreto di riforma degli ammortizzatori sociali che contiene alcuni correttivi in materia di scomputo della contribuzione che ha dato diritto a prestazioni di Mini Aspi e requisiti ridotti. Sulla questione, più volte sollevata dalla nostra Organizzazione, sarà comunque necessario richiedere delle modifiche alla norma che tengano conto delle specificità del mondo del lavoro degli stagionali.
Neutralizzazione
La circolare illustra la procedura per l'ampliamento del quadriennio di riferimento in presenza di uno o più periodi considerati "neutri" e allo stesso tempo arricchisce e specifica nel dettaglio alcune casistiche di neutralizzazione ulteriori rispetto a quelle indicate dalla circolare precedente (n. 94/2015), in particolare saranno considerati neutri:
· I periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge 300/70, sia per il quadriennio di riferimento che per i 12 mesi all'interno dei quali trovare le 30 giornate di lavoro effettivo;
· I periodi di cassa integrazione in deroga a zero ore, in analogia con le altre prestazioni di cig (su tale questione abbiamo presentato un interpello al quale la circolare, indirettamente, risponde in maniera positiva);
· I periodi di lavoro prestati all'estero in Paesi non convenzionati (questione sollevata e validamente sostenuta dall'Ital).
Indennità di mobilità e Naspi
Tra le questioni sollevate va ricordata inoltre quella relativa alla possibilità di optare in caso di trattamento di miglio favore tra l'indennità di mobilità e la Naspi: a tale riguardo l'Inps esclude tassativamente tale possibilità e, con una lunga argomentazione, ribadisce la diversità dei due istituti e che, nel caso in cui la disoccupazione sia conseguenza di un licenziamento ex art 4 e 24 della legge 223/91, il lavoratore non avrà facoltà di optare tra l'indennità di mobilità e la Naspi.
Solo nel caso di reiezione della domanda di mobilità, in caso di carenza dei requisiti necessari, il lavoratore avrà 30 giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione di reiezione, per presentare una domanda di Naspi, fermo restando che la decorrenza sarà quella relativa alla prima istanza di richiesta di mobilità.
Infine la circolare dà ulteriori indicazioni sugli effetti del lavoro accessorio e di quello intermittente sulla Naspi, in particolare si ribadisce la piena cumulabilità del lavoro accessorio (voucher) con la Naspi nel limite complessivo di 3000 euro. Per compensi che superano detto limite e fino alla soglia dei 7000 euro, la cumulabilità sarà parziale e prevede la riduzione dell'indennità di Naspi nella misura dell'80% dei compensi derivanti da lavoro accessorio.
Per il lavoro intermittente, che costituisce a tutti gli effetti un contratto di lavoro dipendente, viene invece prevista la possibilità di cumulo parziale solo nel caso in cui venga instaurato durante un periodo indennizzato con la Naspi e quindi compatibile solo nel limite di reddito esente da imposizione fiscale (8000 euro). Per quanto riguarda invece il lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata (disponibilità) i periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra non sono considerati periodi di disoccupazione perché non possono essere equiparati ad una cessazione involontaria del rapporto e pertanto non danno diritto alla prestazione.
Nel rimandare ad ulteriori approfondimenti e ad una più attenta lettura della circolare si invia un saluto fraterno.
Il Segretario Confederale
Guglielmo Loy
Con il decreto approvato il 20 febbraio si è previsto che a partire dal 1 maggio 2015 l'indennità di disoccupazione costituita da Aspi e Mini Aspi è stata sostituita dalla NASpI.
La durata della NASpI sarà calcolata in base alla contribuzione versata dal lavoratore per un massimo di 24 mesi per chi ha versato almeno 4 anni di contributi.
Grazie all'approvazione della Legge di Stabilità 2015 il governo Renzi ha allargato la platea dei destinatari dell'indennità di disoccupazione anche ai lavoratori precari.
La NASpI è il sussidio di disoccupazione universale erogato dall'INPS per eventi di disoccupazione involontaria successivi al 1 maggio 2015. A partire dal 1 maggio, quindi, i lavoratori che perdono il lavoro ed hanno lavorato almeno 3 mesi hanno diritto a percepire l'assegno.
Beneficiari NASpI
La NaSpI è destinata a tutti i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. Esclusi dal trattamento sono i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (entrambe le categoria sono tutelate da altra regolamentazione).
Anche i lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa potranno beneficiare dell'indennità di disoccupazione. La circolare Inps 94 del 12 maggio 2015 chiarisce quello che si intende per giusta causa: tutte le cessazioni del rapporto di lavoro che sono motivate
dal mancato pagamento della retribuzione;dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;dal c.d. mobbing;dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art.2112 co.4 codice civile);dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 codice civile;dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Requisiti NASpI
Il lavoratore che voglia usufruire della NASpI deve possedere i seguenti requisiti:
Stato di disoccupazioneDeve poter far valere almeno 13 settimane contributive accreditate nei 4 anni precedenti l'evento di disoccupazioneDeve poter far valere, nei 12 mesi precedenti l'evento di perdita involontaria del lavoro, 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo.
Durata NASpI 2015
La durata della NASpI, come anticipato in precedenza, varia in base ai contributi versati dal lavoratore e può arrivare ad un massimo di 24 mesi per lavoratori che posano vantare 4 anni di lavoro precedente alla disoccupazione. La durata massima prevista, andando a guardare nel particolare, è pari alla metà delle settimane contributive maturate nei 4 anni precedenti (massimo 24 appunto).
Importo NASpI
L'importo della NASpI viene calcolato dividendo il totale delle retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni per il numero delle settimane di contributi accreditati. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il coefficiente 4,33.
Se la retribuzione mensile che risulta da tale operazione dovesse essere pari o inferiore all'importo di 1195 euro, l'importo dell'assegno mensile sarà calcolato al 75% della retribuzione stessa, se invece l'importo ottenuto supera i 1195 euro al 75% sarà aggiunto il 25% della differenza tra detto importo e la retribuzione mensile.
L'importo mensile della NASpI, in ogni caso non potrà superare i 1300 euro.
La NASpI verrà corrisposta per intero per i primi 4 mesi, a decorrere dal quinto mese l'importo dell'assegno sarà ridotto del 3% al mese. Si precisa che alla NASpI non sarà applicata la trattenuta del 5,84% che si applica alle prestazioni a sostegno del reddito.
NASpI e contributi figurativi
Sempre nella circolare INPS 94 del 12 maggio 2015 viene chiarito che i contributi figurativi sono riconosciuti d'ufficio per i periodi in cui si fruisce dell'indennità di disoccupazione entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo della NASpI per l'anno 2015.
Calcolando: se l'importo massimo mensile è per il 2015 di 1300 euro la contribuzione figurativa riconosciuta per lo stesso anno sarà al massimo di 1820 euro.
In allegato le schede relative a Naspi e Dis Coll.
In allegato l'intervista a Giuseppe Pozzi, ITAL UIL AL
© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi