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Sabato, 01 Agosto 2015 02:00

Inps circolare Naspi

Si invia in allegato alla presente la circolare Inps n° 142/2015 che interviene ulteriormente e a poco più di due mesi dalla precedente, sulla disciplina della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Con questa circolare l'Istituto intende fornire nuovi chiarimenti di carattere "operativo-amministrativo" su questioni  precedentemente non trattate ed al contempo elementi utili alla interpretazione di uno degli aspetti più rilevanti, relativo al calcolo della durata della prestazione e delle modalità di scomputo delle settimane di contribuzione già utilizzate per precedenti prestazioni di disoccupazione.

A tale proposito si ritiene comunque necessario approfondire tali procedure in una fase successiva che per la loro complessità saranno meglio illustrate dallo stesso istituto in una apposita sezione di una pagina internet.

Ci limiteremo quindi a tratteggiare le novità più rilevanti, alcune delle quali sono il risultato del confronto avuto in questi mesi sia con il Ministero del Lavoro che con l'Inps sia dallo scrivente servizio che dal nostro istituto di patronato.

Naspi stagionali a 6 mesi

Innanzi tutto viene chiarita la modalità di calcolo che permetterà ai lavoratori stagionali che operano su sei mesi per anno di avere anche quest'anno una indennità pari a 6 mensilità, in particolare all'art. 6, all'interno del quale viene illustrata tutta la procedura di calcolo, al punto 5 si specifica: "Si precisa pertanto che per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata – calcolata così come indicato al punto 1) dello stesso paragrafo 2.5 - deve essere ricondotta prioritariamente ai periodi contributivi più risalenti delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di DSO o ASpI, anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento."

In buona sostanza nei casi in cui i periodi che hanno dato luogo a prestazione di disoccupazione siano a cavallo del quadriennio di riferimento per il calcolo della Naspi, come appunto nel caso degli stagionali a 6 mesi, le settimane di contribuzione che andranno scomputate saranno quelle fuori dal quadriennio di riferimento, lasciando utili per il calcolo della durata della Naspi 26 settimane che si potranno aggiungere a quelle versate nel periodo immediatamente precedente la domanda di Naspi (6 mesi = 26 settimane).

Inoltre, sulla penalizzazione patita dai lavoratori stagionali con il nuovo criterio di calcolo della durata della prestazione, occorrerà attendere la emanazione del decreto di riforma degli ammortizzatori sociali che contiene alcuni correttivi in materia di scomputo della contribuzione che ha dato diritto a prestazioni di Mini Aspi e requisiti ridotti. Sulla questione, più volte sollevata dalla nostra Organizzazione, sarà comunque necessario richiedere delle modifiche alla norma che tengano conto delle specificità del mondo del lavoro degli stagionali.

Neutralizzazione

La circolare illustra la procedura per l'ampliamento del quadriennio di riferimento in presenza di uno o più periodi considerati "neutri" e allo stesso tempo arricchisce e specifica nel dettaglio alcune casistiche di neutralizzazione ulteriori rispetto a quelle indicate dalla circolare precedente (n. 94/2015), in particolare saranno considerati neutri:

·         I periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge 300/70, sia per il quadriennio di riferimento che per i 12 mesi all'interno dei quali trovare le 30 giornate di lavoro effettivo;

·         I periodi di cassa integrazione in deroga a zero ore, in analogia con le altre prestazioni di cig (su tale questione abbiamo presentato un interpello al quale la circolare, indirettamente, risponde in maniera positiva);

·         I periodi di lavoro prestati  all'estero in Paesi non convenzionati (questione sollevata e validamente sostenuta dall'Ital).

Indennità di mobilità e Naspi

Tra le questioni sollevate va ricordata inoltre quella relativa alla possibilità di optare in caso di trattamento di miglio favore tra l'indennità di mobilità e la Naspi: a tale riguardo l'Inps esclude tassativamente tale possibilità e, con una lunga argomentazione, ribadisce la diversità dei due istituti e che, nel caso in cui la disoccupazione sia conseguenza di un licenziamento ex art 4 e 24 della legge 223/91, il lavoratore non avrà facoltà di optare tra l'indennità di mobilità e la Naspi.

Solo nel caso di reiezione della domanda di mobilità, in caso di carenza dei requisiti necessari, il lavoratore avrà 30 giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione di reiezione, per presentare una domanda di Naspi, fermo restando che la decorrenza sarà quella relativa alla prima istanza di richiesta di mobilità.

Infine la circolare dà ulteriori indicazioni sugli effetti del lavoro accessorio e di quello intermittente sulla Naspi, in particolare si ribadisce la piena cumulabilità del lavoro accessorio (voucher) con la Naspi nel limite complessivo di 3000 euro. Per compensi che superano detto limite e fino alla soglia dei 7000 euro, la cumulabilità sarà parziale e prevede la riduzione dell'indennità di Naspi nella misura dell'80% dei compensi derivanti da lavoro accessorio.

Per il lavoro intermittente, che costituisce a tutti gli effetti un contratto di lavoro dipendente, viene invece prevista la possibilità di cumulo parziale solo nel caso in cui venga instaurato durante un periodo indennizzato con la Naspi e quindi compatibile solo nel limite di reddito esente da imposizione fiscale (8000 euro). Per quanto riguarda invece il lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata (disponibilità) i periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra non sono considerati periodi di disoccupazione perché non possono essere equiparati ad una cessazione involontaria del rapporto e pertanto non danno diritto alla prestazione.

Nel rimandare ad ulteriori approfondimenti e ad una più attenta lettura della circolare si invia un saluto fraterno.

Il Segretario Confederale

Guglielmo Loy

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