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Mercoledì, 29 Novembre 2017 15:57

Compatibilità e cumulabilità della Naspi con alcune tipologie di attività lavorative e di reddito

Circolare Inps n. 174 del 23 novembre 2017: compatibilità e cumulabilità della Naspi con alcune tipologie di attività lavorative e con alcune tipologie di reddito.

L'INPS, con la circolare n.174 del 23 novembre 2017, fornisce alcune precisazioni, rispetto a quelle a suo tempo fornite,  in ordine alla compatibilità dell' indennità di disoccupazione Naspi  con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.

Come ricorderete, con le circolari n° 94 e 142 del 2015, l'Istituto aveva indicato i casi di compatibilità e cumulabilità dell'indennità Naspi il cui impianto regolatorio, limiti di reddito e comunicazione preventiva, rimane comunque inalterato e applicato alle ulteriori tipologie di attività lavorativa affrontate con la nuova circolare.

Compatibilità e Cumulabilità con il lavoro subordinato, autonomo o di impresa individuale

La Naspi prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l'esercizio di una attività autonoma o di impresa individuale/"parasubordinata", purché il reddito annuo derivante dall'attività lavorativa:

non superi euro 8.000 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato)nel caso di lavoro subordinato ed in caso di attività "parasubordinata";    sia inferiore a euro 4.800 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato) nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale.

In tutti i casi l'interessato ha l'obbligo di comunicare all'Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo presunto e la Naspi gli sarà ridotta nella misura dell'80% del reddito previsto.

Sono molte le novità affrontate in circolare e per questo ne tratteremo solo alcune, più facilmente riscontrabili, lasciando le altre alla lettura integrale della circolare.

Un prima fattispecie che riguarda in gran parte i più giovani sono le attività legate a tirocini, stage ed ai sussidi per fini di studio che non sono considerate attività lavorative e potranno essere interamente cumulate con l'eventuale indennità di Naspi.

Al contrario invece le borse di studio e gli assegni di ricerca sono prestazioni ricondotte ad attività di lavoro "parasubordinata", per le quali è oggi possibile accedere alla Dis-Coll, e quindi soggette alla comunicazione all'Inps ad al limite massimo di 8.000 euro.

Per le prestazioni di lavoro occasionale ( c.d. voucher) è la stessa normativa che li disciplina a stabilire che sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione, fermo restando il limite stabilito dalla stessa normativa in 5.000 euro annui.

I redditi derivanti dalle attività di amministratore, consigliere o sindaco di società sono invece assimilati a quelli da lavoro dipendente e quindi soggetti a sia al limite di 8.000 euro massimi,  che alla comunicazione all'Istituto.

Infine, finalmente, l'Inps afferma chiaramente  che la semplice iscrizione ad un albo o l'apertura di una partita iva non possono da sole presupporre lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo.

Saranno le strutture territoriali dell'Istituto a verificare se l'attività venga veramente svolta e nei casi in cui accerteranno il mancato svolgimento dell'attività, come nel caso delle c.d. "partite Iva silenti", la prestazione di Naspi potrà essere erogata.

Ed è proprio in riferimento a questi ultimi casi che l'Inps predisporrà, per il futuro, un nuovo flusso telematico di domanda che chieda espressamente al lavoratore la sussistenza, o meno, delle particolari condizioni che oggi vengono chiarite in circolare.

Vista l'importanza e la natura squisitamente tecnica della circolare, per un migliore approfondimento rimandiamo ad una ulteriore nota che l'Ital sta predisponendo in queste ore.

 

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