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Informiamo che in data 20/12/2021 l’ITAL ha sottoscritto con il Ministero del  Lavoro l’atto di modifica della Convenzione del 29 settembre 2017 di cui all’art. 10 comma 3 della Legge  152 del 30 marzo 2001.

In forza di tale atto, a decorrere dal 1 gennaio 2022, le prestazioni oggetto di Convenzione ex  art. 10 della Legge n. 152/2001 divengono complessivamente n. 28 (n. 20 prestazioni in aggiunta alle  n. 8 già indicate nella Convenzione del 29 settembre 2017): restano invece ferme tutte le altre  disposizioni convenzionali non oggetto di modifica.

In forza sempre di tale atto di modifica del 20 dicembre 2021, per tutte le n. 28 prestazioni in  Convenzione, l’importo della contribuzione -sempre a decorrere dal 1 gennaio 2022- sarà pari ad €.  16,00 per ciascuna prestazione, ferma restando l’esenzione per tutti gli iscritti all’Organizzazione  Promotrice UIL.

Ecco la Tabella di cui all’art. 1 della Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e  delle Politiche Sociali ed il Patronato ITAL in data 29 settembre 2017 è così sostituita.

Restano ferme tutte le altre disposizioni convenzionali non oggetto di modifica.

 

Tabella 

Cod.  

Min. 

Voce Ministeriale

Importo 

Non ISCRITTI 

All’organizzazione promotrice

Importo 

ISCRITTI 

All’organizzazione promotrice

12

Costituzione posizione  

assicurativa (ex Indennità una  tantum)

€. 16,00 

€. 0,00

15 

Ricostituzioni pensioni per  motivi reddituali 

€. 16,00 

€. 0,00

16 

Ricostituzioni pensioni per altri  motivi 

€. 16,00 

€. 0,00

18

Assegni al nucleo familiare ai  lavoratori dipendenti  

(esclusivamente a pagamento  diretto INPS)

€. 16,00 

€. 0,00

25 

Prestazioni economiche per tbc 

€. 16,00 

€. 0,00

26 

Indennità per maternità 

€. 16,00 

€. 0,00

29 

Ricongiunzione posizione  assicurativa 

€. 16,00 

€. 0,00

33 

Cure balneo-termali 

€. 16,00 

€. 0,00

34 

Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali 

€. 16,00 

€. 0,00

35 

Doppia annualità di pensione  SO 

€. 16,00 

€. 0,00

36 

Verifica e rettifica sulle  

posizioni assicurative 

€. 16,00 

€. 0,00

37 

Autorizzazione versamenti  volontari 

€. 16,00 

€. 0,00

39 

Riscatto periodi assicurativi 

€. 16,00 

€. 0,00

15 

Quota integrativa rendita con  decorrenza successiva 

€. 16,00 

€. 0,00

16 

Ricaduta stato di inabilità  assoluta temporanea 

€. 16,00 

€. 0,00

c             17      Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero      €. 16,00                                       €. 0,00

18 

Domanda riscatto rendita  agricola (art. 220 T.U.) 

€. 16,00 

€. 0,00

19

Reintegrazione rendita a  

superstiti (art. 85, 2° comma  T.U.)

€. 16,00 

€. 0,00

20 

Richiesta integrazione rendita 

€. 16,00 

€. 0,00

22 

Richiesta accertamenti  

diagnostici specifici 

€. 16,00 

€. 0,00

23 

Richiesta di cure termali 

€. 16,00 

€. 0,00

24 

Richiesta di protesi 

€. 16,00 

€. 0,00

25 

Richiesta assegno funerario 

€. 16,00 

€. 0,00

26 

Richiesta tripla annualità a  superstiti (art. 85, p 1 T.U.) 

€. 16,00 

€. 0,00

27 

Richiesta assegno assistenza  personale continuativa 

€. 16,00 

€. 0,00

28 

Richiesta assegno  

incollocabilità grandi invalidi 

€. 16,00 

€. 0,00

29 

Richiesta rimborso medicinali 

€. 16,00 

€. 0,00

30

Richiesta spese di  

viaggio/diaria/indennità  

sostitutiva salario

€. 16,00 

€. 0,00

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

Si è svolto un incontro tecnico con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute rispetto al Green Pass. Un incontro da noi richiesto, assieme a Cgil
e Cisl il 29 settembre.

Dall’incontro è emerso:

QUARANTENA il problema della scopertura economica del periodo di quarantena, verrà risolto con il Decreto fiscale di prossima emanazione.

VACCINI NON EMA uscirà a breve una circolare del Ministero della Salute che permetterà di operare alle lavoratrici ed i lavoratori ai quali è stato somministrato un vaccino ad oggi non
riconosciuto dall’EMA, superando quindi un problema numericamente rilevante.

ESENTI al di della certificazione cartacea che è già stata prevista, il Ministero della Salute sta predisponendo un nuovo modello di Green Pass che verrà letto dalla APP con la stessa modalità dei
Green Pass “ordinari” da tampone o da vaccino, ma che sarà valido solo per il territorio nazionale.

PRIVACY abbiamo ribadito la necessità che le aziende non abbiano accesso ad informazioni personali e quindi non vi sia la possibilità di conoscere e annotare i dati di scadenza del Green Pass.

TAMPONI abbiamo ribadito la richiesta di mettere a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori tamponi gratuiti, o tramite le Aziende attraverso la detraibilità dei costi, o tramite farmacie e
HUB/Drive-In appositi che vanno riaperti per permettere a tutte le lavoratrici ed i lavoratori sprovvisti di Green Pass di poter accedere al tampone. Abbiamo manifestato la preoccupazione che le sole
farmacie non siano in grado di reggere la necessità di fare e processare i tamponi in modalità sufficiente alla domanda.

VERIFICA GREEN PASS abbiamo chiesto che i controlli vengano effettuati solo in entrata al lavoro, anche a campione e a rotazione, ma non durante l’orario di lavoro.

TEMI TRASVERSALI

Per una serie di temi che vanno dai lavoratori/trici in somministrazione, a quelli che non partono dalla sede lavorativa, a quelli che lavorano nei campi o altre attività dove la verifica del Green Pass
da parte del datore di lavoro risulta complicata e molti altri ancora, abbiamo concordato di utilizzare lo strumento delle FAQ per dare risposte veloci.

Ad oggi è evidente che non ci sono tutte le risposte utili per ottemperare alle casistiche che conosciamo o che possono nascere dall’applicazione della norma. Sarà nostra cura tenervi aggiornati
e sollecitare ulteriormente il Governo ed il Parlamento per la risoluzione di tutte le problematiche che dovessero insorgere.


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Il Ministero del lavoro con la Nota n. 41/454 del 23 gennaio 2017 fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi di assunzione di persone disabili da parte dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione. La Nota interpretativa interviene a chiarimento delle modifiche apportate alla legge n. 68/1999 dal decreto legislativo n.151/2015.

In particolare si ricorda che, dal 1° gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione operata dal D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act) dell'art. 3 comma 2 della legge n. 68/1999, per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, scatta l'obbligo di assumere un lavoratore con disabilità, a prescindere dall'effettuazione di una nuova assunzione. In pratica al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.

Tale obbligo è previsto (comma 2 dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 151/2015), sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

Presentazione del prospetto informativo
Il Ministero precisa che i suindicati datori di lavoro, appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo, mentre tale obbligo resta fermo per coloro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016.

Obbligo di assunzione
In merito all'obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, la nota del Ministero evidenzia che, stante l'abrogazione del comma 2, dell'articolo 3 della legge n. 68/1999, ne consegue che i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016 (come precedentemente previsto), ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.

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E' stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto n° 95442 con il quale vengono definiti i criteri per la concessione degli interventi di cassa integrazione ordinaria.

Come ricorderete la definizione dei criteri per la Cigo è stata disposta dal D.lgs. 148/2015 in relazione alle più generali modifiche apportate al quadro legislativo di riferimento ed in particolare a seguito della abrogazione della norma che rimandava alle commissioni provinciali edilizia/industria, istituite presso le sedi Inps, la concessione della Cigo stessa.

Pertanto a far data dal 1° gennaio, le istanze di cassa integrazione ordinaria sono istruite, valutate e concesse dal direttore (ovvero da un suo delegato) della sede Inps territorialmente competente, in base alla ubicazione dell'unità produttiva.

Il decreto arriva quindi con notevole ritardo rispetto alle previsioni del legislatore. Ed è proprio al ritardo nella emanazione del decreto che va attribuito il sostanziale blocco della concessione della Cigo in numerosi territori, malgrado le indicazioni dell'Inps nazionale (circ. 197/2015) che invitavano i dirigenti delle sedi a valutare le domande secondo la previgente prassi amministrativa.

Nel dettaglio, il decreto in esame non stravolge le "vecchie regole" e, per certi versi, fa tesoro della grande mole di circolari e decreti che sono stati prodotti, in merito ai criteri per la concessione della Cigo.

Le causali prese a riferimento sono naturalmente quelle previste dall'art. 11 del D.lgs. 148/2015, le cui sintetiche definizioni vengono rappresentate nel dettaglio ed integrate da ulteriori fattispecie ad esse riconducibili:

situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;situazioni temporanee di mercato.

Coma già per il passato si riafferma il principio secondo il quale le cause che hanno determinato la richiesta di Cigo debbano essere caratterizzate dalla involontarietà, dalla transitorietà e dalla temporalità delle situazioni aziendali o di mercato che sono alla base delle domande.

Rispetto a tali principi il decreto "enfatizza" la "prevedibile" ripresa della normale attività lavorativa (valutata alla data di presentazione della domanda), che va documentata sulla base di "elementi oggettivi" che "dimostrino" come l'impresa continui ad operare sul mercato.

A tale riguardo, oltre alla eventuale documentazione relativa a nuovi ordini/commesse o partecipazione a gare di appalto, viene richiesta una specifica relazione sulla solidità finanziaria dell'impresa.

Pertanto, ferme restando le singole fattispecie relative alle cause integrabili con la Cigo (artt. da 3 a 9), la concessione dell'intervento è subordinata ad "una relazione tecnica dettagliata", resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che documenti le ragioni che hanno portato alla richiesta della Cigo stessa.

La relazione andrà necessariamente riferita a tutte le cause che hanno determinato la contrazione dell'attività, la congiuntura negativa che ha interessato la singola azienda ed il contesto economico/produttivo in cui opera.

Inoltre, la relazione andrà integrata con tutta la documentazione utile (verbali, attestazioni di autorità competenti, copia dei contratti etc.) a supporto della richiesta di Cigo.

Infine, all'art. 10 viene disciplinato l'utilizzo della Cigo in favore di unità produttive già interessate da un intervento di Cigs con causale contratto di solidarietà.

In questo caso i due interventi non dovranno riguardare gli stessi lavoratori e la Cigo non potrà essere richiesta per periodi superiori ai 3 mesi e, ai fini del computo della durata massima complessiva degli interventi, i periodi di Cigs per contratto di solidarietà saranno computati per intero (e non al 50% come previsto dal D.lgs. 148/2015) come giornate di Cigo.

Ricordiamo, in conclusione, che successivamente alla pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale l'Inps emetterà una circolare applicativa, indirizzata ai propri uffici ed alle sedi territoriali per fornire tutte le precisazioni e le istruzioni amministrative necessarie.

Questa circolare dovrebbe ( come concordato con il Ministero del lavoro) contenere una nuova definizione della nozione di unità produttiva riferibile ai cantieri edili che sia più aderente alle specifiche necessità del settore.

Fraterni saluti.

Il Segretario Confederale UIL                                                                                                                  (Guglielmo Loy)

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