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Venerdì, 20 Maggio 2016 10:53

Decreto del Ministero del lavoro sui criteri di concessione della Cigo

E' stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto n° 95442 con il quale vengono definiti i criteri per la concessione degli interventi di cassa integrazione ordinaria.

Come ricorderete la definizione dei criteri per la Cigo è stata disposta dal D.lgs. 148/2015 in relazione alle più generali modifiche apportate al quadro legislativo di riferimento ed in particolare a seguito della abrogazione della norma che rimandava alle commissioni provinciali edilizia/industria, istituite presso le sedi Inps, la concessione della Cigo stessa.

Pertanto a far data dal 1° gennaio, le istanze di cassa integrazione ordinaria sono istruite, valutate e concesse dal direttore (ovvero da un suo delegato) della sede Inps territorialmente competente, in base alla ubicazione dell'unità produttiva.

Il decreto arriva quindi con notevole ritardo rispetto alle previsioni del legislatore. Ed è proprio al ritardo nella emanazione del decreto che va attribuito il sostanziale blocco della concessione della Cigo in numerosi territori, malgrado le indicazioni dell'Inps nazionale (circ. 197/2015) che invitavano i dirigenti delle sedi a valutare le domande secondo la previgente prassi amministrativa.

Nel dettaglio, il decreto in esame non stravolge le "vecchie regole" e, per certi versi, fa tesoro della grande mole di circolari e decreti che sono stati prodotti, in merito ai criteri per la concessione della Cigo.

Le causali prese a riferimento sono naturalmente quelle previste dall'art. 11 del D.lgs. 148/2015, le cui sintetiche definizioni vengono rappresentate nel dettaglio ed integrate da ulteriori fattispecie ad esse riconducibili:

situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;situazioni temporanee di mercato.

Coma già per il passato si riafferma il principio secondo il quale le cause che hanno determinato la richiesta di Cigo debbano essere caratterizzate dalla involontarietà, dalla transitorietà e dalla temporalità delle situazioni aziendali o di mercato che sono alla base delle domande.

Rispetto a tali principi il decreto "enfatizza" la "prevedibile" ripresa della normale attività lavorativa (valutata alla data di presentazione della domanda), che va documentata sulla base di "elementi oggettivi" che "dimostrino" come l'impresa continui ad operare sul mercato.

A tale riguardo, oltre alla eventuale documentazione relativa a nuovi ordini/commesse o partecipazione a gare di appalto, viene richiesta una specifica relazione sulla solidità finanziaria dell'impresa.

Pertanto, ferme restando le singole fattispecie relative alle cause integrabili con la Cigo (artt. da 3 a 9), la concessione dell'intervento è subordinata ad "una relazione tecnica dettagliata", resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che documenti le ragioni che hanno portato alla richiesta della Cigo stessa.

La relazione andrà necessariamente riferita a tutte le cause che hanno determinato la contrazione dell'attività, la congiuntura negativa che ha interessato la singola azienda ed il contesto economico/produttivo in cui opera.

Inoltre, la relazione andrà integrata con tutta la documentazione utile (verbali, attestazioni di autorità competenti, copia dei contratti etc.) a supporto della richiesta di Cigo.

Infine, all'art. 10 viene disciplinato l'utilizzo della Cigo in favore di unità produttive già interessate da un intervento di Cigs con causale contratto di solidarietà.

In questo caso i due interventi non dovranno riguardare gli stessi lavoratori e la Cigo non potrà essere richiesta per periodi superiori ai 3 mesi e, ai fini del computo della durata massima complessiva degli interventi, i periodi di Cigs per contratto di solidarietà saranno computati per intero (e non al 50% come previsto dal D.lgs. 148/2015) come giornate di Cigo.

Ricordiamo, in conclusione, che successivamente alla pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale l'Inps emetterà una circolare applicativa, indirizzata ai propri uffici ed alle sedi territoriali per fornire tutte le precisazioni e le istruzioni amministrative necessarie.

Questa circolare dovrebbe ( come concordato con il Ministero del lavoro) contenere una nuova definizione della nozione di unità produttiva riferibile ai cantieri edili che sia più aderente alle specifiche necessità del settore.

Fraterni saluti.

Il Segretario Confederale UIL                                                                                                                  (Guglielmo Loy)

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