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Anche l'unito civilmente ha diritto alle prestazioni economiche INAIL, precedentemente riservate solo al coniuge, stante l'equiparazione operata dalla legge n. 76/2016 dell'unione civile al matrimonio e applicandosi le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge.
Lo rende noto l'INAIL, con la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, nel fornire indicazioni operative sull'applicazione della legge n. 76/2016 (legge Cirinnà) recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
Le prestazioni economiche di cui trattasi, riconosciute alla parte dell'unione civile a far data dall'entrata in vigore della legge (5 giugno 2016), sono le seguenti:
- la rendita ai superstiti di cui all'articolo 85 del D.P.R. n. 1124/1965;
- la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto;
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto di cui alla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008);
- lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge n. 248/1976;
- l'assegno una tantum (cd assegno funerario) ex art. 85 del sopracitato decreto;
- la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge n. 296/2006;
- la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.

Diversamente – precisa l'Istituto - per quanto riguarda le convivenze (tra due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile) non essendovi equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest'ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL.

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L'INPS, con il messaggio n. 2545 del 20/6/2017, torna ad occuparsi delle unioni civili e delle convivenze di fatto (legge n. 76/2016), riguardo le modalità di presentazione delle domande di permessi previsti dalla legge 104/1992 e del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per i lavoratori del settore privato.

In particolare l'Istituto comunica che è stata effettuata l'implementazione delle procedure informatiche per la trasmissione on line.

L'aggiornamento delle procedure per l'invio telematico delle domande di legge 104/92 e di quelle di congedo straordinario consente di acquisire le domande degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto, per richiedere i giorni di permesso retribuito per assistere la parte dell'unione civile o il convivente di fatto disabile grave, nonché di acquisire le domande degli uniti civilmente per richiedere il congedo straordinario per assistenza alla parte dell'unione civile con disabilità grave.

Precisiamo che il convivente di fatto può usufruire solo dei tre giorni di permesso mensile di cui all'art 3, comma 3, della legge 104/92, essendo compreso tra i soggetti legittimati per l'assistenza alla persona disabile grave, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, ma non del congedo retribuito biennale che spetta esclusivamente in caso di unione civile.

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L'INPS, con il messaggio n. 5171 del 21 dicembre 2016, fornisce chiarimenti circa la legge n. 76 del 20/5/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Al riguardo l'Istituto richiama l'articolo 1, comma 20, della legge che, con riferimento alle unioni civili, dispone che "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano.

In particolare si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 76, ai commi da 1 a 35 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso; ai commi da 36 a 65 regolamenta le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile; ai commi da 66 a 69 fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni civili.

Infine, l'INPS fa presente che con successivo messaggio fornirà le istruzioni procedurali riguardo la gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della legge in questione.

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