Notizie

Notizie

Visualizza articoli per tag: reddito di inclusione

Lunedì, 18 Giugno 2018 11:37

Reddito di inclusione

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. Erogato dal 1° gennaio 2018 andrà sostituire il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). Il REI si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);

2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

A CHI SI RIVOLGE

Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti di residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere congiuntamente:

· cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

· residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti familiari

Dal 1° luglio si amplia la platea dei beneficiari del Reddito di inclusione (REI) grazie al venir meno dei requisiti familiari (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna

in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne). Pertanto, a partire dal 1° giugno 2018, possono presentare domanda tutti coloro che hanno un ISEE fino a 6mila euro, un ISRE fino a 3mila euro e altri specifici requisiti economici, indipendentemente dalla composizione familiare.

Al riguardo si sottolinea che il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE non coincide necessariamente con la famiglia anagrafica. Salvo casi particolari, la normativa ISEE

prevede infatti che i coniugi fanno parte dello stesso nucleo anche se con diversa residenza anagrafica; i figli minori di 18 anni fanno parte del nucleo del genitore con il quale convivono; i figli maggiorenni, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori anche se non conviventi, se risultano a loro carico ai fini Irpef. A tal fine si chiarisce che sono considerati fiscalmente a carico se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

· un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;

· un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;

· un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;

· un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Altri requisiti

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

· non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

· non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista

una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

· non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005

· Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare

(vedi tabella 1) e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo

medesimo.

· Tabella 1: valore mensile massimo del beneficio economico

· Numero componenti Beneficio massimo mensile

· 1 187, 50 €

2 294, 38 €

3 382, 50 €

4 461,25 €

5 534,37 €

6 o più 539,82 €

· In particolare, il valore del beneficio massimo mensile è ridotto dell'importo mensile

degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione

del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio

l'indennità di accompagnamento.

· Inoltre, se i componenti del nucleo familiare percepiscono dei redditi, il beneficio

mensile del REI è ulteriormente ridotto di un importo pari al valore dell'ISR adottato

ai fini ISEE (non considerando i benefici assistenziali già sottratti). L'ISR tiene conto,

tra l'altro, delle spese per l'affitto (che vengono sottratte dai redditi fino a un massimo

di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al

secondo) e dei redditi da lavoro dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad

un massimo di 3mila euro).

· Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà

essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere

inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità.

· Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità..

· Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta. Condizione

necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con

il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività.

· Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato

motivo o se, per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE, risulta

aver percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l'importo versato

sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e

alla decadenza del beneficio. Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso

in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di

dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione

di relativo benessere.

· Calcolo del beneficio massimo mensile

Per una famiglia composta da un singolo componente, la soglia di riferimento per il

calcolo del beneficio massimo mensile è pari a 2.250 euro (vale a dire il 75% dei

3mila euro previsti dal decreto in sede di prima applicazione) e cresce in base al

numero dei componenti il nucleo familiare, sulla base della scala di equivalenza

dell'ISEE.

Numero componenti Scala di equivalenza

ISEE

Soglia di riferimento in

sede di prima

applicazione

1 1,00 € 2.250,00

2 1,57 € 3.532,50

3 2,04 € 4.590,00

4 2,46 € 5.535,00

5 2,85 € 6.412,50

6 o più 3,20 € 6.477,90

· Il beneficio massimo mensile si ottiene, quindi, dividendo l'importo annuo per 12

mensilità (vedi tabella 1).

La domanda può essere presentata dall'interessato o da un componente del nucleo

familiare, munito di ISEE, documento di identità e codice fiscale, presso il CISSA, Consorzio

Intercomunale dei Servizi sociali:

_ Piazza Vittorio Veneto, 1 ad Alpignano il Lunedi': 10.00-12.00 ogni 15 giorni

_ Piazza Donatori del Sangue, 1 a Pianezza il Martedi': 10.00-12.00 ogni 15 giorni

_ Via Zanellato, 19 a Venaria il Giovedi': 9.30-12.00

La domanda e le informazioni si possono scaricare dal sito: www.cissa.it

Il beneficio viene concesso dall'Inps che, che recepisce le novità previste dalla legge di

bilancio 2018. Il modello è allegato al messaggio 2120 del 24 maggio 2018, che fa seguito al

messaggio 1972 dell'11 maggio 2018

Il CISSA raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia

all'Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. L'Inps, entro i successivi 5 giorni, verifica il

possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane

la disposizione di accredito. Poste emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a

recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter

utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa

presso l'indirizzo indicato nella domanda. I moduli sono inoltre reperibili presso le sedi dei

servizi sociali territoriali.

PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E

LAVORATIVA

Il Progetto viene predisposto dai Servizi Sociali del Cissa, che operano in rete con i servizi

per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli

interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono

individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base

di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione

diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione

lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione

abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

La valutazione è organizzata in un'analisi preliminare, (da svolgersi entro 25 giorni dalla

richiesta del REI) e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più

complessa. Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è

esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal

Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione (varie misure di politica

attiva del lavoro, in capo ai Centri per l'impiego, previste dai decreti attuativi del Jobs Act -

D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23). Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo

familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare.

I beneficiari ammessi residenti nel territorio Consortile CISSA verranno quindi

convocati tramite i Servizi sociali territoriali per la predisposizione del progetto

personalizzato.

CARTA REI

Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica

(Carta REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento

elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata

direttamente dallo Stato. La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:

· prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro,

al costo del servizio (indicativamente 1 euro di commissione

per i prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi

negli altri circuiti bancari) ;

· fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi

alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati;

· pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici

postali;

· avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e

nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del

pagamento di ticket.

La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista

movimenti.

PER COLORO CHE GIA' BENEFICIANO DEL SIA

Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell'anno 2017 continueranno a percepire il relativo

beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA

sono inoltre abilitati, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI (240 euro al

mese).

Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno

richiedere la trasformazione del SIA in REI. In ogni caso verrà garantita la fruizione del

beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà ridotta

del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato

sulla stessa Carta di pagamento.

Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA

possono comunque richiedere l'accesso al REI, se in possesso dei requisiti. In questo caso il

REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare una copertura complessiva del

beneficio (SIA+REI) pari a 18 mesi.

NORMATIVA

· Legge 15 marzo 2017, n. 33 (Legge delega per il contrasto alla povertà)

· Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una

misura nazionale di contrasto alla povertà - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240

del 13 ottobre 2017)

· Focus sul REI dal sito del Ministero del

Pubblicato in Notizie
Lunedì, 08 Gennaio 2018 10:34

Reddito di inclusione: cosa c'è da sapere

Aiutaci a migliorare questa pagina Scopri come usare il portale

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Tale misura prevede un beneficio economico erogato attraverso l'attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA ed è subordinata alla valutazione della situazione economica e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) percepite.

Il nucleo richiedente dovrà soddisfare specifici requisiti di residenza e anagrafici, economici, di composizione del nucleo familiare e di compatibilità, specificamente dettagliati nella circolare.

L'ammontare dell'importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l'importo complessivo annuo non può superare quello dell'assegno sociale.

Coloro che, alla data del 1° dicembre 2017, stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico.
La circolare INPS 22 novembre, n. 172 fornisce leistruzioni amministrative, illustra il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, in particolare del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e dell'ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) e la conseguente rideterminazione del fondo povertà a decorrere dal 2018.
La domanda di accesso alla prestazione potrà essere presentata dal 1° dicembre 2017, presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi, utilizzando il modello (pdf 718KB) allegato alla circolare. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità.

Pubblicato in Notizie

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 172 del 22/11/2017 con la quale illustra le caratteristiche del reddito di inclusione (ReI), come nuova misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, introdotto dal 1° gennaio 2018, allegando il modello di domanda da presentare ai Comuni, a partire dal prossimo 1° dicembre 2017.

Al momento di presentazione della domanda è necessario avere un valore dell'ISEE in corso di validità, nonché determinati requisiti di soggiorno ed essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno due anni.

Il ReI consiste in un beneficio economico che verrà erogato attraverso una carta prepagata emessa da Poste Italiane, per un importo massimo annuo pari per il 2017 a 5.824,80 euro.

Viene concesso ai nuclei familiari in condizione di povertà ed è subordinato alla valutazione della situazione economica di bisogno e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. È corrisposto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Superato tale limite, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

In fase di prima applicazione sono prioritariamente ammessi al ReI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati con età maggiore di 55 anni. La legge di Bilancio 2018 potrebbe ampliare la platea dei beneficiari, indipendentemente dalla condizione familiare, tenendo conto solo del requisito economico.
Questo aiuto è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, entro determinati limiti, mentre non è compatibile con la fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Importo del Reddito di inclusione

Numero componenti   Soglia di riferimento in sede di prima applicazione  Beneficio massimo mensile
1                                     2.250,00 €                                                                      187,50 €
2                                     3.532,50 €                                                                       294,38 €
3                                     4.590,00 €                                                                       382,50 €
4                                     5.535,00 €                                                                       461,25 €
5 o più                             5.824,80 €                                                                     485,40 €

Come già accennato vedremo quali modifiche verranno apportate al ReI dalla legge di bilancio 2018, quale anche l'incremento del massimale annuo.
Si ricorda che l'INPS, con il precedente messaggio n. 4636 del 21/11/2017, ha fornito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle domande da parte degli Enti preposti.

Pubblicato in Notizie
Etichettato sotto

La povertà è ancora un dramma che sottrae diritti e futuro ad una quota rilevante della popolazione del nostro Paese. I timidi segnali di ripresa economica non devono fare dimenticare un dato: in Italia vivono in povertà assoluta 4,75 milioni di persone, pari al 7,9% della popolazione complessiva.

L'introduzione del Reddito d'inclusione (Rei) è una innovazione strutturale che riprende numerosi aspetti della proposta dall'Alleanza contro la Povertà in Italia, vale a dire una misura che garantisce sostegno economico alle famiglie, costruendo contestualmente percorsi di inclusione sociale.

Va dato atto a Governo e Parlamento di avere conseguito un risultato importante. Ma la prossima Legge di Bilancio può rappresentare un altro decisivo passaggio della lotta alla povertà nel nostro Paese, in quanto lo stanziamento attuale rende possibile includere solo 1,8 milioni di individui, cioè il 38% del totale della popolazione in povertà assoluta: pertanto, il 62% dei poveri ne rimarrà escluso. In particolare il 41% dei minori in povertà assoluta non sarà raggiunto dalla misura.

Pure consapevoli della necessaria gradualità del completamento di una misura a vocazione universalistica, complessa e innovativa per il nostro paese, CGIL, CISL e UIL, chiedono al Governo e al Parlamento, un impegno ad incrementare, nel modo più ampio possibile, le risorse per il Fondo per la lotta alla povertà nella prossima Legge di Bilancio, insieme alla definizione di un Piano pluriennale di lotta alla povertà.

Tutto questo per:

includere una quota più rilevante di beneficiari, incrementare l'importo del beneficio e potenziare i servizi per l'inclusione;

avviare una politica redistributiva nel nostro Paese, a partire da chi sta peggio;

rafforzare la ripresa economica a partire da condizioni sociali e territori altrimenti  esclusi;

creare le condizioni per un'inclusione lavorativa.

La lotta alla povertà deve essere considerata, insieme a incisive politiche per lo sviluppo e il lavoro, una delle priorità per uscire davvero e tutti dagli effetti della crisi economica.

È in gioco la piena cittadinanza sociale ed economica di tutti. Non perdiamo un'occasione per rendere più giusto, inclusivo, coeso e meno ineguale il nostro Paese.

Roma, 02 ottobre 2017

(dal sito UIl.it)

Pubblicato in Notizie
Mercoledì, 13 Settembre 2017 10:34

Reddito di inclusione: approvato il decreto attuativo

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato definitivamente il decreto legislativo in attuazione della legge n. 33/2017 di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Consiste in un assegno mensile, il cui importo, in base alla situazione familiare e reddituale, varierà fino ai 485 euro in caso di famiglie numerose per una durata massima di 18 mesi, che interesserà circa 1,8 milioni di persone.

Il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell'Isee, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al ReI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati con età maggiore di 55 anni.

Questo aiuto è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa (fermo restando il limite reddituale), mentre non è compatibile con la fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI prevede anche una serie di servizi alla persona che terrà conto della situazione lavorativa e di altri fattori per dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà, fondato sul sostegno al reddito e sull'inclusione sociale.

Pubblicato in Notizie
Giovedì, 07 Settembre 2017 11:16

Reddito di inclusione: approvato il decreto attuativo

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato definitivamente il decreto legislativo in attuazione della legge n. 33/2017 di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Consiste in un assegno mensile, il cui importo, in base alla situazione familiare e reddituale, varierà fino ai 485 euro in caso di famiglie numerose per una durata massima di 18 mesi, che interesserà circa 1,8 milioni di persone.

Il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell'Isee, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al ReI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati con età maggiore di 55 anni.

Questo aiuto è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa (fermo restando il limite reddituale), mentre non è compatibile con la fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI prevede anche una serie di servizi alla persona che terrà conto della situazione lavorativa e di altri fattori per dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà, fondato sul sostegno al reddito e sull'inclusione sociale.

Pubblicato in Notizie
Etichettato sotto

Sempre con voi

UIL Alessandria

© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi

Search

No Internet Connection