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La simulazione del Servizio Politiche Previdenziali della UIL

La decontribuzione che il Governo intende introdurre con la prossima Legge di bilancio, in riferimento all'assunzione stabile di giovani, può essere uno strumento utile, a condizione che sia interamente fiscalizzata per evitare danni sul futuro pensionistico dei lavoratori.

La presente simulazione della Uil dimostra che una mancata fiscalizzazione comporterebbe una riduzione permanente del 3% del trattamento pensionistico. Un lavoratore con un reddito attuale di 20.660 euro lordi annui vedrebbe, infatti, la propria pensione mensile scendere da 2.216 euro a 2.157 euro con una perdita di 59 euro.

Per rendere più equa la norma, la Uil propone che la decontribuzione riguardi anche l'aliquota a carico del lavoratore che vedrebbe così aumentare il proprio reddito disponibile. Sempre nel caso del reddito medio, 20.660 euro lordi annui, una riduzione del 50% del contributo comporterebbe un aumento in busta paga di 74 euro lordi mensili, questo sarebbe un modo concreto per rilanciare i consumi e la domanda interna sostenendo, così, la ripresa economica.

Roma, 03 agosto 2017

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Venerdì, 04 Agosto 2017 10:18

Simulazione effetti decontribuzione noeassunti

In allegato inviamo la simulazione a cura del Servizio Politiche Previdenziali UIL sugli effetti di una eventuale decontribuzione per  i lavoratori neoassunti.

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Mercoledì, 12 Luglio 2017 09:58

Decontribuzione per alternanza scuola lavoro

Si invia in allegato la circolare Inps n° 109 del 10 luglio u.s. in materia di sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro periodi di alternanza scuola-lavoro.

La misura, prevista all'art. 309 della Legge di Bilancio 2017, riguarda tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato) per il biennio 2017/2018 e prevede uno sgravio contributivo comunque non superiore a 3.250,00 ero annui ed all'interno di un limite di spesa annuale previsto all'art. 309 della stessa Legge di Bilancio (7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022).

Sono destinatari del beneficio tutti i datori di lavoro (imprenditori e non imprenditori) con l'esclusione della Pubblica Amministrazione, dei contratti di lavoro per il personale domestico e quelli riguardanti gli operai del settore agricolo.

La misura è inoltre preclusa ai contratti "intermittenti" mentre sarà utilizzabile in caso di somministrazione a tempo indeterminato o di rapporti instaurati con soci di Cooperative di lavoro.

La decontribuzione spetta ai datori di lavoro che assumano, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano realizzato, col medesimo datore di lavoro periodi di alternanza lavoro in misura non inferiore al 30% dei limiti stabiliti dalle normative vigenti ovvero che abbiano svolto, sempre con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Ultima sottolineatura in tema di cumulabilità dell'incentivo: l'esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo e la circolare riporta le molte eccezioni tra le quali vale la pena di ricordare quelli dovuti all'Inail, quelli dovuti ai Fondi di Solidarietà Bilaterali e lo 0,30 destinato alla formazione continua.

L'esonero contributivo è invece cumulabile con incentivi di natura economica come quello legato all'assunzione dei lavoratori percettori di Naspi.

In conclusione la misura ha una ragion d'essere in relazione alla volontà del legislatore di rafforzare l'istituto dell'alternanza e dell'apprendistato "duale", sarà poi il monitoraggio ad indicare se la strada scelta è quella giusta ed in tal caso occorrerà che lo sgravio assuma i caratteri della strutturalità cosi come è avvenuto per l'alternanza; inoltre sempre obbligato un richiamo alla semplificazione ed alla chiarezza che, nel caso specifico, ha richiesto 18 pagine di circolare.

 

Servizio politiche attive e passive del lavoro

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Martedì, 02 Maggio 2017 09:45

Circolare sulla decontribuzione

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 numero 50, pubblicato nella G.U. n. 95 del 24.04.2017, con l'art.55 (Premi di Produttività) modifica la normativa riguardante la detassazione dei premi di produttività contenuta nella legge di Stabilità 2016 (Legge n.208/2015 e successive modificazioni) reintroducendo la decontribuzione.

Nel dettaglio, si stabilisce che nel caso in cui i contratti aziendali o territoriali prevedano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro l'azienda può godere, entro il limite di 800 euro, di una diminuzione dei contributi previdenziali pari a 20 punti percentuali e, contemporaneamente, vengono azzerati quelli a carico dei lavoratori.

In via esemplificativa, su un premio di 1000 euro i contributi previdenziali medi sono pari al 33% (330 euro) di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il restante 9.19% a carico del lavoratore. In caso di applicazione della normativa in oggetto, fino a 800 euro il datore di lavoro dovrà versare un contributo pari al 3.81% (23.81 – 20) mentre non è prevista contribuzione a carico dei lavoratori. Sui restanti 200 euro di premio, invece, si applicherà la normale contribuzione previdenziale.

Va sottolineato che tale provvedimento è cumulabile con quanto previsto in caso di detassazione dei premi di produttività e, di conseguenza, laddove il contratto di secondo livello sia conforme a tale disciplina sul premio si applicherà sia la detassazione sia la decontribuzione.

Segnaliamo, inoltre, che con l'entrata in vigore di questo provvedimento viene meno la possibilità di innalzare da 3.000 a 4.000 euro il montante detassabile. In altri termini, mentre precedentemente le forme di partecipazione in azienda davano diritto a 1.000 euro in più assoggettabili all'aliquota contributiva pari al 10% ora esse daranno dritto esclusivamente alla decontribuzione.

Infine, l'articolo in oggetto prevede che "Con riferimento alla quota di erogazione di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici". Di conseguenza, non viene prevista la copertura figurativa dei contributi previdenziali non versati in seguito all'applicazione della decontribuzione.

Va da se che, seppure la decontribuzione è un incentivo alla stipula di accordi di secondo livello, è necessario valutare con attenzione le ricadute previdenziali che essa può avere sui lavoratori per i quali verrà applicata. La Uil ritiene fondamentale quest'ultimo aspetto, in quanto già per le somme erogate sotto forma di prestazioni di welfare non sono soggette a contributi previdenziali.

Per questi motivi la Uil ha già chiesto al Governo che sia previsto un adeguato stanziamento di risorse per dare copertura figurativa ai contributi previdenziali che il lavoratore perderebbe in caso di applicazione della decontribuzione.

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Se l'occupazione stabile cresce, così come si legge sui quotidiani in questi giorni, parlando di 70 mila nuove assunzioni a tempo indeterminato, i primi a gioirne sono i lavoratori e il sindacato. Ma è bene, prima di esaltare dati parziali, sapere da dove si parte: nel 2014, mediamente, ogni mese, sono state avviate a tempo indeterminato 134.000 persone, quindi le nuove assunzioni (o trasformazioni?), sembrano essere in linea con il numero di attivazione precedenti al nuovo incentivo previsto dalla legge di stabilità.

Non ci avventureremo in giudizi affrettati sull'efficacia dell'esonero in termini di accrescimento della qualità e della quantità di occupazione stabile, fin quando non verranno diffusi i dati delle comunicazioni obbligatorie riferite ai primi mesi del 2015, a partire dal II Trimestre dell'anno in corso (momento della vigenza del combinato disposto esonero contributivo e nuovo sistema dei licenziamenti).

Al momento, sembra chiaro che 70 mila nuovi contratti standard sono ben lontani da ciò che ci si attendeva come effetto dell'esonero. L'obiettivo, per tutti, è, comunque, far crescere la buona occupazione per dare risposte ai milioni di disoccupati italiani.

Roma, 17 Marzo 2015

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