Si invia in allegato la circolare Inps n° 109 del 10 luglio u.s. in materia di sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro periodi di alternanza scuola-lavoro.
La misura, prevista all'art. 309 della Legge di Bilancio 2017, riguarda tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato) per il biennio 2017/2018 e prevede uno sgravio contributivo comunque non superiore a 3.250,00 ero annui ed all'interno di un limite di spesa annuale previsto all'art. 309 della stessa Legge di Bilancio (7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022).
Sono destinatari del beneficio tutti i datori di lavoro (imprenditori e non imprenditori) con l'esclusione della Pubblica Amministrazione, dei contratti di lavoro per il personale domestico e quelli riguardanti gli operai del settore agricolo.
La misura è inoltre preclusa ai contratti "intermittenti" mentre sarà utilizzabile in caso di somministrazione a tempo indeterminato o di rapporti instaurati con soci di Cooperative di lavoro.
La decontribuzione spetta ai datori di lavoro che assumano, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano realizzato, col medesimo datore di lavoro periodi di alternanza lavoro in misura non inferiore al 30% dei limiti stabiliti dalle normative vigenti ovvero che abbiano svolto, sempre con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Ultima sottolineatura in tema di cumulabilità dell'incentivo: l'esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo e la circolare riporta le molte eccezioni tra le quali vale la pena di ricordare quelli dovuti all'Inail, quelli dovuti ai Fondi di Solidarietà Bilaterali e lo 0,30 destinato alla formazione continua.
L'esonero contributivo è invece cumulabile con incentivi di natura economica come quello legato all'assunzione dei lavoratori percettori di Naspi.
In conclusione la misura ha una ragion d'essere in relazione alla volontà del legislatore di rafforzare l'istituto dell'alternanza e dell'apprendistato "duale", sarà poi il monitoraggio ad indicare se la strada scelta è quella giusta ed in tal caso occorrerà che lo sgravio assuma i caratteri della strutturalità cosi come è avvenuto per l'alternanza; inoltre sempre obbligato un richiamo alla semplificazione ed alla chiarezza che, nel caso specifico, ha richiesto 18 pagine di circolare.
Servizio politiche attive e passive del lavoro