Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 30 del 11 dicembre 2014, con la quale informa che nelle ipotesi eccezionali in cui non si riesca a stipulare l'accordo in sede istituzionale – requisito per la CIG in deroga – prima dell'inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro o delle sospensioni, l'azienda può comunque procedere alle suddette riduzioni o sospensioni, purché sia stata presentata la richiesta di convocazione al Ministero del Lavoro e sia intervenuto l'accordo in sede sindacale, da recepirsi successivamente in sede ministeriale, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.
Il Ministero ritiene, altresì, che l'accordo in sede ministeriale debba riportare i motivi eccezionali che ne giustificano la stipula successiva alle riduzioni dell'orario di lavoro o alle sospensioni.
Resta fermo che il recepimento dell'accordo sindacale in sede ministeriale dovrà essere effettuato in tempo utile a consentire all'azienda il rispetto dei termini di presentazione dell'istanza entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni (ai sensi dell'articolo 2, co. 7, del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014).
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