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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 30 del 11 dicembre 2014, con la quale informa che nelle ipotesi eccezionali in cui non si riesca a stipulare l'accordo in sede istituzionale – requisito per la CIG in deroga – prima dell'inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro o delle sospensioni, l'azienda può comunque procedere alle suddette riduzioni o sospensioni, purché sia stata presentata la richiesta di convocazione al Ministero del Lavoro e sia intervenuto l'accordo in sede sindacale, da recepirsi successivamente in sede ministeriale, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.
Il Ministero ritiene, altresì, che l'accordo in sede ministeriale debba riportare i motivi eccezionali che ne giustificano la stipula successiva alle riduzioni dell'orario di lavoro o alle sospensioni.
Resta fermo che il recepimento dell'accordo sindacale in sede ministeriale dovrà essere effettuato in tempo utile a consentire all'azienda il rispetto dei termini di presentazione dell'istanza entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni (ai sensi dell'articolo 2, co. 7, del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014).

Scarica la circolare in allegato.

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Trasmettiamo in allegato il verbale dell'incontro svoltosi venerdì scorso presso la Regione sul tema degli ammortizzatori sociali in deroga ed il relativo comunicato.

Entrambi i testi rispecchiano i contenuti della discussione svolta.

In attesa del confronto tra le Regioni (già fissato per il prossimo 3 settembre) e di alcuni chiarimenti sul testo del decreto interministeriale del I° agosto non è
stato ancora possibile sottoscrivere un nuovo accordo, tuttavia la discussione è stata utile e sono stati assunti alcuni importanti orientamenti nei limiti di
quanto stabilito dal citato decreto.

In particolare, utilizzando gli spazi di derogabilità ai criteri ministeriali possibili soloper il 2014 ai sensi dell'art. 6 comma 3, si è stabilito che fino al 31 dicembre 2014 potranno continuare ad accedere alla cigd anche i datori di lavoro non imprenditori; per quanto riguarda l'anzianità aziendale dei lavoratori sempre fino al 31 dicembre si continuerà a considerare sufficiente quella di almeno 3 mesi; nei casi di cessata attività con ricorso alla cigs per la generalità dei lavoratori, si continuerà a riconoscere la cigd agli eventuali apprendisti presenti. Si è invece dovuto prendere atto dell'impossibilità di recuperare i casi di cessazione parziale o totale dell'attività, a causa del costo elevato (circa 16,5 mln su base annua) che porterebbe a superare di molto il limite del 5% stabilito dal decreto.

Per quanto riguarda le durate massime, deve intendersi definitivamente superato il precedente sistema applicato in Piemonte (910 giorni a decorrere dal 2010), trovando invece applicazione quanto stabilito dal decreto (11 mesi nel corso del 2014, 5 mesi nel 2015); si è tuttavia in attesa di un chiarimento sulle modalità di computo dei periodi, in quanto il decreto parla esplicitamente di periodi "di fruizione" e non di periodi concessi.

Tra le questioni non chiarite vi è quella relativa all'obbligatorietà o meno della sottoscrizione di un accordo sindacale quale "conditio sine qua non" per poter presentare la domanda: da parte nostra si è sostenuto la necessità di evitare il suddetto obbligo, anche visto il numero elevato di domande presentate da piccole e micro aziende totalmente sconosciute al sindacato. E', invece, sin d'ora confermata la necessità dell'effettuazione dell'esame congiunto presso la Regione per tutte le imprese "cassaintegrabili", anche nei casi si trattasse di continuazione a settembre di un periodo iniziato in precedenza (ovvero non è sufficiente la semplice comunicazione di prosecuzione).

Sempre sul piano procedurale, tutte le parti, salvo l'Inps che ha espresso qualche riserva in merito, hanno convenuto sulla necessità di mantenere il sistema di concessione "a consuntivo", al fine di impiegare al meglio le scarse risorse disponibili. Peraltro anche l'Inps concorda sul fatto che sino a che non pervengano indicazioni esplicitamente diverse, si potrà continuare con la prassi in atto.

Per quanto riguarda l'indennità di mobilità in deroga, è stata posta da parte nostra la necessità di un ampliamento dello strumento, a fronte di criteri più restrittivi stabiliti per la cigd: la Regione si è riservato un approfondimento, specie sugli aspetti relativi agli oneri connessi.

Per consentire l'effettuazione delle necessarie verifiche ed approfondimenti, la discussione è stata aggiornata al 12 settembre, data alla quale realisticamente si dovrebbe sottoscrivere il nuovo accordo. Come riportato nei testi allegati, i termini per l'effettuazione delle procedure saranno gestiti con le opportune flessibilità, anche a fronte del fatto che il sistema per la presentazione telematica delle domande è temporaneamente bloccato per i necessari adeguamenti tecnici.

Segnaliamo infine che la ripartizione di risorse effettuata con il D.I. 6 agosto 2014, con la quale sono stati assegnati al Piemonte poco meno di 30 mln di euro, consente di sbloccare autorizzazioni e pagamenti per il II° trimestre 2014.

Torino, 1 settembre 2014
CGIL – CISL – UIL PIEMONTE

Scarica la documentazione in allegato relativo all'incontro intercorso tra le parti

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Importanti novità si segnalano sul fronte degli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione e mobilità).

Il Governo infatti ha annunciato il rifinanziamento di tali ammortizzatori per il 2014, alla luce della permanente situazione di difficoltà dell'economia, delle aziende e dei lavoratori in esse impiegati; allo stesso tempo è stato firmato e pubblicato il decreto interministeriale che fissa nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga.
Già da tempo si riscontravano, sia a livello nazionale che regionale, difficoltà nell'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga in relazione agli accordi già sottoscritti; in diversi casi inoltre le Regioni dichiaravano l'impossibilità di stipulare nuovi accordi per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga a causa dell'esaurimento delle risorse.
Di qui la decisione di CGIL CISL E UIL di assumere, nelle scorse settimane, iniziative di mobilitazione per sensibilizzare e convincere il Governo a rifinanziare gli ammortizzatori sociali.
Il volume di risorse a disposizione per la cassa e la mobilità in deroga nel 2014 viene dunque portato a 1 miliardo e 720 milioni, con un incremento di 320 milioni rispetto a quanto già stanziato nella legge di stabilità 2014. Una parte significativa di questa dotazione, pari a circa 800 milioni, è stata utilizzata però per la copertura del 2013.
Ciò significa, in altre parole che l'incremento di "fresco" di 320 milioni potrebbe essere comunque insufficiente a far fronte, di qui alla fine del 2014, a tutte le situazioni di difficoltà che si potranno presentare.
Allo stesso modo riteniamo che non verranno risolti i problemi legati ai lunghi tempi di attesa per l'erogazione dei trattamenti di cassa a beneficio dei lavoratori interessati.
Va tra le altre cose rilevato come una parte del finanziamento aggiuntivo agli ammortizzatori in deroga proverrà da un "prelievo" dalle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Contemporaneamente si sono definiti i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori in deroga.
Il sito del Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it) ha infatti pubblicato, in data 2 agosto 2014, il testo del Decreto interministeriale del 1 agosto 2014 n. 83473 (Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia) che fissa i nuovi criteri ed è già operativo.
Il decreto era di fatto preannunciato già da diversi mesi; il suo impianto prevede alcune importanti "differenze" rispetto a quanto si prospettava in precedenza, a cominciare dal fatto che i trattamenti di cassa in deroga per il 2014 potranno essere utilizzati entro il limite di 11 mesi (anziché di 8 mesi come inizialmente paventato).
Complessivamente il decreto introduce comunque limiti più stringenti per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga (cassa e mobilità), nell'ottica di una riduzione delle risorse ad essi destinate e di una rimodulazione dell'assetto degli ammortizzatori sociali, alla luce di quanto già previsto dalla riforma Fornero (legge n. 92 del 28 giugno 2012) e dalla legge delega cosiddetta Jobs Act.
Veniamo ora al dettaglio dei contenuti del decreto interministeriale.

Cassa integrazione in deroga

La cassa in deroga continua ad essere concessa o prorogata in caso di sospensione e/o riduzione di lavoro per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati; cambia però il requisito soggettivo (cioè in capo al lavoratore) necessario per accedere al trattamento di cassa in deroga, in quanto si richiede un'anzianità lavorativa presso l'impresa di 12 mesi ( in luogo di 90 giorni) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa (articolo 2, comma 1).
Attenzione: tale requisito non si applica da subito, in quanto per il 2014 l'accesso al trattamento di cassa in deroga è subordinato ad un'anzianità lavorativa di almeno 8 mesi (articolo 6, comma 1, "disposizioni finali e transitorie")
La cassa in deroga inoltre non verrà più concessa in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di una parte di essa (articolo 2, comma 2).
Per quanto concerne poi il perimetro di applicazione della cassa in deroga, il decreto specifica che potranno richiedere il trattamento "solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile" (articolo 2 comma 3); questa formulazione (che appunto è diversa rispetto a "datori di lavoro") esclude ad esempio gli studi professionali e le associazioni dalla possibilità di utilizzare la cassa in deroga.
Prima di accedere alla cassa in deroga, le imprese dovranno aver preventivamente utilizzato (come peraltro già richiesto per prassi in sede di Ministero del Lavoro) "gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue" (articolo 2, comma 8).
Infine viene fissato un limite alla durata massima del trattamento di cassa in deroga, sia per le aziende soggette alla disciplina della CIGO e della CIGS sia per quelle escluse; i limiti, da applicare "in relazione a ciascuna unità produttiva" (articolo 2, commi 9 e 10), sono i seguenti:
• dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, per un massimo di 11 mesi nell'arco dell'anno;
• dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, per un massimo di 5 mesi nell'arco dell'anno.

Mobilità in deroga

Il decreto prevede il contingentamento dei trattamenti di mobilità in deroga.
Nel corso del 2014 (articolo 3, comma 4) la mobilità in deroga può essere concessa:
• per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni (anche non continuativi) per un periodo non superiore a 5 mesi nell'anno 2014 (compresi i periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto); tale limite è incrementato di ulteriori 3 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al d.P.R. n.218 del 6 marzo 1978;
• per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi (non prorogabili); tale limite è incrementato di 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al d.P.R. n.218 del 6 marzo 1978; per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può superare il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi, più ulteriori 3 nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al d.P.R. n.218 del 6 marzo 1978.
Nel corso del 2015 e del 2016 (articolo 3, comma 5) la mobilità in deroga:
• non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato del trattamento di mobilità per almeno 3 anni (anche non continuativi);
• per i restanti lavoratori può essere concessa per non più di 6 mesi (non ulteriormente prorogabili), più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al d.P.R. n.218 del 6 marzo 1978; per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque superare il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

In linea con quanto previsto dalla riforma Fornero, il decreto (articolo 3, comma 6) conferma che dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga non verrà più concesso.

Ultimo aspetto sul quale prestare attenzione sono le disposizioni finali e transitorie contenute nell'articolo 6 del decreto interministeriale.
I contenuti del decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso; è fatta salva però l'applicazione dei limiti di durata dei trattamenti di cassa e di mobilità, come sopra illustrati (articolo 2, commi 9 e 10 e articolo 3, commi 4 e 5) e la deroga, valida per il 2014, relativa al requisito soggettivo per l'accesso alla cassa in deroga (8 mesi di anzianità anziché 12).
Infine si prevedono 2 possibili deroghe al sistema introdotto dal decreto:

1. nel corso del 2014 e con effetti che non possono superare il 31/12/2014, entro il limite di 55 milioni di euro, il Ministero del Lavoro può concedere la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, anche in deroga agli articoli 2 e 3, a fronte di programmi di deindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali;
2. nel corso del 2014 e con effetti che non possono superare il 31/12/2014, entro il limite di 70 milioni di euro, le Regioni e le Province autonome possono concedere trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri dell'articolo 2 (cassa in deroga); tale disposizione potrebbe ad esempio far rientrare gli studi professionali tra i beneficiari della cassa in deroga, per quanto con risorse significativamente contingentate.

Riteniamo che i contenuti del decreto ministeriale necessiteranno di chiarimenti aggiuntivi da parte del Ministero del Lavoro in fase di prima applicazione.

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