I padri lavoratori dipendenti possono fruire dei due giorni di congedo facoltativo, nei primi mesi del 2017 ed entro il previsto termine di 5 mesi dalla nascita o dall'adozione/affidamento, solamente per gli eventi avvenuti nell'anno 2016.
Lo chiarisce l'INPS (con messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017) precisando che la precedente disposizione (messaggio 828/2017), con la quale indicava di non presentare domande nel 2017 per la fruizione del congedo e della relativa indennità, si riferisce solo agli eventi avvenuti nell'anno 2017, in quanto tale possibilità non è stata prorogata anche per l'anno in corso; mentre per quelli verificatisi nel 2016 rimangono valide le disposizioni precedenti (due giorni di congedo facoltativo).
Si ricorda infatti che la legge di Bilancio 2017 ha rifinanziato e prorogato solo il congedo obbligatorio per gli anni 2017 e 2018, per la durata di due giorni nel 2017 (come nel 2016) e aumentato a quattro giorni nel 2018. Nel 2018 il padre potrà astenersi solo per un ulteriore giorno (c.d. congedo facoltativo) previo accordo con la madre e in sua sostituzione, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio. I congedi facoltativi negli anni precedenti erano stabiliti in due giorni, anche nel 2016, ma non prorogati al 2017.