Con questa prima nota ci proponiamo di dare alcune informazioni sulle agevolazioni lavorative previste per i genitori lavoratori dipendenti (naturali, adottivi o affidatari) di figli disabili gravi, non ricoverati a tempo pieno (legge n. 104/92 e D.Lgs. n. 151/01).
I genitori possono fruire "alternativamente" tra di loro di tali benefici che sono diversi secondo l'età del bambino:
o fino ai tre anni di età i genitori hanno diritto: al prolungamento del congedo parentale, o a due ore di riposo giornaliero retribuito da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti;
o tra i tre e i dodici anni di età i genitori hanno diritto: ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, ovvero al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio;
o a partire dal compimento del dodicesimo anno di età i genitori hanno diritto esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile.
Queste agevolazioni lavorative sono "alternative" e non cumulative nell'arco del mese e possono essere fruite anche se uno dei due genitori non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, è casalinga, ecc.).
Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito, in misura continuativa o frazionata, per ogni minore disabile grave entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, ed entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (qualunque sia l'età del minore ma non oltre il raggiungimento della maggiore età). Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.
I permessi orari retribuiti sono di 2 ore per un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore, o di un'ora se l'orario è inferiore a 6 ore.
I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti, in maniera continuativa o frazionabili in ore, da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave e senza limiti di età.
Si ricorda che le agevolazioni sono concesse purché il genitore abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e il figlio da assistere sia in situazione di grave disabilità grave (art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) accertata dall'apposita Commissione medica e non sia ricoverato a tempo pieno, con alcune eccezioni.
Per l'assistenza ad ogni figlio disabile grave è previsto anche il congedo retribuito della durata massima di due anni e durante l'arco della vita lavorativa del genitore.
Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione per l'inoltro telematico delle domande per il riconoscimento di disabilità e delle richieste dei permessi e congedi biennali