La prima novità che salta all'occhio contenuta del nuovo CCNI 2016/17 riguarda la precedenza di cui all'art. 8 riferita alle madri lavoratrici e i padri lavoratori con figli fino ai 12 anni.
Il Contratto recepisce infatti le novità introdotte dalla Legge 80/2015 che ha innalzato dagli 8 ai 12 anni la possibilità per entrambi i genitori di fruire del congedo parentale.
E così alla lettere l ed M del punto IV delle precedenze è previsto:
l) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.
m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.
Pertanto, i genitori che hanno figli fino a 6 anni avranno precedenza sia nei movimenti provinciali che interprovinciali, mentre per le sole assegnazioni interprovinciali è riconosciuta la precedenza per figli fino ai 12 anni. I 6 e i 12 anni possono essere compiuti fino il 31/12/2016.
Le altre precedenze sono pressoché immutate rispetto allo scorso anno, tenendo presente qualche precisazione contenuta sempre nel punto IV:
§ La precedenza per il genitore che assiste il figlio disabile o chi esercita la legale tutela precede sia chi assiste il coniuge, sia chi assiste altro familiare.
§ L'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministratore di sostegno
Mentre al punto VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) è stato precisato che tra i beneficiari di questa precedenza sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali