Trasmettiamo sia il testo del Disegno di Legge sul Lavoro autonomo e sul "lavoro agile", sia la sintesi delle osservazioni UIL che abbiamo illustrato oggi alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.
SINTESI INTERVENTO UIL
sul Disegno di Legge n. 4135
recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"
XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato - Camera dei Deputati
(10 Gennaio 2017)
Il tema del lavoro, sempre attuale, lo diventa ancora di più in un momento storico come questo in cui oltre alla coesistenza di nature diverse di rapporti di lavoro, quali quello subordinato, parasubordinato, autonomo ed istituti più ibridi quale il lavoro accessorio, si aggiungono nuovi modelli di organizzazione del lavoro frutto dell'evoluzione tecnologica, quali il lavoro agile ed il lavoro su piattaforma digitale.
Siamo quindi in presenza di una profonda trasformazione del nostro mercato del lavoro, per la quale si rende utile, nonché necessaria, sia una migliore regolamentazione dell'esistente, attraverso correttivi normativi che possano sanare situazioni border line di sovrapposizione tra i diversi istituti contrattuali, sia interventi normativi che possano fare chiarezza sulla natura dei rapporti di lavoro attivati con il lavoro agile piuttosto che con le piattaforme digitali.
Riteniamo che il Disegno di Legge oggetto dell'audizione, affronti in maniera sostanzialmente condivisibile, alcune delle problematicità sopra esposte, soprattutto in tema di chiara definizione delle collaborazioni coordinate e continuative nonché di lavoro autonomo (tema sul quale sta lavorando anche la Commissione Europea) e lavoro agile, ma l'intervento normativo sembra essere lacunoso su alcuni aspetti.
Condividiamo che il testo abbia distinto il lavoro autonomo da lavoro agile, riconducendo quest'ultimo nell'area del lavoro subordinato.
Rispetto al tema del lavoro autonomo, seppur apprezzabile l'estensione di diritti e tutele, crediamo debba essere ipotizzabile la costruzione e costituzione (così come per i lavoratori dipendenti o per gli stessi professionisti regolati da sistemi ordinistici), di un fondo di natura mutualistico-assicurativa alimentato da un contributo obbligatorio a carico principalmente del committente la prestazione.
Rispetto al "lavoro agile", inserito nel Capo II del Disegno di Legge, consideriamo corretto averlo catalogato come una flessibilità organizzativa dei rapporti di natura subordinata, ma evidenziamo, purtroppo, l'assenza di un richiamo e valorizzazione della contrattazione collettiva in tutte le sue forme, a fronte di un potenziamento regolamentare lasciato all'accordo individuale.
La contrattazione collettiva rappresenta sicuramente lo strumento di miglior contemperamento di diverse esigenze, tipicamente settoriali. Sul punto vorremmo ricordare come anticipatamente rispetto ai diversi disegni di legge che hanno interessato questa modalità di organizzazione flessibile del lavoro, siano intervenuti accordi realizzati dalle Parti Sociali al fine adattare e coniugare esigenze contrapposte rispetto ai continui processi di modifica del sistema produttivo.
Il richiamo nel disegno di legge, ai controlli a distanza e alle sanzioni disciplinari per i lavoratori agili, ci spinge maggiormente a delegare la contrattazione collettiva alla regolamentazione di tale istituto.
Da ultimo, la formazione continua del lavoratore agile, non può essere una semplice discrezionalità da inserire nell'accordo, bensì un diritto del lavoratore.
C'è un tema, poi, che è strettamente collegato al sistema di protezione sociale e pensionistico di quella sempre più molteplice platea di lavoratori che alternano lavori in autonomia con lavori subordinati. Dovrebbe essere previsto un sistema di totalizzazione dei contributi che permetta loro di avere un sistema di welfare congruo e tutelante.
Il presente Disegno di Legge, potrebbe anche essere l'occasione per affrontare un tema molto attuale, quale quello dei rapporti di lavoro che nascono da piattaforme digitali.
In Italia, seppur molto lentamente, si è iniziato ad aprire un dibattito su questo argomento, che crediamo che non vada sottovalutato da un punto di vista normativo.
Si tratta di una questione che riguarda sempre più persone che svolgono prestazioni lavorative attraverso le app (c.d. Gig-Economy), ma che, in assenza di una legislazione che definisca se sono "lavoratori autonomi" o "lavoratori subordinati", sono completamente lasciati a se stessi. Per quanto riguarda questi lavoratori vorremmo inoltre sottolineare che ci troviamo di fronte ad un rapporto di lavoro, qualunque esso sia, in cui il committente o datore di lavoro non è una persona o una società, bensì una "piattaforma tecnologica".
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