Dopo l'intesa con il comune di torino un altro importante risultato con città metropolitana a sostegno di chi lavora negli appalti e della qualita' del servizio.
Dopo qualche mese di confronto con la Direzione dell'Area Appalti di Città Metropolitana è stato sottoscritto il primo Protocollo d'Intesa e CGIL CISL UIL per gli appalti – concessioni – affidamenti,
che verrà promosso da parte di Città Metropolitana a tutti i Comuni del proprio territorio di competenza e nell'ambito degli appalti gestiti in qualità di soggetto erogatore o centrale unica di committenza.
È un importante risultato che individua interventi diretti a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti delle/dei lavoratrici e lavoratori, il mantenimento e/o la crescita occupazionale, il contrasto alla concorrenza sleale assicurando la qualità dei servizi offerti ai cittadini .
Nei fatti si individua, inserendola nei capitolati, una specifica clausola sociale che salvaguarda l'occupazione garantendo le condizioni economiche e normative e l'applicazione del CCNL di settore più rappresentativo
Si individua l'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio prioritario per l'aggiudicazione degli appalti.
Si disincentiva la presentazione di offerte economiche troppo basse che hanno come unico risultato ricadute negative sui lavoratori e sui servizi.
Si prevede la possibilità di una contrattazione d'anticipo per prevenire eventuali controversie e la predisposizione di specifici incontri per verificare il rispetto degli impegni assunti in sede di gara dalle aziende in merito al personale, monitorando il tasso di turn-over, affinché vi sia un intervento tempestivo di Città Metropolitana in caso di violazioni.
Si concorda che nei prossimi mesi verra' definito:
· voci di punteggio premianti, all'interno della valutazione tecnica, volte a garantire l'assorbimento di tutto il personale esonerandoli dal periodo di prova, la soglia minima di orario in caso di part time, migliore organizzazione del lavoro nei casi soprattutto di orari frammentati e/o lavoro su più sedi.
uno specifico protocollo per i lavori pubblici che integri il presente ;l'allargamento dell'applicazione del protocollo anche alle partecipate e ai subappalti ;la costituzione di un albo metropolitano, al quale le aziende che intendano partecipare agli appalti della Città Metropolitana siano incentivate ad aderire, per assicurare ai lavoratori condizioni retributive, normative e di sicurezza e benessere sul lavoro migliorative rispetto a quelle già ad oggi garantite dal Protocollo e dalla normativa.
Riteniamo questo protocollo un importante passo avanti per la tutela e il rispetto di tutte le persone che ogni giorno operano per garantire i servizi offerti ai cittadini, e che prova a fermare la logica del massimo risparmio per le attività di servizio in affidamento.
CGIL – CISL – UIL Torino
Andrea Ferrato – Maria Cristina Terrenati – Domenico Paoli
Torino, 18 Gennaio 2019
La sentenza con cui il Tribunale di Torino dà ragione alla UILTuCS in un caso di cambio di appalto nella Ristorazione Collettiva assume un valore determinante per l'insieme degli argomenti affrontati. Sempre più frequentemente, nella successione tra imprese per la gestione di un servizio in appalto, il mantenimento dei livelli occupazionali e del monte ore contrattuale dei singoli lavoratori viene messo in discussione dalle aziende, che adducono motivazioni spesso strumentali. Tutto ciò in spregio della clausola sociale contemplata dal CCNL, la cui funzione è stata ribadita anche nel recente Codice per gli Appalti pubblici.
Nel caso in oggetto, l'azienda subentrante avvia una procedura per licenziamento collettivo per "liberarsi" di alcuni lavoratori ritenuti in esubero nell'appalto della mensa della Città della Salute e della Scienza di Torino. Il licenziamento viene impugnato dalla UILTuCS Piemonte con pieno successo.
In primis, il giudice ribadisce il principio che, a fronte di equivalenza e fungibilità di mansioni con addetti operanti in altri appalti, occorre estendere l'ambito di riferimento entro cui individuare i lavoratori da licenziare a tutti gli appalti (o quantomeno a quelli territorialmente limitrofi), secondo i criteri previsti dalla legge n. 223/1991. Questo orientamento – non sempre condiviso dalla magistratura e con riflessi problematici anche per il Sindacato nel rapporto con i lavoratori – ha il merito di costituire un "freno" per quelle imprese che pensano, con questi metodi, di "liberarsi" di personale "scomodo".
Il secondo principio affermato dal giudice si inserisce nell'annosa questione riferita alla configurazione del cambio di appalto come forma di trasferimento di ramo di azienda. Il dibattito su questo argomento è tuttora intenso, contraddistinto in Italia da posizioni retrive che hanno portato la Commissione Europea ad imporre la recente modifica del Decreto Legislativo n. 276/2003.
Al contrario, in Europa, molti pronunciamenti si sono indirizzati verso la tesi secondo cui ""se in un determinato appalto di servizi un imprenditore subentra ad un altro e nel contempo ne acquisisce il personale e i beni strumentali organizzati (cioè l'azienda), la fattispecie non può che essere disciplinata dall'art. 2112 c.c.". In tal senso, proprio con riferimento alla Ristorazione Collettiva, ha fatto storia la causa C-340/01 (Abler e altri) del 20 novembre 2013.
Il giudice torinese ha accertato che l'azienda "è subentrata nella piena disponibilità di numerosi locali adibiti ad usi diversi (produzione dei pasti, mensa, lavanderia) e situati presso i vari presidi ospedalieri interessati dall'appalto, (...) compresi impianti, macchine, attrezzature e arredi indicati nel capitolato" e, quindi, si sono realizzate le condizioni di cui al trasferimento di ramo d'azienda con la conseguente applicazione alla vicenda dell'art. 2112 c.c.
La terza disposizione del giudice afferisce la tutela da riconoscere a questi lavoratori, ingiustamente licenziati. La vicenda avviene alla fine del 2015, quando il Job's Act è ormai pienamente efficace: i rapporti di lavoro instaurati dopo il 7 marzo 2015 non godono più della tutela dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori ai fini della reintegrazione in presenza di licenziamento illegittimo.
La UIL aveva fortemente insistito, all'epoca del provvedimento del Governo, affinché fossero salvaguardati i lavoratori degli appalti, il cui rapporto è "naturalmente" soggetto a frequenti cambiamenti del datore di lavoro. Purtroppo, siamo rimasti inascoltati.
Il giudice riconosce oggi il pieno fondamento della tesi da noi sostenuta e lo afferma sia in rapporto alla legge che al CCNL.
"posto che il subentro della società nell'appalto del servizio di ristorazione costituisce a tutti gli effetti trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ciò impone di retrodatare l'instaurazione del rapporto interrotto dal licenziamento impugnato alla data di decorrenza che esso aveva con il precedente appaltatore. Per tutti i ricorrenti essa è certamente anteriore alla data del 7 marzo 2015 in cui è entrato in vigore il d.lvo n. 23/2015, con conseguente applicazione della tutela prevista dal c.d. degli artt. 18 comma 4 legge 300/1970."Nel CCNL si evince "chiaramente che la scelta della novazione del rapporto di lavoro dal punto di vista formale coesiste con una chiara volontà delle parti collettive di dare, però, sostanziale piena rilevanza all'anzianità effettiva dei lavoratori acquisiti sul posto lavoro." E', quindi, la prima data di assunzione nell'appalto ad assumere rilievo ai fini del calcolo dell'anzianità nei casi in cui la legge si riferisce a questo criterio.
In conclusione, questa sentenza rappresenta un ottimo punto di riferimento per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati in appalti di servizi, in collegamento con la modifica del DLgs. 276/2003 e la riforma del Codice degli Appalti. La discussione in atto con le imprese della Ristorazione e della Vigilanza Privata dovranno sicuramente tenerne conto.
La battaglia per il diritto alle clausole sociali continua, oggi festeggiamo una prima vittoria!
Scarica la sentenza del Tribunale di Torino del 12 agosto 2017.
Analisidell'incidenza delle nuove norme sull'accordo regionale "Linee guida in materia di appalti pubblici" firmato tra Cgil, Cisl e Uil e Regione Piemonte nel 2016
Dopo un processo di revisione lungo e contrastato, il Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2017 con il D.lgs.n.56 del 19/4/2017 ha approvato il testo definitivo del Decreto a correzione del Codice degli appalti pubblici D.lgs. n. 50/2016. CGIL CISL e UIL hanno dedicato un momento di approfondimento delle novità legislative il 13 giugno scorso a Milano per il Nord Italia, il 15 giugno a Firenze per il Centro e il 21 a Napoli per il Sud.
Sono diversi gli articoli modificati, una parte deiquali grazie alle numerose sollecitazioni e proposte arrivate dalle organizzazioni sindacali.
La pressione di CGIL, CISL e UIL sul Governo è anche stata sostenuta e rafforzata dagli accordi firmati con alcune regioni e importanti comuni, tra cui il Protocollo d'Intesa sottoscritto da CGIL-CISL-UIL con la Regione Piemonte nel 2016 (DGR 13-3370 del 30/5/2016) e che hanno inciso non poco nella stesura definitiva del nuovo articolato normativo.
Per quanto riguarda il Piemonte in particolare le modifiche più significative (sia positive che negative) non incidono in modo significativo sull'impianto dell'accordo regionale che rimane pienamente valido ed operante.
Vediamo in particolare i nuovi articoli del D.lgs 50/2016 modificati con il Decreto Correttivo 56/2017 e la loro incidenza rispetto all'accordo regionale:
Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi
La nuova norma prevede che nei criteri di aggiudicazione di un appalto di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua i costi della manodopera secondo quanto previsto dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialisulla base
dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. I costi della sicurezza sono scorporati dal costodell'importo assoggettato al ribasso.
Viene maggiormente specificato rispetto al vecchio testo del D.lgs 50/2016, che l'importo a base d'asta deve far riferimento al costo della manodopera così come definito dalle tabelle ministeriali e dai valori definiti dalla contrattazione nazionale, che non possono essere derogati e che i costi della salute e sicurezza non devono essere assoggettati a ribasso.
Il limite che si rileva è che il costo della manodopera non viene scorporato dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, come invece è previsto nell'accordo con la Regione Piemonte che esplicita che: "nel bando di gara per i servizi e i lavori deve essere richiesta ai concorrenti di specificare, in sede di offerta economica, la componente di costo della manodopera e della sicurezza relative all'offerta stessa e che ilcosto del lavoro e della sicurezza non possono essere comunque soggetti a ribasso d'asta. "
L'accordo regionale prevede altresì che: "ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a tutti i lavoratori/trici che si trovano o troveranno ad operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore."
Ricordiamo che per i costi che riguardano la salute e sicurezza dei lavoratori,anche se non prescritto esplicitamente nel bando di appalto, devono sempre essere comunque indicati da chi a quel bando risponde, come prescrive il D.lgs 50/2016 art. 95 c.10."Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".
La mancata indicazione degli stessi, comporta l'esclusione dalla gara della azienda che non ha rispettato la norma di legge, come è stato ribadito dalla recente sentenza del TAR Campania.
Art. 36. Contratti sotto soglia
Procedure negoziate: cresce il numerodelle imprese da invitare nella fascia compresa tra 40.000 euroe 1.000.000, ma diminuisce la trasparenza per gli importi sotto i 40.000 euro.
Viene aumentato infatti da 5 a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro e da 10 a 15 per le opere comprese tra 150 mila euro e un milione. Nel caso di servizi e forniture le previsioni non vengono modificate ed il numero di imprese resta a 5 per importi al di sotto della soglia comunitaria
Una modifica della norma che amplia in positivo la partecipazione delle piccole imprese, di cuiil nostro tessuto imprenditoriale è ricco, alle gare d'appalto e rafforza la concorrenza, ma che per appalti fino a 40mila euro, fa perdere il presidio della trasparenza previsto dalle recenti linee guida approvate dall'ANAC. Per garantire un minimo di concorrenza l'Anticorruzione aveva suggerito di chiedere almeno due preventivi prima di assegnare gli incarichi, che in questa fascia di importo sono attribuibili in via fiduciaria dai dirigenti delle PA. Come richiesto da Comuni e Regioni, il Decreto correttivo archivia la proposta di ANAC e cancella anche l'obbligo di motivare la scelta dell'affidamento diretto:"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; (..)
La norma non incide sul Protocollo Regionale sugli appalti pubblici, tuttavia è necessario recuperare una attenzione ed una iniziativa su questi appalti ed in particolare sugli "affidamenti diretti" chiedendo la costituzione di Osservatori e Comitati di Monitoraggio che assicurino la trasparenza e la pubblicizzazione anche di questi appalti.
Art. 50. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
Nei bandi di gara le clausole sociali non sono più facoltative e discrezionali, ma vincolanti.
Questo è un punto importante che è stato acquisito con il Decreto correttivo e che impone di inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali:
"Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. "
La nuova norma è positiva perché prevede che nei bandi di gara le clausole sociali non siano più discrezionali ma vincolanti.Tuttavia, al di là del richiamo specifico alla stabilità occupazionale, la modifica è generica e non fa espressamente riferimento alla conservazione dei diritti e trattamenti maturati in precedenza, cosa che è prevista invece in modo chiaro dall'accordo regionale, che esplicita altresì, in un diverso periodo, che "l'appaltatore subentrante, ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore del settore merceologico oggetto di appalto."
L'accordo con la Regione Piemonte sulle clausole sociali prevede che: "Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo ai contratti ad alta intensità di manodopera, è previsto in capo all'appaltatore subentrante, l'obbligo di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quantoprevisto dall'art.1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n.92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, il personale che risultava direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nelle prestazioni del servizio oggetto di appalto. Deve essere altresì previsto l'obbligo di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro. "
Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
Il Rating di impresa (indice di affidabilità di un'impresa) non è più obbligatorio ma volontario. Il Rating di impresa che dovrà essere rilasciato dall'Anac, sarà definito valutando anche la "reputazione" conquistata sul campo dai costruttori. Il Rating non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.
Consideriamo negativi sia la non obbligatorietà del Rating, che l'inserimento di nuovi criteri (non oggettivi) per poterlo determinare, perché questo comporta nei fatti una minore capacità da parte
delle stazioni appaltanti di valutare l'affidabilità di una impresa.
Cosi come non è condivisibile l'aver eliminato nella definizione del Rating di impresa il riferimento diretto al Rating di Legalità, che rileva i vari aspetti di corruzione ed illegalità.
L'accordo regionale prevede invece che il Rating di Legalità sia ricompreso tra gli elementi qualitativi dell'offerta economicamente più vantaggiosa assegnando allo stesso un peso non inferiore al 10% del punteggio complessivo.
E' previsto altresì che, per valutare l'affidabilità di una impresa, "gli atti di gara devono richiedere ai concorrenti di illustrare la "struttura d'impresa", specificando i seguenti requisiti in modi attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori devono possedere per poter partecipare alle procedure di gara:
1) i requisiti di idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali;
2) il numero dei dipendenti in organico per qualifica professionale, al momento della presentazione dell'offerta;
3) le assunzioni e i licenziamenti degli ultimi tre anni;
4) l'elenco dei contratti eseguiti precisando la percentuale di esecuzione di ciascun contratto con personale dell'impresa e con personale di subappaltatori;
5) i mezzi e le attrezzature proprie o in avvalimento per l'operaper la quale si concorre;
6) il CCNL applicato."
Art. 84. Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Il sistema di Qualificazione (attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali) è reso dalle nuove norme più facile per i costruttori
Sul fronte della qualificazione al mercato il decreto prevede la possibilità per le imprese di scegliere i migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Per i requisiti aggiuntivi previsti per gli appalti oltre 20 milioni, consente di scegliere tra i migliori esercizi degli ultimi cinque anni (anziché tre). Con il correttivo arriva poi la "sanatoria" per i direttori tecnici. Viene infatti ripristinata la deroga per i direttori tecnici privi di un titolo di studio idoneo ma che hanno maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere il proprio compito.
Modifiche che rendono meno pregnanti le verifiche sulla affidabilità delle imprese e allargano la possibilità delle stesse di partecipare comunque alle gare e dall'altra riducono la qualità professionale del direttore tecnico, specie nel settore edile, figura incaricata sia dell'organizzazione e gestione del cantiere, sia di garantire l'applicazione dei piani di sicurezza riguardanti i lavoratori.
La norma non incide sull'accordo regionale sugli appalti pubblici.
Art. 95 c. 10 bis. Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Rispetto all'offerta economicamente più vantaggiosa viene previsto che la percentuale riferita al punteggio economico (prezzo) non debba essere superiore al 30% del punteggio complessivo(70% alla qualità del progetto).
Questa modifica positiva può incidere significativamente nelle gare di appalto, rafforzando quanto già prevede l'accordo regionale rispetto all'esclusività dell'offerta economicamentepiù vantaggiosa
per la gran parte degli appalti: "la stazione appaltante assume come esclusivo, nell'aggiudicazione degli appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto più coerente ed adeguato nella valutazione delle proposteprogettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale. Tale criterio è assunto come prioritario nell'aggiudicazione degli appalti di cui all'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016." (Sotto i 2.000.000 di euro)
Nuova norma che dovremo inserire nell'accordo con la Regione Piemonte che comunque fa salvo quanto previsto in positivo dall'accordo regionale per le gare riguardanti i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, dove la percentuale del prezzo non può superare il 20% del punteggio complessivo.
Art 95 c. 4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Il massimo ribasso fino a due milioni di euro. Con le lenuove norme il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso potrà essere utilizzato per lavori sino a 2.000.000 di euro (la soglia massima che viene raddoppiata, prima fino a 1 milione) con la precisazione, però che per importi al di sopra di 1.000.000 di euro, per l'affidamento dei lavori, dovranno essere utilizzate le procedure ordinarie (gara) senza alcuna possibilità di procedura negoziata. Il progetto dovrà essere esecutivo e l'Ente appaltante potrà utilizzare l'esclusione automatica delle offerte anomale avvalendosi del metodo antiturbativa, con il sorteggio in corso di gara del criterio matematico per individuare le offerte anomale da scartare al fine di evitare che le imprese posano formare cartelli.
Consideriamo negativo l'innalzamento della soglia per l'assegnazione degli appalti con il criterio del prezzo più basso, seppur mitigato dalla possibilità di utilizzare la clausola dell'esclusione automatica delle offerte anomale con le varie specificazioni.
Esclusione automatica che è già prevista dall'accordo regionale: "le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.lgs 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, devono escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia."
Art. 105 Subappalto
Subappalti con tetto al 30%. E' stata confermata la norma che prevede che chi vincerà l'appalto non potrà subappaltare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Viene però eliminata una precisa formulazione, contenuta nella precedente versione:"Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente adoggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera." e dato maggior rilievo ad una specifica su quando è identificabile un subappalto, che ne limita nei fatti la valenza: "costituisce, comunque, subappaltoqualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare"
Per i lavori superiori a 5,2 milioni (pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35)e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo (norma aggiuntiva del Decreto correttivo), interviene l'obbligo di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere. Non si può inoltre subappaltare ad imprese che abbiano partecipano alla gara.
Consideriamo la specifica sul subappalto negativa perchè restringe la valenza della precedente formulazione.
Per quanto riguarda la terna, nell'accordo con la Regione Piemonte viene abbassata la soglia dai 5,2 milioni ai 150 mila euro e la norma coinvolge l'insieme dei subappalti che superano tale limite: "l'obbligo del concorrente ad indicare le parti del contratto che intende subappaltaree a presentare una terna di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto che viene subappaltata, qualora gli appalti per lavori sotto soglia superino i 150.000 euro."
Anche il divieto del subappalto ad imprese che hanno concorso alla gara, l'accordo regionale lo ha chiaramente previsto: "gli atti di gara devono prevedere il divieto dell'appaltatore di affidare mediante subappalto lavori o prestazioni oggetto dell'appalto ad imprese che hanno partecipato alla gara per il suo affidamento. Le stazioni appaltanti nonautorizzeranno richieste di sub-appalto o sub-contratto in violazione di detto divieto."
Art 177. Affidamento dei concessionari
Resta invariato il sistema «80-20» che impone ai concessionari autostradali di mandare in gara l'80% dei lavori, servizi e forniture. Non è passata l'idea di escludere dal calcolo le manutenzioni e appalti inferiori a 150mila euro.
L'art. 177 al c. 1 recita: i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
Il sindacato, in particolare le categorie degli edili Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, ritene l'articolo 177 del Codice degli Appalti fortemente ingiusto e sbagliato perché non apporterà alcun beneficio al sistema e comporterà invece la perdita di centinaia di posti di lavoro, e quindi di professionalità, e un conseguente calo della qualità delle opere e della manutenzione autostradale, a discapito della collettività".
La norma non incide sull'accordo regionale sugli appalti pubblici.
Torino, 23giugno 2017
A cura di CGIL CISL UIL Piemonte
APPALTI. SINDACATI ED RSU GRUPPO AUTOSTRADE E GAVIO: SCIOPERO IN DIFESA DEL LAVORO
Una giornata di sciopero dei lavoratori delle concessionarie autostradali già proclamata per il 10 luglio, ed un eventuale secondo sciopero, già fissato per il 14, nel caso in cui non si sblocchi la situazione: è questa la decisione presa dai sindacati dell'edilizia Cgil Cisl Uil e dal coordinamento nazionale delle RSU del gruppo Autostrade e del Gruppo Gavio, che era stato convocato per discutere le iniziative da mettere in campo per la prosecuzione della vertenza che da mesi vede i lavoratori impegnati in difesa del posto di lavoro.
Rsu e sindacati spiegano: "il nuovo Codice degli Appalti limita la possibilità per le concessionarie di eseguire direttamente manutenzioni e progettazione, e ciò sta mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro in tutta Italia. La vertenza dei lavoratori delle concessionarie autostradali è finalizzata non solo alla salvaguardia dell'occupazione – precisano – ma anche alla qualità del lavoro e delle prestazioni effettuate nella manutenzione delle autostrade, quindi anche a garantire la sicurezza degli automobilisti."
Per Rsu e sindacati "è necessario che le istituzioni ed il Governo diano risposte certe e rapide ai lavoratori che rischiano il licenziamento, in assenza di chiarimenti". Per questo Feneal Filca e Fillea nelle prossime ore chiederanno al ministro Calenda di "convocare un tavolo urgente che affronti la crisi delle aziende controllate dalle concessionarie, imprese che rappresentano, per il settore edile, il principale comparto industriale."
Lo scorso 20 aprile è stata pubblicata in G.U. la Legge 49/2017 di conversione del D.L. 25/2017 concernente l'abrogazione del lavoro accessorio e la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti.
Circa l'abrogazione del lavoro accessorio, viene previsto un periodo transitorio in cui i voucher richiesti precedentemente al 17 marzo 2017, potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Nell'articolo 2 della citata legge, viene inoltre ripristinata, in tema di appalti, la responsabilita' solidale, direttamente in capo al committente, oltre all'abrogazione della deroga concessa ai CCNL di verifica e controllo della regolarita' complessiva degli appalti, stabilendo la possibilita' immediata di ricorso giuridico, da parte del lavoratore, per l'ottenimento di quanto dovutogli.
Vi informiamo che sul tema della nuova disciplina dei controlli a distanza (art 4 L.300/70), è recentemente intervenuto il Garante della Privacy che, nella valutazione di un caso specifico relativo all'installazione di un sistema di localizzazione (GPS), ha ribadito che, ai fini del legittimo trattamento dei dati personali connesso alla installazione di un sistema dotato di una funzionalità di localizzazione satellitare dei veicoli aziendali tramite GPS, vi è la necessità di un accordo sindacale. Nel provvedimento del Garante si legge che "Gli scopi perseguiti con l'installazione del sistema, considerata la loro riconducibilità a finalità organizzative e produttive nonché legate alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (come modificato dall'art. 23, d. lgs. 14.9.2015, n. 15) risultano in termini generali leciti anche alla luce della normativa di settore in materia di controlli a distanza dei dipendenti. Nel caso di specie, infatti, il sistema di localizzazione dei veicoli non è direttamente preordinato all'esecuzione della prestazione lavorativa, con conseguente applicazione del menzionato articolo 4, comma 1 (si veda sul punto, in senso conforme, la circolare n. 2 del 7 novembre 2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi della quale: "in linea di massima e in termini generali [...] i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa").
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