La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8310/2019, si pronuncia ancora una volta sulla legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore che fruisce indebitamente dei permessi legge 104, per finalità del tutto estranee all'assistenza della persona disabile.
Il caso riguarda il dipendente di un'azienda che in base all'accertamento svolto aveva utilizzato per ben sei volte i permessi per esigenze diverse all'assistenza al padre, considerato che quest'ultimo, dipendente della stessa azienda del figlio, nella fascia oraria dei permessi si trovava in servizio, senza che, peraltro, il lavoratore avesse dedotto "quale attività avrebbe posto in essere in favore del padre durante la fruizione degli stessi".
Infatti - si precisa nella sentenza - l'assistenza al disabile durante i permessi può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell'interesse dell'assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018). Cosa che invece non si era verificata.
La Suprema Corte rigetta, pertanto, il ricorso del lavoratore, condividendo la decisione della Corte d'appello per avere giudicato proporzionata e adeguata la sanzione espulsiva, in ragione della violazione del principio di buona fede e correttezza sia nei confronti del datore di lavoro sia dell'Ente assicurativo e del disvalore sociale di tale condotta.
Legge 104. Si possono cumulare i permessi per assistere più persone?
Si, ma a determinate condizioni.
Il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza a più persone in situazione di handicap grave a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente/affine entro il primo grado (ad es. genitori, figli).
Qualora l'ulteriore familiare da assistere rientri tra quelli di secondo grado (ad es. nonni, fratelli, sorelle) occorre che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Solo al sussistere di questi requisiti si potranno cumulare più permessi.
Esempio: se un lavoratore dipendente assiste il figlio disabile potrà assistere anche una sorella disabile (familiare entro il secondo grado) a condizione che i genitori o il coniuge della sorella abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il lavoratore non potrà mai chiedere il secondo permesso per un parente di terzo grado.
Secondo le indicazioni dell'INPS rivolte ai dipendenti dell'Istituto, il lavoratore che fruisce dei benefici per assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge, non può chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia all'utilizzo dei benefici già concessi.
Quando il familiare disabile risiede in altra località. Documentazione
Quando il lavoratore usufruisce dei permessi per assistere un disabile grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di propria residenza, deve fornire la prova dei viaggi sostenuti al datore di lavoro (es. ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento) o altra documentazione idonea.
L'INPS, con il messaggio n. 2545 del 20/6/2017, torna ad occuparsi delle unioni civili e delle convivenze di fatto (legge n. 76/2016), riguardo le modalità di presentazione delle domande di permessi previsti dalla legge 104/1992 e del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per i lavoratori del settore privato.
In particolare l'Istituto comunica che è stata effettuata l'implementazione delle procedure informatiche per la trasmissione on line.
L'aggiornamento delle procedure per l'invio telematico delle domande di legge 104/92 e di quelle di congedo straordinario consente di acquisire le domande degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto, per richiedere i giorni di permesso retribuito per assistere la parte dell'unione civile o il convivente di fatto disabile grave, nonché di acquisire le domande degli uniti civilmente per richiedere il congedo straordinario per assistenza alla parte dell'unione civile con disabilità grave.
Precisiamo che il convivente di fatto può usufruire solo dei tre giorni di permesso mensile di cui all'art 3, comma 3, della legge 104/92, essendo compreso tra i soggetti legittimati per l'assistenza alla persona disabile grave, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, ma non del congedo retribuito biennale che spetta esclusivamente in caso di unione civile.
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