La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8310/2019, si pronuncia ancora una volta sulla legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore che fruisce indebitamente dei permessi legge 104, per finalità del tutto estranee all'assistenza della persona disabile.
Il caso riguarda il dipendente di un'azienda che in base all'accertamento svolto aveva utilizzato per ben sei volte i permessi per esigenze diverse all'assistenza al padre, considerato che quest'ultimo, dipendente della stessa azienda del figlio, nella fascia oraria dei permessi si trovava in servizio, senza che, peraltro, il lavoratore avesse dedotto "quale attività avrebbe posto in essere in favore del padre durante la fruizione degli stessi".
Infatti - si precisa nella sentenza - l'assistenza al disabile durante i permessi può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell'interesse dell'assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018). Cosa che invece non si era verificata.
La Suprema Corte rigetta, pertanto, il ricorso del lavoratore, condividendo la decisione della Corte d'appello per avere giudicato proporzionata e adeguata la sanzione espulsiva, in ragione della violazione del principio di buona fede e correttezza sia nei confronti del datore di lavoro sia dell'Ente assicurativo e del disvalore sociale di tale condotta.