Il personale scolastico che deve bloccare la disoccupazione ( NASPI) deve contattare gli uffici patronato ITAL UIL.
Bisogna inviare UNA MAIL all’ ufficio ITAL in cui si era recati per la richiesta di Naspi, mettendo in copia il Segretario UIL SCUOLA Giovanni Guglielmi
IMPORTANTE è SCRIVERE IL PROPRIO NOME E COGNOME, IL CODICE FISCALE, LA SCUOLA DI SERVIZIO E LA DATA DI INIZIO INCARICO LAVORATIVO.
Mail Giovanni Guglielmi, segretario UIL SCUOLA : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
I recapiti degli uffici di patronato sono:
Su Tortona è attivo servizio whattsapp allo 0131861443
10, VIA FIUME – 15121 Alessandria
Tel: 0131287721 - 0131287722
Alessandria italalessandria20
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12, Via Baretti - 15011 Acqui Terme (AL)
tel: 0144 57426
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Via Evasio Leoni 12 15033 Casale Monferrato
Telefono: 0142/453210
Casale M.to italcasale@
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Via Pietro Isola 28 15067 Novi Ligure
Telefono: 0143/2816
Novi Ligure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
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Via Piave 51 15076 Ovada
Telefono: 0143/823042
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Via Bandello 39 15057 Tortona
Telefono: 0131/861443
Tortona tortona@
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C.so Matteotti 21 15048 Valenza
Telefono: 0131/953670
Valenza ital-uilvalenza@
Per l'anno scolastico 2019/2020, come già previsto negli anni scorsi, il personale della scuola con contratto in scadenza che presenterà all'INPS la domanda di Nuova Assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) non dovrà rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso il Centro per l'impiego.
L'art 21 del d.lgs 150/15 prevede, infatti, che la domanda di Naspi presentata dall'interessato all'INPS equivale alla Dichiarazione di immediata disponibilità (DID). La domanda di Naspi può essere inviata telematicamente all'INPS, direttamente tramite il sito INPS o con l'ausilio di un Patronato. Con il DL n.18/20 convertito in L.n. 27/20, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione della domanda sono stati ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
Per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP) previsto dall'art. 20 del d.lgs 150/15, il personale precario che presenterà domanda di Naspi, in caso di mancata assunzione all'avvio del nuovo anno scolastico, potrà attivarsi autonomamente presso il CPI di domicilio, indicativamente entro il 15 ottobre p.v. al fine di concordare tempi e modalità per confermare lo stato di disoccupazione e sottoscrivere il PSP.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
Siamo arrivati agli sgoccioli dell'anno scolastico e sono vicine le scadenze per i supplenti che hanno contratti al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
A tal proposito, si ricorda , è possibile accedere all'indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il contratto di lavoro.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e potrebbe risultare utile visionare la scheda di lettura che il sindacato propone per sciogliere dubbi o riserve.
Ricordiamo, il trattamento di disoccupazione presuppone che il lavoratore sia stato assicurato dal datore di lavoro contro la disoccupazione involontaria presso l'INPS.
Per gli eventi che si verificano dal 1 maggio 2015 opera la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (acronimo NASpI) con una indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione fatta esclusione degli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, ai quali si applica una speciale disciplina.
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI.
Sono destinatari della prestazione i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Ecco di seguito i requisiti per ottenere l'indennità:
· Lo stato di disoccupazione;
· Far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
· Far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Dall'anno scorso l'indennità di disoccupazione si chiama NASPI, acronimo che significa Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.
Allo scadere dei contratti a tempo determinato, il personale supplente della scuola può richiedere questa prestazione economica, se sussistono i requisiti che vedremo più avanti.
La NASpI infatti spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, compresi, tra gli altri, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni (quindi anche i supplenti della Scuola). Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni.
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Requisiti
L'indennità compete in presenza dei seguenti requisiti:
1. siano in stato di disoccupazione involontario. Sono disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro;
2. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
3. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Con riferimento al primo punto, l'indennità non spetta se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni o risoluzione consensuale. Ci sono però delle eccezioni, come:
1. dimissioni: il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio; e anche nel caso di dimissioni per giusta causa, cioè quando le dimissioni non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma sono indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro. Alcuni esempi: mancato pagamento della retribuzione, aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
2. risoluzione consensuale: non impedisce il riconoscimento della prestazione:
· se intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
· nell'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento);
· qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Presentazione della domanda
La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso il nostro patronato ITAL-UIL oppure dal sito INPS, il Contact Center integrato INPS – INAIL,
attraverso i servizi telematici ITAL-UIL .
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
· dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
· dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
· dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
· dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
· dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
· dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Decorrenza
In merito alla decorrenza, la NASpI spetta:
· dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
· dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
· dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
· dall'ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l'ottavo giorno successivo al licenziamento.
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