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Giovedì, 22 Giugno 2017 12:00

Scuola: supplenze e disoccupazione Naspi

Siamo arrivati agli sgoccioli dell'anno scolastico e sono vicine le scadenze per i supplenti che hanno contratti al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

A tal proposito, si ricorda , è possibile accedere all'indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il contratto di lavoro.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e potrebbe risultare utile visionare la scheda di lettura che il sindacato propone per sciogliere dubbi o riserve.

Ricordiamo, il trattamento di disoccupazione presuppone che il lavoratore sia stato assicurato dal datore di lavoro contro la disoccupazione involontaria presso l'INPS.
Per gli eventi che si verificano dal 1 maggio 2015 opera la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (acronimo NASpI) con una indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione fatta esclusione degli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, ai quali si applica una speciale disciplina.
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI.
Sono destinatari della prestazione i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Ecco di seguito i requisiti per ottenere l'indennità:

·         Lo stato di disoccupazione;

·         Far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

·         Far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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